TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-08-01, n. 202401238
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2024
N. 01238/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01631/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2023, proposto da
IL AR, in proprio e in qualità di erede di SA AF, rappresentata e difesa dall'avvocato Gregorio Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ex art. 5-ter della legge 89/2001, emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 25/02/2021 a seguito di ricorso R.G. n. 1169/2020, Repert. n. 431/2021, Cronol. n. 741/2021, depositato in cancelleria in data 06/03/2021, munito di formula esecutiva in data 08/11/2021 e notificato al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. il 11/11/2021, dichiarato definitivamente esecutivo in data 14/04/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 il dott. Ivo Correale e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale, ex artt. 112 e ss. c.p.a., la sig.ra AR IL, in proprio e in qualità di erede di SA AF, agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del decreto meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui la condanna al pagamento di euro 6.300,00, oltre interessi legali dalla domanda (28/09/2020) all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore distrattario;
- ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso, parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurare del relativo inadempimento, nonché di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;
- alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che:
- il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato all’amministrazione resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, e dalla presentazione dell’istanza sono