TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-11-05, n. 201005981

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-11-05, n. 201005981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201005981
Data del deposito : 5 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01420/2009 REG.RIC.

N. 05981/2010 REG.SEN.

N. 01420/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Zero Branco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Munari, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;



contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cecilia Ligabue e Ezio Zanon, con domicilio eletto in Venezia, Cannaregio, 23;
Provincia di Treviso, non costituitasi in giudizio;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituitasi in giudizio;



nei confronti di

Mestrinaro SP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Malvestito, Alex Lovisa e Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;



per l'annullamento:

A) quanto al ricorso originario:

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 7/4/2009, comunicata via e-mail al Comune di Zero Branco il 17/4/2009, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 35 del 28/4/2009, in materia di procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 dell L.R. Veneto n. 10 del 1999 e autorizzazione integrale ambientale ai sensi del D.L.gs. n. 59/2005 e della L.R. Veneto n. 26/2007, nonché dei relativi pareri e pronunciamenti resi dalla Commissione V.I.A. della Regione Veneto, anche integrata ai sensi dell'art. 23, L.R. n. 10/1999 del 16/7/2008 e 10/12/2008, richiamati e allegati nella predetta D.G.R.;

- della circolare 31/10/2008 del Segretario regionale dell'Ambiente e territorio di concerto con il Segretario regionale della infrastrutture e mobilità;

B) quanto ai motivi aggiunti:

- della deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 26 gennaio 2010, comunicata al Comune con lettera del 4.2.2010 e pervenuta il 10.2.2010, nonché relativo parere n. 276 del 20 gennaio 2010 reso dalla Commissione V.I.A., anche integrata ai sensi dell’art. 23 L.R. 10/99, ed atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della controinteressata Mestrinaro SP;

Visti i motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori Alberto Munari, su delega di Antonio Munari, per la parte ricorrente, C. Ligabue per la Regione del Veneto e M. Malvestio per la Mestrinaro s.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La controinteressata Società Mestrinaro SP, che già opera nel settore del recupero dei rifiuti inerti con un impianto nel Comune di Zero Branco, in data 24 novembre 2004, ha presentato alla Regione una domanda per l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e contestuale approvazione di un progetto finalizzato ad integrare, nell’ambito del medesimo sito, l’impianto già esistente di lavorazione di inerti mediante frantumazione, con processi di trattamento, recupero e inertizzazione di altri rifiuti speciali.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 7 aprile 2009, preso atto del parere favorevole n. 215 del 10 dicembre 2008 della commissione regionale V.I.A. integrata, la Regione ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciando l’autorizzazione integrata ambientale per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto ed approvando, con prescrizioni, il progetto.

Tale provvedimento è impugnato dal Comune di Zero Branco per le seguenti censure:

I) difetto di istruttoria e di motivazione riguardo alla disciplina urbanistica locale e violazione dell’art. 208, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’omessa adeguata considerazione della disciplina urbanistica previgente;

II) violazione dell’art. 23, comma 1, lett. c), della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, per la mancata partecipazione alla procedura del responsabile del Responsabile della Direzione urbanistica regionale;

III) violazione dell’art. 23, comma 1, lett. c), della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 114 primo e secondo comma, 118 secondo comma, e 120 della Costituzione, ovvero illegittimità costituzionale della norma regionale, in quanto questa ammette la possibilità di variare lo strumento urbanistico nonostante il dissenso del Comune;

IV) violazione degli artt. 22, comma 2, lett. d), e 26, comma 7, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, difetto di istruttoria, perplessità e illogicità della motivazione per l’omessa allegazione e valutazione di un piano di sicurezza e di un programma di controllo conforme alle prescrizioni normative regionali;

V) violazione dell’art. 5, comma 7, del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, per l’omessa autonoma ripubblicazione dell’avviso di presentazione del progetto nell’ambito della procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

VI) contraddittorietà e insufficienza della motivazione e violazione dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, per l’inadeguatezza delle controdeduzioni formulate ad alcune osservazioni di privati;

VII) carenza di motivazione in ordine ad una condizione di legittimità del provvedimento finale, per la mancata indicazione della data in cui sono state richieste delle integrazioni istruttorie, e conseguente violazione dell’art. 18, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, con riguardo al mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e la controinteressata Mestrinaro SP, replicando ai motivi di ricorso e concludendo per la sua reiezione.

Con ordinanza n. 723 del 15 luglio 2009, è stata respinta la domanda cautelare, accolta invece in appello, ai fini di un riesame, con ordinanza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 4962 del 29 settembre 2009. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Regione non ha valutato con sufficiente completezza tutti gli elementi relativi alla compatibilità urbanistica del progetto, e l’esistenza di una condanna in materia ambientale a carico del legale rappresentante della Società richiedente l’autorizzazione (elemento quest’ultimo non riconducibile a nessuno dei motivi proposti con il ricorso).

La Regione, con deliberazione di Giunta n. 100 del 26 gennaio 2010, fatte salve le prescrizioni e raccomandazioni di cui ai provvedimenti precedenti, ha reiterato i provvedimenti impugnati con il ricorso originario, ha espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto e ha approvato nuovamente il progetto previa acquisizione di un nuovo parere favorevole n. 276 del 20 gennaio 2010, della commissione di impatto ambientale.

In tale parere è precisato che la condanna alla pena pecuniaria riportata dal legale rappresentante della Società è ininfluente perché, priva di effetti interdettivi, non rileva ai fini dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, e che, come indicato nella motivazione dei provvedimenti impugnati, anche a seguito di una rinnovata istruttoria è stata acquisita completa cognizione dell’assetto urbanistico dell’area interessata dal progetto (cfr. pagg. 4 e 5 del parere della commissione regionale di impatto ambientale) oggetto di specifica valutazione anche da parte del responsabile della Direzione Regionale urbanistica che ha espresso un apposito parere il 20 gennaio 2010.

Tale deliberazione è impugnata con motivi aggiunti per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e dell’art. 208 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché violazione dei principi di trasparenza, efficienza e di partecipazione collegiale ai lavori della conferenza di servizi, per l’omessa nomina di un rappresentante del Comune nell’ambito del gruppo istruttorio costituito dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale;

II) difetto di motivazione, travisamento e violazione dell’art. 10 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore, per la mancata considerazione della specifica disciplina da esso prevista;

III) difetto di motivazione ed elusione dell’ordinanza cautelare della V Sezione del Consiglio di Stato n. 4962 del 29 settembre 2009;

IV) insufficienza ed illogicità della motivazione per la previsione di una compensazione pecuniaria in favore del Comune nella misura di € 20 per mq per la nuova superficie edificatoria;

V) difetto di istruttoria, motivazione insufficiente ed elusiva, contraddittorietà e travisamento in relazione all’inadeguata considerazione delle obiezioni proposte dal Comune relativamente alle problematiche del traffico veicolare;

VI) violazione dell’art. 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e dell’art. 208 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché difetto di istruttoria, di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità con riferimento alle problematiche dell’inquinamento acustico ed atmosferico;

VII) difetto di motivazione perché il giudizio è formulato sulla base di uno studio di impatto ambientale non aggiornato alle modifiche progettuali intervenute successivamente alla sua redazione;

VIII) difetto di motivazione perché il parere non dà conto del deposito in data 20 gennaio 2010 di ulteriori osservazioni da parte del Comune.

La Regione Veneto e la controinteressata IO SP hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti o, in via alternativa, l’improcedibilità del ricorso originario, chiedendo nel merito la loro

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi