TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300603
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 00603/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02274/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2015, proposto da
Condominio CL, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Geom. Sergio Portoni, il quale ricorre anche in proprio, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Chierichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TO IO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonietta Carra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dirigente Settore 4-Urbanistica Edilizia Politiche della Casa, U.O. Pianificazione Attuativa del Comune di TO IO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Amministrazione Comunale di TO IO (VA) del 5 agosto 2015 prot. N. 62737 notificato in pari data ai ricorrenti e del relativo atto di trasmissione avente ad oggetto “Parco pubblico di Via C.M. Piazza, Convenzione urbanistica PdR n. 1/2002 a rogito notaio Lainati in data 19.12.2005 in risposta a istanza prot. 8283 del 28.1.2015 e diffida prot. 28490 del 9.4.2015”, presentate dai ricorrenti al Comune di TO IO; nonché infine per la condanna del Comune di TO IO al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di TO IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Condomino “CL” è stato edificato nell’ambito di un piano di recupero – denominato Piano di Recupero n. 1/2002 di via C.M. Piazza Quartiere San Giovanni - nel territorio del Comune di TO IO (VA), il quale il 19.12.2005 aveva stipulato la relativa convenzione urbanistica con i danti causa del Condominio.
L’art. 8 lettera H) della citata convenzione – articolo che viene in considerazione nella presente controversia – stabilisce che le parti private provvederanno a propria cura e spese in perpetuo alla manutenzione ordinaria dei parcheggi pubblici (compresa la pulizia), del verde pubblico e delle relative attrezzature.
Il Condominio, che in forza della citata convenzione provvede alla manutenzione del parco pubblico di via Piazza, presentava al Comune un’istanza in data 28.1.2005 con la quale chiedeva che gli interventi manutentivi delle parti private cessassero entro e non oltre la data del 31 dicembre 2016.
A tale istanza facevano seguito una diffida a provvedere notificata al Comune il 9.4.2015 ed un successivo ricorso davanti al TAR per Lombardia sede Milano, proposto ai sensi dell’art. 117 del c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
Il ricorso, ancorché notificato, non era però iscritto a ruolo giacché il Comune, con nota del Dirigente del Settore 4 del 5.8.2015, confermava l’obbligo manutentivo previsto dalla convenzione.
Contro la citata nota comunale era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 21.2.2023 il Collegio rilevava dapprima, ai sensi dell’art. 31 ultimo comma del c.p.a., l’eventuale nullità dell’art. 8 lettera H) della convenzione urbanistica.
La causa era poi spedita in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere esaminato il secondo mezzo di gravame (2) nel quale è denunciato il presunto vizio di incompetenza dell’atto dirigenziale impugnato (cfr. il doc. 1 dei ricorrenti), in quanto – secondo la prospettazione di parte attrice – il diniego di modifica della convenzione urbanistica poteva essere adottato soltanto dal Consiglio Comunale, quale organo dotato di competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali).
La trattazione della censura avviene in via pregiudiziale in quanto il vizio di incompetenza (ex art. 21 octies comma 1 della legge n. 241/1990 e ex art. 29 del c.p.a.) ha carattere assorbente rispetto agli altri vizi di legittimità dell’atto amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5/2015).
La doglianza è infondata.
Il dirigente comunale, nell’esercizio delle proprie prerogative gestionali ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, ha ritenuto priva di pregio la richiesta degli esponenti di reputare cessata entro il termine massimo del 31.12.2016 l’efficacia della clausola convenzionale che pone a carico del Condominio l’obbligo di manutenzione perpetua del parco pubblico.
Ritenendo illegittima la richiesta delle parti istanti, il dirigente ha quindi adottato un atto di conclusione del procedimento avviato su istanza della parte