TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2022-10-10, n. 202212799
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 12799/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03722/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2022, proposto da
Lav Lega Anti Vivisezione Onlus Ente Morale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tuscolana 370;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, in persona del D.G., Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, Uff 6 in persona del Direttore, Consiglio Superiore di Sanità in persona del Presidente pro tempore, Consiglio Superiore di Sanità, Sezione IV in persona del Presidente pro tempore, Consiglio Superiore di Sanità, Sezione 4 in persona del Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Aptuit (Verona) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Francesco Angelini, Massimo Nunziata, Simone Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Angelini in Roma, via Michele Mercati, n. 39;
Opba Organismo Preposto al Benessere Animale in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- Della nota di risposta alla richiesta di accesso agli atti inviata dal Ministero della Salute in data 17.03.2022 avente ad oggetto: “Istanza di accesso agli atti e documenti ai sensi dell’art. 22 e ss. Legge 241/1990 s.m.i.” Registro: DGSAF -Numero di protocollo: 7074 - Data protocollazione: 17/03/2022 Segnatura: 0007074- 17/03/2022-DGSAF-MDS-P.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Aptuit (Verona) S.r.l.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
La ricorrente, associazione animalista avente per scopo principale la protezione degli animali e l’affermazione dei loro diritti – essendo venuta a conoscenza dell’avvenuto rilascio, da parte del Ministero della Salute, di un’autorizzazione alla sperimentazione animale ai sensi del D. Lgs 26/2014 – in data 18 settembre 2021 ha inviato una formale istanza di accesso per conoscere “ l’attività di autorizzazione e/o concessione e/o controllo da parte del Comune di Verona rispetto all’attività svolta dall’azienda farmaceutica Aptuit – gruppo Evotec ” inerente lo svolgimento di diversi progetti di ricerca svolti con l’utilizzo dei cani, razza beagle.
In particolare, la ricorrente ha chiesto l’accesso ai seguenti documenti:
“ 1) “Copia dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità relativi alle seguenti autorizzazioni originarie ed ai relativi rinnovi di cui alle” seguenti autorizzazioni “n. 796 del 25 novembre 2019 dal titolo ‘Valutazione di farmacocinetica quantitativa nell’area pre clinica’, n. 795 del 25 novembre 2019 dal titolo ‘Valutazione del profilo ADME nel cane nell’area preclinica; n. 797 del 25 novembre 2019 dal titolo ‘Progetto Studi di tossicologia generale nel cane di razza beagle; n. 798 del 25 novembre 2019 dal titolo ‘Uso della telemetria nel cane beagle per la valutazione cardiovascolare della sicurezza farmacologica’; n 15 del 10 gennaio 2020 dal titolo ‘Valutazione di farmacocinetica nella specie cane”; 2) “Copia delle valutazioni retrospettive previste dall’articolo 32 del D. Lgs n.26 del 2014 per i progetti conclusi di cui è stato poi disposto il rinnovo con autorizzazione n. 796 del 25 novembre 2019; Autorizzazione 15 del 10 gennaio 2020 – rinnovo ai sensi art 31 comma 13; autorizzazione n. 798 del 25 novembre 2019 – autorizzazione del 25 novembre 2019 n. 797”; Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC Al Presidente e legale rappresentante di LAV Lega anti Vivisezione, Onlus Gianluca Felicetti lav@legalmail.it 3) “Copia delle n.5 autorizzazioni citate da cui emergano i passaggi procedurali previsti ai sensi di legge quali i pareri e le richieste del Consiglio Superiore di Sanità”; 4) “Copia delle autorizzazioni originarie da cui è stato disposto il rinnovo con autorizzazione n. 796 del 25 novembre 2019; Autorizzazione 15 del 10 gennaio 2020 – rinnovo ai sensi art 31 comma 13; autorizzazione n. 798 del 25 novembre 2019 - autorizzazione 25 novembre 2019 n. 797 ”.
A seguito dell’istanza di accesso, il Ministero della Salute ha trasmesso solamente le sintesi non tecniche dei progetti e le autorizzazioni oscurando però una serie di parti.
La ricorrente, pertanto, ha presentato un’ulteriore richiesta di accesso documentale con la quale ha richiesto: copia delle autorizzazioni senza parti oscurate, copia delle valutazioni tecnico scientifiche del Consiglio Superiore di Sanità, e, poiché era emerso che alcune autorizzazioni rappresentavano un rinnovo di autorizzazioni precedenti ha richiesto anche le autorizzazioni originarie, con l’eventuale documentazione annessa e copia delle valutazioni retrospettive che il Ministero della Salute aveva svolto sui progetto conclusi oggetto di rinnovo.
Il Ministero ha osteso le autorizzazioni e i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, parzialmente oscurati, negando l’accesso alla ulteriore documentazione richiesta.
Con il ricorso in esame la LAV ha precisato di volere i seguenti documenti: 1) copia dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità relativi all’autorizzazione originaria ed al relativo rinnovo; 2) copia della valutazione retrospettiva prevista dall’articolo 32 del D. Lgs n.26 del 2014 per i progetti conclusi di cui è stato poi disposto il rinnovo; 3) copia dell’autorizzazione n. 15/2020-PR rilasciata dal Ministero della Salute senza parti oscurate; 4) copia dell’autorizzazione originaria n. 58/2015-PR di cui è stato disposto il rinnovo.
Si sono costituiti il Ministero e la APTUIT rilevando che alcuni dei progetti in questione sono dei rinnovi di precedenti progetti e che non è stato dato accesso alla copia dei pareri del CSS e delle autorizzazioni relativi ai progetti “originari” in quanto afferenti a un procedimento amministrativo i cui effetti erano già esauriti; relativamente alle valutazioni retrospettive le controparti hanno precisato che queste non si sono ancora formate in quanto il progetto non è stato ancora concluso.
Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
È d'obbligo una premessa ricostruttiva.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere