TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-02, n. 202300380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-02, n. 202300380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300380
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 00380/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00141/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
HW NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Germoleo, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 34;



contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
la Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto prot. N. P-RC/L/N/2020/100826 del 21 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NG HW il 2 aprile 2022:

- del Decreto prot. N. P-RC/L/N/2020/100826 del 21 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la Comunicazione Prot. n. 0023683 del 24 febbraio 2022, che si impugna con gli odierni motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 21 febbraio 2022 e depositato il successivo 21 marzo NG HW ha impugnato il provvedimento prot. n. P-RC/L/N/2020/100826 del 21 dicembre 2021, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria rigettava l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 presentata dal sig. -OMISSIS-, quale datore di lavoro, il 27 giugno 2020.

1.1. Il diniego poggia in via esclusiva sul parere non favorevole espresso dalla Questura, motivato con riferimento alle condanne risultanti a carico di quest’ultimo dal certificato del casellario giudiziale.

2. Il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:

I. Violazione dell’art. 103, commi 4 e 8 del D.L. n. 34/2020. Carenza di motivazione. Mancata convocazione del lavoratore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Irrilevanza condanne del datore di lavoro.

Secondo quanto si evince dallo stralcio del Casellario riportato nel provvedimento impugnato, il datore di lavoro non ha a sua carico alcuna condanna, nei cinque anni precedenti, per i reati previsti dall’art. 103, comma 8 del D.L. n. 34/2020, unica disposizione che prevede i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di emersione per le condanne riportate dal datore di lavoro.

La Prefettura, peraltro, avrebbe dovuto convocare il lavoratore al fine

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