TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-03-26, n. 202405957
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2024
N. 05957/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07728/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7728 del 2019, proposto da
ZI BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Petrongolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 82469 del 19.4.2019 con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 497 del 9.2.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 15 marzo 2024, svoltasi con modalità di cui all’art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’epigrafato ricorso l’istante espone in fatto che:
- in data 2.8.2012 subentrava ad altro soggetto nell’attività commerciale su aree pubbliche - settore merceologico alimentare presso il “Nuovo Mercato Testaccio” al posteggio n. 43;
- con determinazione dirigenziale n. 497 del 9.2.2018, il I Municipio Roma Centro Storico - Unità Organizzativa Amministrativa e Affari Generali - Ufficio Commercio su Area Pubblica disponeva la decadenza dalla concessione, a seguito di morosità riscontrata nel versamento del canone concessorio;
- con nota del 1.3.2019 l’istante avanzava istanza di revoca in autotutela del precitato provvedimento di decadenza che veniva rigettato con l’atto amministrativo in contestazione.
Avverso tale esito insorge il ricorrente deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.
Resiste in giudizio l’amministrazione che chiede il rigetto del ricorso.
Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza cautelare n. 5224 del 2.8.2019.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
E’ impugnato il provvedimento in epigrafe con cui l’amministrazione intimata ha opposto il diniego di autotutela in ordine alla richiesta avanzata dalla parte ricorrente di revoca della determinazione dirigenziale n. 497 del 9.2.2018 con cui, in precedenza, era stata dichiarata la decadenza delle concessione di posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa per il settore merceologico alimentare presso il Nuovo Mercato Testaccio, posteggio n. 43.
Giova premettere che tale decadenza veniva disposta, previa comunicazione di avvio del procedimento e in assenza di controdeduzioni dell’interessato, in ragione della situazione di grave morosità nei pagamenti del canone di concessione, in violazione dell’art. 9, comma 5, e dell’art. 47, comma 1 lett. c) del Regolamento dell’attività di commercio su Area Pubblica, Deliberazione Assemblea Capitolina n. 30/2017 secondo cui le morosità superiori all’anno riferite a pagamenti dei canoni di concessione del suolo pubblico, danno luogo a decadenza, oltre che della concessione di posteggio, anche della relativa autorizzazione amministrativa.
Nel