TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-09-08, n. 201704323
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Testo completo
Pubblicato il 08/09/2017
N. 04323/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05140/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5140 del 2016, proposto da:
RG De SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Bruno Molinaro in Barano D'Ischia, piazza San Rocco;
contro
Comune di Forio, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza delle statuizioni contenute nelle sentenze del T.A.R. Campania – Napoli, n. 3700 del 2014 e n. 4713 del 2015
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente RG De SA che, con sentenza n.3700/2014 del 18.06.2014, questo Tribunale, sez. VI nell’accogliere l’originario ricorso proposto per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida inoltrata il 20.11.2013 al Comune di Forio, condannava il Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.
Con successiva sentenza n. 4713/2015 del 7.10.2015, ancora, questo Tribunale accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con il quale il responsabile del primo settore del Comune di Forio disponeva la sospensione del permesso di costruire avente ad oggetto opere edilizi realizzate in Forio al Corso Regine – via Di Lustro, n. 10 e condannava il medesimo Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e CPA e refusione del contributo unificato.
Espone, ancora, il ricorrente che nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica dei richiamati titoli in forma esecutiva, in data 07.05.2015 e 20.11.2015, il Comune non ha provveduto a liquidare l’importo dovuto e che l’eventuale carenza di fondi in bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
In ragione di detta inottemperanza il ricorrente ricorre, ora, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett.c) del d.lgs. n.104/2010, chiedendo che venga ordinato all’amministrazione di eseguire le statuizioni in tema di spese processuali, con condanna altresì dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento consistente negli interessi moratori – da quantificarsi sulla base del tasso di rifinanziamento marginale della BCE maggiorato di tre punti percentuali (ad oggi 3,75% salvo incrementi) - sulle singole sorti capitali, maggiorate degli interessi legali successivi, con decorrenza dalla notifica dei titoli sino al soddisfacimento del credito. Chiede altresì l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a. in assenza di altre ragioni ostative e mancando profili di iniquità, la nomina di un Commissario ad acta, nel caso di persistente inottemperanza al decorso dell’ulteriore termine assegnato e, infine, l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione di spese per anticipo fattone.
Non risulta costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 20.07.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto. In via preliminare si evidenzia che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia ove liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano