TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-17, n. 202400822

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-17, n. 202400822
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400822
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00822/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09849/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9849 del 2022, proposto da
EP NI, EP NI, ES LM, RA RO, NE EL, LO BE, IC CC, IG NI, OL RG, RL ER, ME AF, RD CA, IO AR, MP CE, EP TE, NI IL, NT TO, EN OL, GE LL, RO LL, RA DE, ND GI, NI DENO, OL NT De CO, RA NT Di AD, EP NO, EP FE, RL NIni, AR LA, CO RO, AN EO, EP LI, MI HE, NN AS, NE MA, DA MA, OL MI, AN RE, RA OL TI, IC PE, OL PR, RA SS, NT AR, NI BA RR, ND EL, RA GO, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, ND Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del silenzio rifiuto di INPS alle comunicazioni formali del 10.5.2022, del 4.6.2022, del 10.6.2022, del 30.6.2022 con cui è stata negata la concessione del beneficio dei sei scatti di anzianità agli odierni ricorrenti, in quanto collocati a riposto a domanda (doc. n. 1-2-3-4) 2)

- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o connesso al precedente, con riserva di eventuali motivi aggiunti.

e per l’accertamento

- della spettanza ai ricorrenti del beneficio di cui all’art. 6bis DL 387 del 1987 con il conseguente obbligo di INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita (TFS), mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno premesso di essere:

- ex appartenenti all’ARMA DEI CARABINIERI: EP NI, EP NI, ES LM, RA RO, NE EL, LO BE, IC CC, IG NI, OL RG, RL ER, ME AF, RD CA, IO AR, EP TE, NI IL, NT TO, EN OL, GE LL, RO LL, RA DE, ND GI, NI DENO, OL NT De CO, RA NT Di AD, EP NO, EP FE, RL NIni, AR LA, CO RO, AN EO, EP LI, MI HE, NN AS, NE MA, DA MA, OL MI, AN RE, RA OL TI, IC PE, OL PR, RA SS, NT AR, NI BA RR, ND EL,

- ex appartenenti alla POLIZIA DI STATO: CE MP;

- ex appartenenti all’ESERCITO ITALIANO: GO RA;

e di essersi tutti congedati a domanda dai rispettivi enti di appartenenza successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo.

I ricorrenti, ritenendo di aver diritto - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e al comma 3 dell’articolo 1911 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice ordinamento militare) - all’attribuzione, per la liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, hanno inoltrato una formale istanza/diffida all’Inps e alle amministrazioni di rispettiva appartenenza ricevendo un riscontro negativo.

1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione e omessa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in Legge 20 novembre 1987 n. 472 e per come modificato dalla L. 7 agosto 1990, n. 332, e dell'art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n.6.

1.3. Si è costituito in giudizio l’INPS il quale, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che:

a) L'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. agli ex dipendenti dello Stato (r.d. 26 febbraio 1928, n. 619; legge 25 novembre 1957, n. 1139; T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; legge 29 aprile 1976, n. 177; legge 20 marzo 1980, n. 75; legge 29 gennaio 1994, n. 87) avrebbe chiaramente una funzione previdenziale (Corte costituzionale, 19 giugno 1979, n. 82) e non costituirebbe una forma di retribuzione differita, come il trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. o come l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici in forza dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.

Nell'ambito di un tale assetto giuridico, tipico dell'attuale sistema di previdenza obbligatoria (laddove l'esistenza di leggi speciali comporta la deroga al c.d. principio dell'"automatismo delle prestazioni" di cui all'art. 2116 c.c.) deve ritenersi imprescindibile il nesso sinallagmatico tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella.

Attualmente la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.

Tanto premesso, sostiene l’Istituto che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita deve trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.

b) Inoltre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non riguarderebbe il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza), ma soltanto quello delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato).

c) Per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare sarebbe invece applicabile l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza….omissis… che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”; la norma, tuttavia, non prevedrebbe detto beneficio per coloro che cessano a domanda, a prescindere dai requisiti anagrafici e contributivi, e non sarebbe stata modificata dalla legge n. 232/1990 che chiaramente, sia nell’intestazione che nel corpo dell’articolo 11 citato, non fa alcun riferimento alla legge n. 468/87 di conversione del d.l. n. 379/87.

d) In ogni caso qualora fosse applicabile la normativa invocata, tutti i ricorrenti sarebbero, comunque, decaduti dall’esercizio del diritto in quanto l’art. 6 bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987 dispone che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.

1.4. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità del ricorso ex art.40 c.p.a. sollevata dall’Inps per non avere i ricorrenti evocato in giudizio le rispettive amministrazioni nelle quali essi hanno prestato servizio.

L’eccezione è infondata.

Infatti, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n.1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, doveva essere ritualmente instaurata la controversia.

2.1. Sempre in via preliminare, va esaminata ed accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per originario difetto di interesse proposta dall’INPS relativamente al ricorrente LA AR, al quale la maggiorazione domandata con il ricorso è stata già liquidata nel 2019.

La circostanza, peraltro, risulta confermata da parte ricorrente con memoria del 24 ottobre 2023, non potendosi dichiarare la cessata materia del contendere – come da questi richiesto – avendo ottenuto il bene della vita in data anteriore alla proposizione del ricorso.

3. Nel merito il ricorso è fondato sia con riferimento alla posizione della ricorrente CE MP, già appartenente alla Polizia di Stato, sia di tutti gli altri ricorrenti già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in ragione della loro appartenenza ad una forza di polizia ad ordinamento militare, come già sostenuto da questa Sezione in fattispecie sovrapponibili alla presente, nonché come affermato da recentissime pronunce del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (Cons. Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831; Cons. Stato, Sez. II, 16 marzo 2023 n. 2762;).

4. Ciò premesso appare

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