TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-05-03, n. 201901236
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2019
N. 01236/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01970/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2018, proposto da
Villena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Antonio Veneziano n. 69;
contro
Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, Regione Sicilia - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio formatosi sull'istanza della società ricorrente prot. n. 26/2017 datata 3/10/2017, inoltrata a mezzo PEC in data 4/10/2017 con cui è stato richiesto al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive l'inserimento nel Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia 2007/2013 del progetto n. 277 “Isola di Linosa, Albergo a 4 stelle, a valere della Misura 4.19 del POR Sicilia 2000/2006” di cui ai DDG dell'Assessorato Regionale al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana N. 844/S3/Tur del 27/09/2002 e N. 1282/S3/Tur
del 13/11/2002 nonché al successivo DDG dell'Assessorato Regionale Delle Attività Produttive N. 1489 del 27.06.2014.
e per la declaratoria
- dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 26/2017 con provvedimento espresso e motivato per la nomina di un Commissario ad acta, perché provveda in luogo dell'Assessorato intimato nell'ipotesi di ulteriore ritardo,
nonché per la condanna
- dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, anche per la responsabilità risarcitoria nascente dall'art. 2 della l.r n. 5/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive e di Regione Sicilia - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e di Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’11 ottobre 2018, e depositato il successivo 18 ottobre, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale sull’istanza indicata in epigrafe; ha chiesto altresì che l’amministrazione stessa fosse condannata a provvedere, e al risarcimento