TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202300652

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202300652
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300652
Data del deposito : 1 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 00652/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00008/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB

Sezione Staccata di GG AB

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Raghiele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di GG AB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in GG AB, via del Plebiscito, 15;



per l'annullamento

dell'informazione antimafia a firma del Prefetto di GG AB, prot. interno n. 0120707 del 19.10.2021, notificata in pari data, nella quale si formulava la seguente informazione interdittiva: “gli elementi oggettivi raccolti e sopra riferiti suffragano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, tendenti a condizionare l'attività della -OMISSIS-, con sede legale a -OMISSIS-”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di GG AB;

Vista l’ordinanza collegiale n. 34 del 27 gennaio 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 18 dicembre 2021 e depositato l’8 gennaio 2022 la società -OMISSIS- ha impugnato l’interdittiva antimafia meglio indicata in epigrafe, emessa dalla Prefettura di GG AB il 19 ottobre 2021.

1.1. Il giudizio prognostico negativo in ordine al pericolo di contaminazione mafiosa della società poggia sugli elementi indiziari enucleati nella nota informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di GG AB del 18.09.2021, che possono essere sintetizzati come segue.

1.2. Il presidente del consiglio d’amministrazione della cooperativa, -OMISSIS-, veniva raggiunto in data 2.08.2021, unitamente a molteplici coindagati, da un’ordinanza custodiale (applicativa degli arresti domiciliari) emessa nell’ambito di un maxi procedimento coordinato dalla DA di GG AB (operazione c.d. “ -OMISSIS- ”) per i reati di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, tutti aggravati dal metodo mafioso, in relazione a presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta negli appalti relativi ai servizi di pulizia nell’ASP di GG AB, settore in cui l’impresa opera. Egli, peraltro, era già vicepresidente del consiglio d’amministrazione di un’altra cooperativa sociale in amministrazione giudiziaria in quanto sottoposta a sequestro nel contesto della medesima operazione di polizia.

Nell’ambito degli accertamenti condotti dalla Commissione d’indagine insediatasi presso l’ASP di GG AB, che portava nel 2019 allo scioglimento dell’organo direttivo per infiltrazioni mafiose, era emerso, in particolare, come il servizio di pulizia e sanificazione delle strutture amministrative e sanitarie fosse stato affidato ad un’A.T.I., composta da 5 società (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) e che i lavori spettanti ad una di esse, la -OMISSIS-, all’indomani della sua interdizione per effetto di interdittiva antimafia, fossero stati suddivisi equamente tra la cooperativa ricorrente e l’-OMISSIS-, avente analoga sede legale della prima. La -OMISSIS-, infatti, aveva ceduto le sue quote alla ricorrente il 3.07.2009 per un ammontare di 45.000 euro; da essa erano inoltre transitati in quest’ultima una gran parte dei dipendenti, tra i quali figuravano alcuni soggetti collegati a personaggi di spicco della criminalità organizzata operante nel territorio della Locride. Ragione, questa, che era stata alla base delle informazioni antimafia emesse nei confronti della -OMISSIS-, la quale, dunque, si era premunita di licenziarli, salvo poi riassumerli e ripartirli nelle cooperative partecipanti all’A.T.I. aggiudicataria del servizio.

Il medesimo -OMISSIS- risulta, inoltre, legato da cointeressenze con -OMISSIS-, coinvolto nel medesimo procedimento penale e legato da vincoli familiari con soggetti gravati da pregiudizi penali anche per reati associativi e ritenuti vicini alla locale criminalità organizzata, e -OMISSIS-, anch’egli raggiunto dall’ordinanza cautelare emessa nell’ambito del su citato procedimento penale e con pregiudizi per vari reati, già presidente del consiglio di amministrazione di altra cooperativa destinataria in passato di analoga interdittiva antimafia.

2. La ricorrente premette in punto di fatto che il su citato presidente dell’organo amministrativo -OMISSIS- con comunicazione dell’1.09.2021 (dunque antecedente all’interdittiva), non solo aveva dismesso l’anzidetta carica amministrativa ma aveva altresì rassegnato le proprie dimissioni anche dalla qualità di socio, recidendo in sostanza qualsiasi tipo di legame con le vicende gestorie ed amministrative della cooperativa. A seguito delle sue dimissioni l’assemblea dei soci procedeva, già in data 10.09.2021, all’elezione del nuovo consiglio di amministrazione. Di tale variazione veniva data comunicazione all’ente camerale in data 15.09.2021, onde ottenerne l’immediata annotazione nel registro delle imprese secondo le forme di pubblicità vigenti. Tale adempimento veniva, tuttavia, eseguito con notevole ritardo e solo

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