TAR Roma, sez. III, ordinanza presidenziale 2024-12-16, n. 202406094
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2024
N. 06094/2024 REG.PROV.PRES.
N. 13446/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13446 del 2021, proposto da
IA De LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Cutuli, Alessio Faiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca (Miur), non costituito in giudizio;
Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OR ME, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di una misura cautelare sospensiva,
del bando di concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia - Medicina e Odontoiatria - Medicina e Psicologia, anno accademico 2021-2022 - D.M. n. 730 del 25.06.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che, tenuto conto dell’oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;
Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;
Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;
Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all’art. 49, comma 2,