TAR Roma, sez. III, ordinanza presidenziale 2024-12-16, n. 202406094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza presidenziale 2024-12-16, n. 202406094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406094
Data del deposito : 16 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2024

N. 13446/2021 REG.RIC.

N. 06094/2024 REG.PROV.PRES.

N. 13446/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13446 del 2021, proposto da
IA De LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Cutuli, Alessio Faiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Università e della Ricerca (Miur), non costituito in giudizio;
Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

OR ME, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa adozione di una misura cautelare sospensiva,

del bando di concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia - Medicina e Odontoiatria - Medicina e Psicologia, anno accademico 2021-2022 - D.M. n. 730 del 25.06.2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell’oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all’art. 49, comma 2,