TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-05-19, n. 202308609

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-05-19, n. 202308609
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308609
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 08609/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10713/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10713 del 2022, proposto da
RI AM, ZI AN, DE NI, NO CO, FA FI, RA CO, SO De NO, LI FA, RO EL, LU RI, AL CI, RA RT, EL LO, GA Lo NA, RI ME, EP OL LI, GI NN, NO VA, ZO IS, RA AR, IN RO, LI NE, ED NO, EP NI ES, AL IR, TO DD, AR De IS, UC DI, NT IO, AN NE, EL TI, EP ID, RO IA, RO AP, ST Lo RE, LE RI, RI IO, AO RU, UR NG IO RA, EL CE, RA AO GO, NI ER, RO NO, RA RI, AN LL, NT NI, EP MA, UC AG,
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato RO Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via AO LI n. 34;



contro

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'accertamento e declaratoria

- del diritto a vedersi calcolare e liquidare il TFS comprensivo dei c.d. “sei scatti” secondo quanto previsto dall'art. 6 bis, co.2, d.l. n. 387/1987 oltre interessi ed alla rivalutazione monetaria;

e per la condanna

- delle convenute Amministrazioni - ciascuna per quanto di propria competenza - al versamento dei relativi contributi, al ricalcolo del trattamento di fine servizio maturato e quindi dovuto a ciascun ricorrente, ed al pagamento dei relativi importi;

nonché per l’annullamento e/o disapplicazione

- degli atti e/o provvedimenti che negano tale loro diritto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. AN Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 22 settembre 2022 e depositato il giorno successivo, i ricorrenti hanno premesso di essere rispettivamente:

- ex appartenenti all’ARMA DEI CARABINIERI: RI AM, ZI AN, DE NI, NO CO, FA FI, RA CO, SO De NO, LI FA, RO EL, LU RI, AL CI, RA RT, EL LO, GA Lo NA, RI ME, EP OL LI, GI NN, NO VA, ZO IS, RA AR, IN RO, LI NE, ED NO, EP NI ES, AL IR;

- ex appartenenti al CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA: TO DD, AR De IS, UC DI, NT IO, AN NE, EL TI, EP ID, RO IA, RO AP, ST Lo RE, LE RI, RI IO, AO RU, UR NG IO RA, EL CE, RA AO GO, NI ER, RO NO;

- ex appartenenti alle FORZE ARMATE (Esercito Italiano ed Aeronautica Militare): RA RI, AN LL, NT NI, EP MA, UC AG;

e di essersi tutti congedati a domanda dai rispettivi enti di appartenenza successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo.

I ricorrenti, ritenendo di aver diritto - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e al comma 3 dell’articolo 1911 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice ordinamento militare) - all’attribuzione, per la liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, hanno inoltrato una formale istanza/diffida alle amministrazioni di rispettiva appartenenza ricevendo un riscontro negativo.

1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione e omessa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in Legge 20 novembre 1987 n. 472 e per come modificato dalla L. 7 agosto 1990, n. 332, e dell'art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n.6.

1.3. Si è costituito in giudizio l’INPS il quale, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto dei ricorrenti, alla riliquidazione del TFS, con riferimento alla data di loro collocazione a riposo.

Nel merito, premessa la tassatività delle voci concorrenti a formare la base di calcolo dell’indennità di buonuscita, l’Inps ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che:

a) L'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. agli ex dipendenti dello Stato (r.d. 26 febbraio 1928, n. 619; legge 25 novembre 1957, n. 1139; T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; legge 29 aprile 1976, n. 177; legge 20 marzo 1980, n. 75; legge 29 gennaio 1994, n. 87) avrebbe chiaramente una funzione previdenziale (Corte costituzionale, 19 giugno 1979, n. 82) e non costituirebbe una forma di retribuzione differita, come il trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. o come l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici in forza dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.

Nell'ambito di un tale assetto giuridico, tipico dell'attuale sistema di previdenza obbligatoria (laddove l'esistenza di leggi speciali comporta la deroga al c.d. principio dell'"automatismo delle prestazioni" di cui all'art. 2116 c.c.) deve ritenersi imprescindibile il nesso sinallagmatico tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella.

Attualmente la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.

Tanto premesso, sostiene l’Istituto che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita deve trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.

b) Inoltre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non riguarderebbe il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza), ma soltanto quello delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato).

c) Per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare sarebbe invece applicabile l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza….omissis… che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”; la norma, tuttavia, non prevedrebbe detto beneficio per coloro che cessano a domanda, a prescindere dai requisiti anagrafici e contributivi, e non sarebbe stata modificata dalla legge n. 232/1990 che chiaramente, sia nell’intestazione che nel corpo dell’articolo 11 citato, non fa alcun riferimento alla legge n. 468/87 di conversione del d.l. n. 379/87.

d) In ogni caso qualora fosse applicabile la normativa invocata, tutti i ricorrenti sarebbero, comunque, decaduti dall’esercizio del diritto in quanto l’art. 6 bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987 dispone che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.

1.4. Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa i quali hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e conseguentemente chiesto la estromissione dal giudizio, essendo la liquidazione ed il pagamento del trattamento di fine servizio di competenza esclusiva dell’INPS.

1.5. All’udienza pubblica del 5 aprile 2023, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Difesa sul rilievo che la liquidazione e il pagamento del T.F.S., alla luce delle previsioni degli artt. 25 e 28 del d.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973 sono, comunque, di competenza dell’I.N.P.S.

L’eccezione è fondata e, conseguentemente, deve disporsi la loro estromissione dal giudizio dal momento che, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n.1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, doveva essere ritualmente instaurata la controversia.

3. Va poi esaminata l’eccezione sollevata dall’Inps di prescrizione quinquennale del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento di fine servizio.

Deduce l’Inps che l'articolo 1 del D.P.R. 29-12-1973, n. 1032 (recante il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) dispone, al comma 1, che “I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico” .

Il successivo articolo 20, rubricato "Cause di perdita del diritto", prevede, al comma 2,

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