TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-11-21, n. 201905465
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2019
N. 05465/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’ avv. Salvatore Montefusco con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Carducci, 42 e digitale come da PEC dei registri di giustizia e successivamente dall'avvocato Gaetano Montefusco, con domicilio in Napoli, via G. Carducci, 42 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Limatola e dall’avv. Francesco Noto, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in via Santa Lucia n. 15, e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;
Capri Servizi S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Limatola e dall’avv. Francesco Noto, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in via Santa Lucia n. 15 e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;
per
L’adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare, ovvero sospendere, ovvero limitare entro orari compatibili con il riposo notturno della ricorrente e della propria famiglia le emissioni acustiche denunciate derivanti dall’attività di raccolta rifiuti con mezzi compattatori
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Capri e di Capri Servizi S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. PREMESSA IN FATTO
1.Con il presente ricorso in riassunzione, notificato in data 9/11 gennaio 2017 e depositato il successivo 3 febbraio, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questo T.A.R. per l’adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare, ovvero sospendere, ovvero limitare entro orari compatibili con il riposo notturno proprio e della propria famiglia le emissioni acustiche denunciate, derivanti dall’attività di raccolta rifiuti con mezzi compattatori svolta, in orari notturni, nel Comune di Capri dalla Capri Servizi S.r.l. Unipersonale.
2. A sostegno del ricorso parte ricorrente deduce in punto di fatto:
a) di essere proprietaria dell'appartamento sito al piano primo di un fabbricato ad uso residenziale in Capri, in via Roma, le cui vedute distano circa 30 mt e affacciano in prossimità della rotonda di congiunzione tra via Roma, via Marina Piccola e via Marina Grande;
b) di risiedere nell’appartamento in questione stabilmente ogni anno dal mese di aprile al mese di novembre e durante i mesi invernali nei week-end e in alterni periodi insieme con i familiari;
c) che ogni giorno, durante tutto l’anno e durante le ore notturne, la società Capri Servizi S.R.L. Unipersonale, municipalizzata dell’omonimo Comune, effettua l’attività di raccolta rifiuti con mezzi compattatori, i quali, sostando nello slargo della predetta rotonda, producono rumori per circa quattro ore a notte, con conseguente immissione nella proprietà della ricorrente con intensità e durata ben oltre il limite della normale tollerabilità, provocando danni alla salute propria e delle persone conviventi;
d) che le operazioni rumorose consistono nella compattattura dei rifiuti ad opera di automezzi di compattamento che, con sosta presso la rotonda, ricevono lo sversamento dei rifiuti da parte dei più piccoli mezzi elettrici che effettuano le operazioni di raccolta e trasporto dalle singole proprietà urbane; in particolare i motori accesi dei compattatori e degli autocarri coinvolti nell’attività di raccolta sono lasciati per tutto il periodo di attività con motore acceso, privi di conducente, provocando così un indebita esposizione al rumore. Nella fase di scarico dai cassonetti o contenitori dei mezzi di raccolta nel compattatore, al rumore prodotto dai motori si va a sommare quello ancora più forte provocato dai mezzi di raccolta, da urti e scuotimenti che producono con il vano compattatore e la pavimentazione, anche al fine di ottenere la caduta per gravitazione dei rifiuti nel compattatore;
e) che quanto detto è comprovato tecnicamente dalla perizia fonometrica del 4.5.2016 commissionata al dott. Papa Augusto, il quale aveva provveduto a relazionare sui fenomeni occorsi nella notte del 15.4.2016 e che detti fenomeni si ripetono ogni notte con la medesima intensità e durata, determinando un superamento del limite di tollerabilità ben oltre i 3 dB consentiti, con differenze di quasi 30 dBA.
f) che oltre alla illegittima violazione consistente nel superamento del limite assoluto previsto dalle normative amministrative e di quello della normale tollerabilità, le immissioni rumorose provocano un danno alla salute della ricorrente (con sonnolenza, irritabilità, perdita del tono dell’umore) e delle persone con essa conviventi, derivante dal fatto che il sonno degli stessi è interrotto più volte durante la notte e risulta notevolmente disturbato, provocando conseguenze dannose perciò anche durante la giornata sia sul corpo che sulla psiche;
g) che la ricorrente aveva adito con ricorso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Napoli, chiedendo di ordinare alla Capri Servizi S.r.l. Unipersonale l'immediata adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare, ovvero sospendere, ovvero limitare entro orari compatibili con il riposo notturno della ricorrente e della propria famiglia le emissioni acustiche denunciate, ma che con ordinanza comunicata il 23.9.2016 il Tribunale di Napoli aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
3.Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto la ricorrente assume che il proprietario, il possessore, o colui che altrimenti abbia il godimento qualificato di un fondo o di altro immobile, ha diritto a escludere o limitare, ai sensi dell’art. 844 c.c. e 2043 c.c., le immissioni sonore provenienti dai fondi limitrofi che siano tali da superare la normale tollerabilità o siano comunque in grado di produrre una significativa lesione degli interessi della persona umana, costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento. La normativa sulle immissioni, secondo la ricorrente, nata in [...] contesto tipicamente dominicale, troverebbe applicazione anche a tutela dei diritti fondamentali della personalità.
Nella prospettazione attorea inoltre non sarebbe necessario che l'immissione pregiudichi il fondo ma sarebbe sufficiente che comprometta il diritto alla fruibilità dell'ambiente o alla salute del proprietario del fondo immesso e verrebbero in rilievo non solo le immissioni che possano provocare un danno biologico, ma anche a quelle che possano provocare un mero turbamento del benessere psicofisico o molestia di non trascurabile entità.
Tra gli interessi della persona meritevoli di tutela si iscriverebbe, a dire della ricorrente, in particolare il diritto al riposo notturno, che nel caso di specie sarebbe inevitabilmente pregiudicato dall’attività rumorosa di smaltimento rifiuti, che si prolungherebbe per diverse ore ogni notte e che, per la sua intensità (>55db), potrebbe essere causa, riconosciuta dalla comunità scientifica, dell’insorgenza di malattie cardiovascolari.
A tutela di tali diritti fondamentali della persona sarebbe pertanto esperibile, anche in via d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., la tutela inibitoria di carattere reale o personale.
Avendo il G.O. ritenuto che alla base dell’oggetto della controversia non vi sia un mero comportamento materiale della P.A. ma l’attività provvedimentale attinente alla gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Capri, la ricorrente ha pertanto riassunto la domanda, comprensiva altresì della tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al G.A., competente ai sensi dell’art. 133 C.p.a. anche per le pretese afferenti diritti soggettivi e fondamentali della persona; ciò in quanto, secondo la ricorrente, l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in determinate materia implicherebbe evidentemente, una cognizione piena, e non limitata ai soli profili di esercizio discrezionale del potere, della controversie ad essa riferibili.
4. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Capri e la Capri Servizi S.r.l. Unipersonale, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa da parte della ricorrente dell’atto autoritativo destinato ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive vantate dalla ricorrente, ossia, nella prospettazione delle medesime resistenti, del Regolamento comunale disciplinante il servizio di raccolta dei rifiuti.
Le parti resistenti deducono inoltre che la domanda attorea sarebbe comunque infondata, a fronte della modalità di raccolta dei rifiuti cristallizzatasi nel corso del tempo e rispetto alla quale la ricorrente era insorta solo a distanza di tempo, sulla base del rilievo che il presupposto per l’accoglimento dell’azione di condanna ex art. 30 c.p.a. sarebbe il tempestivo azionamento in giudizio dell’azione impugnatoria.
Le resistenti peraltro eccepiscono l’inammissibilità della domanda anche sotto altro profilo, sulla base del rilievo che non sarebbe applicabile l’art. 844 cc, richiamato da controparte a presidio della situazione giuridica vantata dalla ricorrente, asseritamente lesa nell’esercizio di una attività pubblicistica. Ciò in quanto il dettato codicistico non sarebbe idoneo a dirimere la controversia, alla stregua degli eterogenei criteri che regolano l’ingerenza dell’attività amministrativa sui privati.
Ed invero, secondo la Suprema Corte, deduce