TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-07-10, n. 201901586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-07-10, n. 201901586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901586
Data del deposito : 10 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2019

N. 01586/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00525/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 525 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Fumagalli, Laura Scambiato, con domicilio eletto presso lo studio Laura Scambiato in Milano, via Carlo Pisacane, 1;



contro

Comune di Mezzago, C.I.P.E. Integrato con Presidente Regione IA non costituiti in giudizio;
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - C.I.P.E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Fidani, con domicilio eletto in Milano, Avv. Regionale via F. Filzi, 22;



nei confronti

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Bucello, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Serbelloni, 7;
TR AN MB S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella De Giorgi, Domenico Masucci, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano, via Corridoni, 39;
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Provincia di Milano, Provincia di Bergamo, Provincia di Lecco, Provincia di Como, Provincia di Varese, Dipe - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica non costituiti in giudizio;
Anas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Concessioni TRli Lombarde Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Belfiore, con domicilio eletto presso lo studio AN Calleri in Milano, via Freguglia, 10;



per l'annullamento, con il ricorso principale, previa sospensione cautelare

- del diniego di permesso di costruire del Comune di Mezzago prot. 8145 del 27/12/2006 e delle delibere CIPE n. 121 del 21/12/2001, n. 150 del 02/12/2005 e n 77 del 29/03/2006;

e per l’annullamento, con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 04/05/07:

- degli atti già impugnati con il ricorso principale;

- dell'accordo di programma quadro sottoscritto in data 3 aprile 2000 e dei relativi atti di approvazione, nonché ove occorra dell'intesa istituzionale sottoscritta in data 3 marzo 1999 e del provvedimento del comitato istituzionale di gestione in data 21 ottobre 1999;

- della delibera della Giunta Regionale n. 7374 dell'11 dicembre 2001 e della proposta in essa richiamata;

- dell'intesa sottoscritta in data 11 aprile 2003 e dei relativi atti di approvazione;

- della delibera della Giunta Regionale n. 2971 del 19 luglio 2006, dell'accordo di programma sottoscritto in data 19 febbraio 2007 e degli eventuali provvedimenti di approvazione dello stesso;

e per l’annullamento, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29/03/10:

- della delibera del C.I.P.E n. 97 del 6 novembre 2009, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi;

e per l’annullamento, con il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 01/07/2010:

- dell'atto prot. 2788 del 10 giugno 2010, mediante il quale la società TR AN MB ha comunicato alle ricorrenti che il C.I.P.E. ha approvato il progetto definitivo del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, in forza della delibera n. 97 del 6 novembre 2009;

e per l’annullamento, con il quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10/10/17:

- della delibera del C.I.P.E n. 1 del 19 gennaio 2017, avente ad oggetto "Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse (AN MB). Proroga della dichiarazione di pubblica utilità. (F11B06000270007)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi.

nonché per l'accertamento

della scadenza del termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica C.I.P.E, di Regione IA, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di TR AN MB S.p.A., di Anas e di Concessioni TRli Lombarde Società per Azioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso depositato in data 8/3/2007 la ricorrente, in proprio e quale titolare dell’Azienda -OMISSIS-, proprietaria di un terreno in Mezzago, ha impugnato in via principale l'atto prot. 8145 del 27 dicembre 2006 di diniego di costruire emanato dal Comune in quanto "l'intervento proposto è ricadente sulle aree impegnate e sulle fasce di rispetto del Collegamento TRle Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, nonché sulle aree impegnate e sulle fasce di rispetto della Nuova Linea Ferroviaria Seregno-Bergamo. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 190/2002 sulle aree medesime sono operanti le misure di salvaguardia determinate dall'approvazione dei rispettivi progetti preliminari. Il progetto preliminare del collegamento autostradale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 23.11.2006 e il progetto preliminare della nuova ferrovia è stato pubblicato in data 09.06.2003 e 29.10.2004 ".

Contro i suddetti atti ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

A. Illegittimità della delibera del C.I.P.E. n. 121 del 21 dicembre 2001.

A.1) Violazione dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 in relazione all'articolo 118 della Costituzione - incompetenza. Secondo la ricorrente la delibera del C.I.P.E. n. 121/2001, al pari di tutti i conseguenti provvedimenti assunti da amministrazioni statali, deve essere annullata per incompetenza, giacché la competenza in materia spetterebbe alla Regione.

A.2) Violazione dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria e di motivazione. Non vi sarebbe prova che le opere che debbono essere realizzate sul fondo della ricorrente abbiano i requisiti per rientrare tra le "infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese".

B. Illegittimità della delibera del C.I.P.E. n. 150 del 2 dicembre 2005.

B.1) Eccesso di potere sotto il profilo dell'illegittimità degli atti presupposti. Poiché la delibera n. 150/2005 è stata dichiaratamente assunta per dare esecuzione alla delibera del C.I.P.E. n. 121/2001, essa è illegittima in via derivata.

B.2) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione - violazione dell'articolo 118 della Costituzione - incompetenza - violazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190. La ferrovia Seregno-Bergamo è una tratta ferroviaria di pochi chilometri interamente compresa nel territorio della IA e la Regione IA è sicuramente dotata di strutture, risorse e capacità adeguate allo svolgimento delle funzioni necessarie per approvare il progetto di cui si tratta senza l'intervento statale. Dal testo della delibera n. 150/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, inoltre, non risulta che nell'approvare il progetto il C.I.P.E. fosse "allargato" al Presidente della Regione IA.

B.3) Violazione dell'articolo 11 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 – in subordine, illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 - violazione dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9. Con la delibera impugnata è stato approvato il progetto preliminare della ferrovia Seregno-Bergamo "anche ai fini ... dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio": nonostante questo, dalla lettura di tale delibera emerge che non è mai stato comunicato l'avvio del relativo procedimento. Risulta così violato l'articolo 11 del D.P.R. n. 327/2001.

B.4) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione. Dagli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non risulta che questa circostanza sia stata accertata e verificata, non risulta che l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera proprio in quella posizione sia stato messo a confronto con il contrapposto interesse privato alla prosecuzione ed allo sviluppo di una tipica coltivazione locale, e non risulta che la scelta di sacrificare l'interesse privato all'interesse pubblico sia stata sorretta da un'idonea motivazione.

B.5) Violazione dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, in relazione all'articolo 2 dell'allegato tecnico al decreto n. 190/2002 - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria. Secondo i ricorrenti la relazione illustrativa del progetto preliminare approvato dal C.I.P.E. non contiene la descrizione delle possibili opzioni progettuali, alternative a quella prescelta, che avrebbero consentito di escludere l'attraversamento dell'insediamento produttivo della ricorrente con il nuovo tracciato ferroviario, né le ragioni per cui si è optato

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