TAR Trieste, sez. I, sentenza 2019-06-24, n. 201900286

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2019-06-24, n. 201900286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201900286
Data del deposito : 24 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2019

N. 00286/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00061/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI ZI IU

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2019, proposto da
Top Professional S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Spitaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione RI ZI IU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri ed Ettore Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Forint S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Massignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto di aggiudicazione n. 48/AAL del 10.1.2019 del Direttore ad interim del Servizio centrale unica di committenza della Regione Autonoma RI ZI IU, relativo a “gara europea a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la Polizia Locale della Regione Autonoma RI ZI IU di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014: decreto di aggiudicazione del Lotto 1 e 2 a favore della società FORINT SPA” (doc. n. 1), - GARA CIG 7448332DFF- nella parte in cui dispone per il lotto 1 (per il quale la Top Professional SRL ha presentato offerta), comunicato via pec con nota dd. 10.1.2019 prot. 374/P del Responsabile P.O. Gestione e coordinamento procedure gara ad elevata complessità – Regione FVG;

- di tutti i relativi atti di gara e provvedimenti antecedenti e successivi, connessi e conseguenti, fruibili giusta nota dd. 25.1.2019 prot. 1191/P del Responsabile P.O. Gestione e coordinamento procedure gara ad elevata complessità - Regione FVG di “accoglimento istanza di accesso atti per gara europea a procedura aperta per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la polizia locale della Regione Autonoma RI ZI IU, di cui all'articolo 43 della legge regionale 26/2014. Lotto 1. Accesso agli atti”, compreso il decreto 1640 del 13.9.2018, relativo alla nomina della commissioni di gara.

- nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e comunque connesso;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FORINT SPA il 29/3/2019:

- del decreto di proroga della Regione autonoma RI ZI IU n. 1122/AAL del 03.07.2018 e del successivo avviso di proroga del 03.07.2018, nonché dei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della seduta pubblica e dei verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della seduta privata, nelle parti in cui ammettono illegittimamente l'offerta tecnica tardiva e/o la campionatura tardiva di Top Professional S.r.l. e non decretano l'esclusione della sua offerta, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale promossa da Top Professional S.r.l. per difetto di legittimazione attiva ad agire e di interesse a ricorrere, dato che la sua offerta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Fvg e di Forint S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La ricorrente espone di avere preso parte alla “ gara europea a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la Polizia Locale della Regione Autonoma RI ZI IU di cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014 ”, bandita dalla Regione Autonoma RI ZI IU, tramite la Centrale unica di committenza.

Precisa, inoltre, che la propria partecipazione è stata limitata al primo lotto, aggiudicato (unitamente al secondo lotto) alla controinteressata NT.

Dopo avere segnalato di essersi collocata in seconda posizione, immediatamente alle spalle dell’aggiudicataria, deduce in questa sede l’illegittimità della procedura per la mancata esclusione della controinteressata, la cui offerta tecnica risulterebbe priva di un requisito essenziale, non essendo stata prodotta (vertendosi, nella fattispecie, della fornitura di capi di vestiario a ridotto impatto ambientale) la documentazione attestante il possesso dei requisiti ambientali minimi, benché richiesta dal capitolato (motivo 1). Si duole poi della composizione della commissione giudicatrice, con specifico riferimento alla mancanza di competenze tecnico-merceologiche (riguardo ai prodotti tessili oggetto della fornitura) in capo ai componenti nominati dalla stazione appaltante, anche al fine di consentire la valutazione e l’analisi del vestiario oggetto della fornitura (motivo 2).

2. I motivi di impugnativa sono rubricati come segue:

- (1) Violazione e falsa applicazione di legge – artt. 30, 69, 78, 94 e 95 DLgs 50/2016 - lex specialis - mancanza del requisito di cui al punto 18.2, comma 4, previsto a pena di esclusione – vizio e difetto di motivazione - assenza esame del requisito tecnico nei verbali di gara ;

- (2) Violazione e falsa applicazione di legge – artt. 77, 78 e 95 DLgs n. 50/2016 - composizione della commissione giudicatrice – assenza esperto tessile – vizio e difetto di motivazione – assenza analisi di requisiti essenziali del bando .

3. Si è costituita la Regione RI ZI IU, la quale ha prodotto documentazione e svolto ampie controdeduzioni nel merito.

La Regione, in via preliminare, ha peraltro eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la notificazione del gravame sarebbe stata eseguita oltre la scadenza termine decadenziale di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come stabilito dall’art. 120, comma 5, c.p.a.

Ricorda, in proposito, che detta comunicazione (prevista dall’art. 76, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 2016) sarebbe regolarmente intervenuta il 10 gennaio 2019, mentre il ricorso risulterebbe notificato soltanto il 25 febbraio 2019. Tanto più, osserva ancora l’Amministrazione, che le ragioni poste a fondamento dell’impugnativa sarebbero emerse sin dall’apertura della busta contenente l’offerta tecnica della controinteressata (avvenuta nella seduta del 18 settembre 2018), momento in cui si sarebbe dovuta percepire la contestata carenza delle attestazioni ambientali, che la ricorrente reputa necessarie ai fini della partecipazione alla gara.

Eccepisce, infine, la carenza di interesse, non avendo la ricorrente svolto alcuna allegazione in tema di prova di resistenza e non avendo quindi evidenziato l’utilità che, nel concreto, potrebbe conseguire allorché fosse accolta l’impugnativa.

4. La controinteressa NT ha sua volta proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione alla gara della ricorrente: quest’ultima sarebbe stata illegittimamente autorizzata dalla Regione a produrre la campionatura in ritardo, rispetto al termine

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi