TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-07-27, n. 202008786

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-07-27, n. 202008786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202008786
Data del deposito : 27 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2020

N. 08786/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01886/2018 REG.RIC.

N. 03583/2018 REG.RIC.

N. 10535/2018 REG.RIC.

N. 02065/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1886 del 2018, proposto da
AL GI, IZ NI, IN GI, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Baratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

sul ricorso numero di registro generale 3583 del 2018, proposto da
AL GI, IZ NI, IN GI, AN GI, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Baratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandro Mento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sandro Mento in Nettuno, via dell’Olmo n. 56 A/1;

sul ricorso numero di registro generale 10535 del 2018, proposto da
AN GI, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Baratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandro Mento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2019, proposto da
AL GI, AN GI, IZ NI, rappresentati e difesi dall’avvocato Guido Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandro Mento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

I. quanto al ricorso n. 1886 del 2018:

- dell’ordinanza dirigenziale n. 275/2017, con la quale si ingiunge la demolizione di opere abusive;

II. quanto al ricorso n. 3583 del 2018:

- dell’ordinanza dirigenziale n. 418 del 14.12.2017, notificata il 03.01.2018 e in data 08.01.2018, con la quale si ingiunge la demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, come riportato nel verbale di accertamento edilizio, giusto prot. NR65600 del 24.11.2017, a seguito di sopralluogo del 10.11.2017 in Via Passo Forcella n.10/12 contraddistinto al foglio 10, particelle 545, sub. 501-502-4-506;

III. quanto al ricorso n. 10535 del 2018:

- dell’ordinanza del Comune di Nettuno n. 38708 del 3 luglio 2018 con cui è stata annullata in autotutela la SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 380 del 2001 del 19.01.2016, prot. n.35684, ai sensi e agli effetti dell’art. 21 - nonies, comma 2 - bis, della legge n. 241 del 1990;

IV. quanto al ricorso n. 2065 del 2019:

- dell’ordinanza ingiunzione n. 391 del 12.11.2018 del Comune di Nettuno avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro complessivamente indicata in euro 19.000,00 per l’asserita non ottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 418/2017.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 la dott.ssa Silvia Coppari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, iscritto al n. di RGNR 1886/2018, i Sig.ri AL GI, IZ NI, IN GI hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 275 del 6.09.2017 del Comune di Nettuno, recante l’ordine di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire riportate nel verbale di accertamento edilizio n. 92/2010, presso l’immobile sito in Nettuno, in via Passo Forcella n. 10/12, contraddistinto al Foglio 10 particella 545 sub 506.

1.1. Il provvedimento impugnato costituisce, invero, la rinnovazione del precedente ordine di demolizione n. 16 del 26.05.2010 adottato, sulla base dell’accertamento edilizio n. 92/2010, nei confronti di GI AL allora titolare del bene, posto che quest’ultimo aveva nelle more trasferito la nuda proprietà alla figlia IN GI, rimanendo usufruttuario dell’immobile insieme alla moglie (IZ NI). In ragione di tale modifica della titolarità sul bene, l’Amministrazione comunale aveva quindi ritenuto di rinnovare l’ingiunzione di demolizione n. 16/2010 nei confronti della nuova proprietaria, contestando le medesime difformità all’epoca accertate e mai ripristinate.

1.2. Gli abusi contestati sono: a) una veranda in legno avente un ingombro di superficie di circa mq 45,00; b) la tamponatura perimetrale di una “tettoia prevista nella V.C.O. approvata (cfr. P.d.C. n. 376/2008) con conseguente aumento di superficie coperta e di volume assentito (…) pari a circa mc 90,00 in quanto l’ampliamento abusivo è stato realizzato con solaio in piano come prosecuzione del solaio preesistente del locale magazzino”.

1.3. I ricorrenti hanno denunciato i seguenti profili d’illegittimità:

I) incompetenza , in quanto l’ordinanza impugnata sarebbe stata sottoscritta dal dirigente del Settore Area Tecnica -Assetto del Territorio, Ufficio Urbanistica, e dal responsabile del Servizio Urbanistica, malgrado l’art. 7 della l. n. 47/1985 attribuisca solo al Sindaco il potere di ingiungere la demolizione;

II) violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 e del diritto di partecipazione , per mancata comunicazione dell’inizio del procedimento amministrativo sfociato nell’ordinanza impugnata; peraltro tenuto conto del tempo trascorso dall’adozione della prima ordinanza n. 16/2010, si sarebbe consolidato quantomeno nei confronti di AL GI e IZ NI un affidamento sul fatto di “di non aver infranto alcuna norma”; inoltre il verbale di sopralluogo prot. n. 48422 del 1.09.2017, indicato nell’ impugnata ordinanza, si fonderebbe “su una attività mai espletata”, dovendosi escludere che in quella data alcun agente di polizia locale si sia recato presso i luoghi di proprietà dei destinatari dell’ingiunzione;

III) “ violazione di legge, eccesso di potere, sviamento del potere ”, poiché l’immobile di cui si chiede la demolizione sarebbe totalmente regolare in quanto “era stato oggetto di un permesso a costruire in data 11.11.2008 [ recte : n. 376 del 17 novembre 2008] nonché di D.I.A. (Piano Casa) presentata in data 15.01.2010”.

1.4. In data 20 novembre 2019, in vista della discussione di merito, la parte ricorrente ha ulteriormente sviluppato una serie di deduzioni difensive volte a dimostrare che l’atto impugnato – così come la successiva ordinanza di demolizione n. 418 del 14.12.2017, nella parte in cui ha accertato “un ampliamento ad uso residenziale del manufatto esistente di cui al P.d.C. n. 488/2006 e 376/2008” – sarebbe frutto di un errore nell’accertamento di fatto effettuato dall’Amministrazione. Segnatamente l’ordinanza dirigenziale n. 275/2017 si fonderebbe “in via pressoché esclusiva” sul verbale del sopralluogo n. 48422 dell’1.09.2017, “che confermerebbe quanto accertato dal personale di Polizia Locale in data 13.11.2013”. Tuttavia, entrambe le verifiche sarebbero “state eseguite senza accedere al fondo di proprietà della famiglia GI, in assenza di contraddittorio con gli interessati e senza eseguire alcun rilievo e alcuna misurazione”, risultando così “inutilizzabili” per violazione degli artt. 244 ss. c.p.p.. Inoltre, tali verifiche si limiterebbero “ad accertare la sussistenza di un manufatto che è posizionato nello stesso luogo in cui si trovava la tamponatura già accertata dall’ordinanza n. 16/2010” senza tuttavia essere in grado di provare né “dimostrare, che si tratti dello stesso edificio”. Ad avviso dei ricorrenti invece, i “due provvedimenti” ( i.e .: l’ordinanza n. 275/2017 e l’ordinanza n. 418/2017) si riferirebbero a “due immobili distinti” e avrebbero quale effetto quello dell’ “abbattimento di un unico manufatto”.

I fatti andrebbero infatti ricostruiti nel modo che segue:

- l’ordine di demolizione di cui all’ordinanza dirigenziale n. 16/2010 sarebbe stato eseguito “prima di erigere il manufatto autorizzato con la D.I.A. del 15.01.2010”;

- ancorché la predetta D.I.A. si riferisca testualmente “ad un ampliamento dell’immobile di cui sub 505”, tuttavia, tale circostanza non dovrebbe trarre in inganno, poiché vi sarebbe stata nelle more “una variazione dei dati catastali, sicché il sub 505 è divenuto il sub 506”, ossia proprio il bene di cui oggi s’ingiunge la (parziale) demolizione;

- in particolare, tale D.I.A. ha ad oggetto un “ampliamento del 20% dei volumi di edifici residenziali esistenti” e un “ampliamento del 20% della superficie coperta per edifici esistenti con destinazione diversa da quella residenziale” e risulterebbe perfezionata a causa dell’inutile decorso del termine di trenta giorni entro il quale l’amministrazione avrebbe potuto esercitare i suoi poteri inibitori.

1.5. Tale ricostruzione risulterebbe avvalorata dalla successiva ispezione effettuata dal personale tecnico U.T.C. Servizio Urbanistica del Comune di Nettuno e dagli agenti della Polizia Locale all’interno del lotto di proprietà dei Signori GI, in data 10.11.2017 (come da verbale prot. 65600 del 24.11.2017), nel corso della quale fu constatato che l’ampliamento, realizzato in aderenza al manufatto di cui al sub 506, aveva caratteristiche strutturali diverse, rispetto a quelle indicate nella precedente ordinanza n. 16/2010, ossia che lo stesso possedeva un solaio in muratura, realizzando un aumento di superficie pari a mq 42,89 (anziché di circa 29,00 mq).

In definitiva, la parte privata avrebbe

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