TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-03-20, n. 202300644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-03-20, n. 202300644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300644
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 00644/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00179/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di LE (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2023, proposto da
L.A.M. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in LE, via SS. Martiri Salernitani, n. 31;



contro

Comune di Sperone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento del 29 dicembre 2022, prot. n. 10188: annullamento d’ufficio del silenzio assenso perfezionatosi sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 6216 del 3 settembre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sperone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, la L.A.M. Immobiliare s.r.l. (in appresso, L. I.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento del 29 dicembre 2022, prot. n. 10188, col quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sperone aveva annullato d’ufficio il silenzio assenso perfezionatosi, a norma dell’art. 20, comma 8, del d.p.r. n. 380/2001, sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 6216 del 3 settembre 2022;

- il progetto di cui all’istanza di permesso di costruire prot. n. 6216 del 3 settembre 2022 prevedeva la realizzazione di un complesso residenziale sul suolo ubicato in Sperone, corso Umberto I, e censito in catasto al foglio 1, particelle 1919 e 1921, ex ante destinato, giusta delibera del Consiglio comunale (DCC) di Sperone n. 34 del 24 novembre 2015, all’insediamento, in deroga al pro tempore vigente strumento urbanistico generale, di una struttura turistica polivalente (bowling – sala giochi – sala pub bar – sala convegni – albergo), ammesso a finanziamento con fondi europei POR e rimasto inattuato per avvenuto esaurimento di questi ultimi;

- la rimozione in autotutela del titolo abilitativo tacitamente formatosi sul progetto in parola era, segnatamente, motivata dal Comune di Sperone in base ai concorrenti rilievi che, in disparte la non esitabilità dell’invocata liquidazione del contributo di costruzione prot. n. 9820/E del 13 dicembre 2022 (per ravvisata contraddittorietà con la previsione di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, non ritualmente dichiarata in sede di domanda di permesso di costruire, né assistita dal necessario computo metrico né conforme ai parametri richiesti dal Piano urbanistico comunale, PUC, approvato con DCC di Sperone n. 18 del 20 giugno 2016): a) l’istanza del 3 settembre 2022, prot. n. 6216, non figurava corredata di tutta la prescritta documentazione amministrativa e tecnica (copia del modello ISTAT per le nuove costruzioni; prova del pagamento del bollo e dei diritti di segreteria; progetto e schemi degli impianti e delle reti fognarie; relazione tecnica ex art. 125 del d.p.r. n. 380/2001 in materia di fonti di energia rinnovabili e di risparmio energetico; indicazione delle norme applicabili quanto ai materiali di risulta delle operazioni di scavo ed alla prevenzione incendi nelle autorimesse; prova dell’assolvimento degli incombenti ex artt. 2 e 3 della l. r. Campania n. 59/2018); b) la volumetria sviluppata nel progetto risultava superiore a quella massima disponibile, non tenendo conto dell’asservimento ad altra costruzione del lotto censito in catasto al foglio 1, particella 1221, ed includendo aree destinate ad urbanizzazione primaria (strada); c) l’area di intervento si presentava sprovvista delle necessarie urbanizzazioni viarie, le quali, anziché essere prefigurate in un’autonoma domanda di titolo abilitativo edilizio, erano state direttamente inserite nel progetto controverso, mediante previsione di un tracciato stradale difforme da quello contemplato dal PUC di Sperone; d) i manufatti costituenti il divisato complesso residenziale figuravano localizzati a distanza inferiore a quella minima (m 5,00) richiesta sia rispetto alla proposta strada di urbanizzazione lungo il confine est sia rispetto al previsto prolungamento della viabilità di piano lungo il confine sud; e) non risultava adeguatamente illustrato il sistema di rete fognaria a servizio dei comparti sud del complesso residenziale de quo; e) l’insediamento di quest’ultimo si rivelava confliggente con la destinazione turistica riservata all’area di intervento dall’art. 33, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PUC di Sperone;

- nell’avversare siffatta determinazione, la L. I. lamentava, in estrema sintesi, che: a) essa non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento con la medesima definito; b) non sarebbe assistita da una specifica motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico all’autoannullamento del titolo edilizio per silentium rispetto all’antagonistico interesse privato, consolidatosi in termini di legittimo affidamento, alla sua conservazione; c) a dispetto di quanto ritenuto dall’ente locale intimato: ca) la proponente si sarebbe limitata a richiedere la liquidazione del contributo ex art. 16, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, e non avrebbe, quindi, divisato di realizzare direttamente le urbanizzazioni, cosicché non avrebbero potuto legittimamente contestarsi le omissioni degli incombenti richiesti per quest’ultima ipotesi; cb) il rilevato deficit documentale sarebbe stato insuscettibile di infirmare l’istanza del 3 settembre 2022, prot. n. 6216, essendo rimediabile tramite soccorso istruttorio ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. b, della l. n. 241/1990 e 20, comma 5, del d.p.r. n. 380/2001; cc) ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, l’inutilizzabilità

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