TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-07-02, n. 202000789

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-07-02, n. 202000789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202000789
Data del deposito : 2 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2020

N. 00789/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00631/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di NO (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2020, proposto da:
ES UO e ON UO, rappresentati e difesi dall'avvocato Renata Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio- Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;



nei confronti

Comune di Ascea, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



Per l’annullamento

Del parere negativo della Soprintendenza prot. n. 2239 del 31.01.2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di NO- Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

Con istanza prot. n. 10257 dell’11.10.2018 i ricorrenti chiedevano, ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, e dell’art. 181, commi 1-ter e 1, del D.lgs. 42/04, la sanatoria paesaggistica in ordine agli illegittimi interventi edilizi di “diversa distribuzione interna e variazione prospetti” eseguiti

sull’immobile censito al Fg. 52, p.lla 89 sub 1 del mappale di Ascea, al fine di poterlo

utilizzare ed adibire ad attività di Albergo/Ristorante, da sempre esercitata in detto

immobile.

Con nota prot. n. 26584 del 20.11.2018 il Comune di Ascea richiedeva alla Soprintendenza il parere ex art. 146 del D.lgs. n. 42/04, che veniva formulato in termini negativi, con nota prot. n. 23009 del 23.10.2019.

Il parere negativo veniva impugnato con ricorso

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi