TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-05-19, n. 202103326
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2021
N. 03326/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno – Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. 0344833 del 28.11.2019 adottato dalla Prefettura di Napoli – Area I quater (all.1), notificato al ricorrente in data 16.12.2019 con il quale veniva respinta l'istanza presentata, in data 08.04.2019, dal Presidente Nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animale volta ad ottenere il rinnovo del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata volontaria zoofila con contestuale istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola in favore del ricorrente, nella parte in cui rigetta la richiesta di rinnovo del porto d’armi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\5\2020:
per l'impugnativa del medesimo atto impugnato con il ricorso introduttivo, nonché, per quanto di interesse, del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate n. 9618 limitatamente alla prescrizione trascritta a pagina 9 dello stesso e meglio indicata in narrativa (cfr. conclusioni del ricorso per motivi aggiunti);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\10\2020:
per l’ANNULLAMENTO del Decreto n. 0219907 del 05.08.2020 emesso dalla Prefettura di Napoli – Area I quater, notificato a mezzo posta certificata con prot. n. 0220185 del 05.08.2020 con il quale parte resistente ha confermato il diniego al rinnovo della licenza di porto di pistola in favore del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16 febbraio 2021 tenuta da remoto con modalità Teams ai sensi dell’art. 4 del D.L. 28/2020 e dell’art. 25 del D.L. 137/2020, la dott.ssa Diana Caminiti e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 febbraio 2020 e depositato il successivo 7 marzo, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere guardia zoofila volontaria in seno all’ENPA, ha impugnato il provvedimento prot. n. 0344833 del 28.11.2019 adottato dalla Prefettura di Napoli – Area I quater notificato al ricorrente in data 16.12.2019, con il quale veniva respinta l'istanza presentata, in data 08.04.2019, dal Presidente Nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animale volta ad ottenere il rinnovo del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata volontaria zoofila con contestuale istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola in favore del ricorrente, nella parte in cui rigetta la richiesta di rinnovo della licenza di porto d’armi ex art. 42 T.U.L.P.S..
2. A sostegno dell’impugnativa, deducendo di avere avuto in passato accoglimento del ricorso n. r.g. 3279/2002, proposto in relazione ad analogo diniego, con sentenza di questa Sezione n. 10345/04, ha articolato in quattro motivi di ricorso le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.5 D.P.R. 31.03.1979; ART.6 L.189/2004; ART.37 CO.3 L.157/1992; ART.55, 57 CO.3 C.P.P., ART.3 L. 241/90, CONTRADDITTORIETA’ ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 71AB314952" data-article-version-id="745b1551-7681-52ce-9d9e-1aa5bd2e87da::LREE95DB3D5B71AB314952::1993-12-22" href="/norms/laws/itatext4vkwbj2s5dltjo/articles/itaartasbosyv1eza05v?version=745b1551-7681-52ce-9d9e-1aa5bd2e87da::LREE95DB3D5B71AB314952::1993-12-22">ARTT. 11, 42 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.). OMESSA ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.381 COMMI 1,4 C.P.P., 52, 53, 544 quinquies C.P.;
4) ECCESSO DI POTERE. ERRONEA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI.
3. Si è costituito il Ministero resistente, con il deposito di documenti, fra cui un’articolata relazione difensiva, instando per il rigetto del ricorso.
4. La Sezione, all’esito dell’udienza camerale del 21 aprile 2020, ha adottato l’ordinanza istruttoria n. 01404/2020, sulla base dei seguenti rilievi: “ Rilevato che a norma dell’art. 189 comma 2 L. 189/2004 “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”;
Ritenuta pertanto la necessità di acquisire a cura della resistente amministrazione il decreto prefettizio di nomina del ricorrente a guardia particolare giurata e di dover rinviare per il prosieguo della fase cautelare alla camera di consiglio del 9 giugno 2020, nella cui sede, sussistendone i presupposti, potrà decidersi anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a .”.
5. Il Ministero resistente ha adempiuto al predetto ordine istruttorio e in data 7 maggio 2020 ha depositato il predetto decreto prefettizio di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata del ricorrente, con l’indicazione espressa dei seguenti compiti: “ limitatamente all’espletamento della vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l. 189/2004 ”
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 maggio 2020 e depositato in pari data il ricorrente ha altresì impugnato, a seguito di detto deposito, per quanto di interesse, l’indicato decreto prefettizio di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata nonché ha replicato alle difese spiegate all’Amministrazione resistente, deducendo, in particolare, che il precedente rilascio/rinnovo del porto d’armi era avvenuto in epoca successiva all’approvazione – in data 14 ottobre 2016, da parte del Questore, del “Regolamento dei servizi di vigilanza delle guardie particolari giurate/aderenti all’E.N.P.A” posto a base dell’odierno diniego, il quale all’art. 4 precisa che “ per i servizi di vigilanza zoofila sarà utilizzato unicamente personale disarmato, in possesso del decreto prefettizio di nomina a “Guardia Giurata Zoofila Volontaria ” ed assumendo che il decreto prefettizio di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata avrebbe circoscritto i compiti istituzionali del ricorrente all’espletamento, a far data del 6 giugno 2019, del “servizio di vigilanza per la prevenzione e sanzione delle infrazioni previste dalla normativa generale e locale sulla protezione degli animali d’affezione”, cassando, di fatto, il ruolo più ampio e generale relativo alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, così come invece risultante dalla lettera dell’invocato art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1979.
Peraltro, nonostante ciò, a dire del ricorrente, l’Amministrazione sarebbe incorsa in errore nel denegare il rinnovo del porto d’armi in quanto l’entrata in vigore della legge 189/2004 non avrebbe affatto limitato i poteri che già altre fonti avevano riconosciuto alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ma anzi ne avrebbe aumentato i poteri, attribuendo loro – per il solo limitato ambito della protezione degli animali di affezione – quelli della polizia giudiziaria.
Pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe illegittimo il decreto del Prefetto nella parte in cui, nell’approvare la sua nomina a guardia particolare giurata, non aveva incluso l’autorizzazione allo svolgimento delle mansioni individuate nel citato art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1979, ovvero ne aveva disposto le attribuzioni limitatamente all’art. 6, co.2, l. n.189/04, sottraendogli le funzioni già attribuite relative ai compiti di cui all’art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1979.
Ha inoltre impugnato, per quanto di interesse, il decreto di approvazione delle guardie particolari giurate, limitatamente alla prescrizione richiamata a pag. 9 del ricorso introduttivo.
7. All’esito della camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 la Sezione ha adottato ordinanza collegiale n. 02268/2020 con la quale ha così statuito: “ Rilevato che parte ricorrente ha notificato e depositato ricorso per motivi aggiunti in data 25 maggio 2020 e che non sono decorsi ancora i 20 giorni liberi dalla notifica alla parte resistente, ex art. 55 comma 5 c.p.a., per cui la trattazione della relativa istanza cautelare deve essere rinviata all’udienza camerale del 23 giugno 2020;
Ritenuto peraltro di dover evidenziare sin da ora, ex art. 73 comma 3 c.p.a., la sussistenza di possibili profili di irricevibilità/inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, laddove rivolto (cfr. le conclusioni del medesimo ricorso) avverso l’impugnativa in parte qua, di cui al rinnovo del 16 giugno 2019, del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate n. 9618, atto presupposto rispetto al provvedimento oggetto di impugnativa con il ricorso principale e non, come dedotto da parte ricorrente, atto consequenziale.....”, rinviando per la trattazione dell’istanza cautelare all’udienza del 23 giugno 2020.
8. All’esito di tale udienza la sezione ha adottato l’ordinanza cautelare n. 01203/2020, con cui ha accolto, ai fini del riesame, l’istanza cautelare, sulla base dei seguenti rilievi: “-Ritenuto di dover ulteriormente