TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-10-14, n. 202400798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-10-14, n. 202400798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400798
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00798/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00457/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di ES (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di Cremona, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;



per l'annullamento

RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cremona e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- inoltrava in data-OMISSIS- domanda di emersione da lavoro irregolare a favore del Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34.

Il settore lavorativo è quello domestico di sostegno al bisogno familiare.

Rispetto a tale istanza, la Prefettura di Cremona emetteva, previa adozione del preavviso ex art. 10 bis L.241/90, provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione del seguente testuale tenore: “ Considerato che, nel caso di nucleo composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto al datore di lavoro per l’ammissione alla procedura di emersione non deve essere inferiore a 20.000 euro annui; nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui, anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito; vista la nota in data 16/06/2021, notificata il successivo 09/07/2021 con cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della legge 241/1990, sono stati comunicati al richiedente i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza:” il reddito del richiedente è insufficiente. È possibile indicare se eventualmente sono presenti coniuge o parenti entro il 2° grado, anche non conviventi, che concorrono alla determinazione del reddito. Nel qual caso è necessario produrre la documentazione comprovante il rapporto di coniugio o parentela e la relativa dichiarazione dei redditi. Inoltre, la persona che intende integrare il reddito deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiari che non ha presentato altre richieste di emersione per l’anno 2020”; vista la documentazione pervenuta allo Sportello Unico in data 26/07/2021 con cui il datore di lavoro ha prodotto copia della propria dichiarazione dei redditi, Modello Persone Fisiche 2020, riportante al rigo RN1 un reddito complessivo pari a 9.172 euro, nonché la documentazione inerente la compartecipazione al reddito della coniuge convivente

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