TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-06-27, n. 202412873
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2024
N. 12873/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05028/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5028 del 2023, proposto da
NA NA, rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero della Istruzione “sulla domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione su sostegno nella Scuola dell’Infanzia” (classe di concorso “ADAA”) e nella Scuola Primaria (classe di concorso “ADEE”) conseguito in Spagna ai sensi della direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 15/2016 presentata da parte ricorrente in data 10 ottobre 2022 con protocollo domanda n. 22792, fin qui rimasta priva di riscontro
per l’accertamento
dell’obbligo della P.A. di provvedere espressamente sull’istanza di cui sopra, nel termine designato ex art. 117, comma 2, c.p.a.;
nonché per la condanna
della Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza di cui al precedente punto a) nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a.;
nonché per la nomina
di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione (oggi: Ministero dell’Istruzione e del Merito) a fronte della richiesta di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
2. Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (che individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) debba essere, oggi, interpretato alla luce del riparto di attribuzioni delineato dal sopravvenuto art. 2, comma 1, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), il quale ha istituito il Ministero dell’Istruzione.
Al riguardo, l’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020 (che ha sostituito l’art. 50