TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-12-27, n. 201903020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-12-27, n. 201903020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201903020
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 03020/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01647/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2019, proposto da
GI Riggi, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Onofrio Campione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

Presidenza Regione Siciliana, Assessorato Regionale Economia, Fondo Pensioni Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;



per l’esecuzione

del decreto Ingiuntivo n. 293/2014 emesso in data 03.11.2014 dal Tribunale Civile di Caltanissetta – Sezione Lavoro nel ricorso recante il R.G.L. n. 1410/2014, munita di formula esecutiva in data 14.11.2014, così notificato in data 22-26.04.2014, confermato dalla sentenza passata in giudicato con attestazione resa in data 26.11.2018 n. 387/2017 emessa in data 19.10.2017 dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro nel giudizio di opposizione recante il R.G.L. n. 9/2015 e della suddetta sentenza, contro Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, con sede in Via Imperatore Federico n. 52, in Palermo, C.F. 00112200829, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante p.t., con cui la suddetta controparte è stata condannata a pagare la somma di euro 5.921,12 più interessi legali e la rivalutazione monetaria dall’insorgenza al soddisfo, più le spese legali del D.I. liquidate in euro

575,00, euro 23,00 per C.A. 4%, euro 131,56 per IVA 22%, euro 118,50 per contributo unificato e così complessivamente euro 6.769,18, non eseguita dalla controparte

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente che, con il decreto indicato in epigrafe, veniva ingiunto il pagamento delle somme pure ivi evidenziate.

Tale decreto, non opposto, e divenuto definitivo con il passaggio in giudicato, veniva notificato con formula esecutiva.

A fronte della perdurante inottemperanza dell’Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione prestata al titolo di cui sopra, chiede ora parte ricorrente che l’adito giudice amministrativo ‒ in accoglimento del proposto mezzo di tutela ‒ adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena e integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi.

Parte ricorrente ha inoltre evidenziato di avere prudenzialmente notificato il presente il ricorso all’Assessorato Regionale indicato in epigrafe e alla Presidenza della Regione ritenendoli però estranei al giudizio così come accertato nel titolo esecutivo di cui si chiede l’esecuzione e non spiegando, pertanto, nei loro confronti alcuna pretesa esecutiva.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, l’Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione e le amministrazioni regionali non si sono costituite in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2019.

Preliminarmente deve evidenziarsi come la notifica del ricorso introduttivo all’Assessorato Regionale dell’Economia e della Presidenza della Regione Siciliana, seppure non costituenti parti necessarie, appare

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