TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-04-24, n. 201203744

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-04-24, n. 201203744
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201203744
Data del deposito : 24 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04867/2009 REG.RIC.

N. 03744/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04867/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4867 del 2009, proposto da:
OR RI, rappresentato e difeso dagli avv. Cinzia Luperto, Bruno Barbaranelli, con domicilio eletto presso AN GR in Roma, P.Le Clodio, 14;



contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Roma Rieti e Viterbo;
Comune di Vetralla, rappresentato e difeso dagli avv. Claudia Gatti, Paolo Delle Monache, con domicilio eletto presso Carla Vecchi in Roma, viale Giulio Cesare,108;



per l'annullamento

del decreto emesso in data 5.2.2009 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Rieti e Viterbo, notificato in data 31.3.2009, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento n. 23 dell'11.08.08 del Comune di Vetralla.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Comune di Vetralla;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente ha acquistato nel 1985 un immobile sito nel Comune di Vetralla, distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 50, part. 697 e 529 (ex part. 6) ricadente in zona agricola.

Per detto immobile il dante causa della ricorrente aveva chiesto il condono edilizio ai sensi della L. 47/85 per la realizzazione delle seguenti opere: una tettoia aperta ad uso fienile, una struttura ad uso porcilaia, un piccolo manufatto in muratura adibito a magazzino.

Con successiva istanza del 15/5/89, la ricorrente ha chiesto al Comune di Vetralla la concessione edilizia per eseguire lavori di risanamento ed ampliamento del fabbricato, concessione rilasciata dal Comune con provvedimento n. 3493 del 16/5/90.

Nel corso del 2004, la ricorrente ha presentato al Comune una nuova richiesta di sanatoria, ai sensi della L. 326/03 e della L.R. 12/04, per le seguenti opere: ampliamento dell’unità posta al primo piano attuata mediante la chiusura del terrazzo esterno e frazionamento di due unità immobiliari al primo piano.

L’area sulla quale insiste il fabbricato ricade in zona sottoposta a vincolo ex art. 142 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 42/04, e quindi la ricorrente ha chiesto al comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, con provvedimento datato 29/5/08, ha rilasciato parere favorevole, trattandosi di opere realizzate all’interno della sagoma del fabbricato.

Con provvedimento n. 23 dell’11/8/08, il Comune di Vetralla ha rilasciato il nulla osta paesaggistico ed ha trasmesso l’atto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Rieti e Viterbo per l’eventuale esercizio del potere di annullamento.

Con provvedimento datato 5/2/09, la Soprintendenza ha annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Vetralla.

Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

___1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 27 della L. 326/03 e dell’art. 3/B della L.R. n. 12/04. Assenza del vincolo sul fabbricato principale. Esclusione del parere paesaggistico.

Deduce la ricorrente che il vincolo paesaggistico riguarderebbe soltanto la tettoia ad uso fienile e non anche il fabbricato ad uso abitativo.

Rileva, inoltre, che l’autorizzazione paesistica non sarebbe necessaria in caso di piccoli abusi (violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura e la superficie che non eccedano il 2% delle misure prescritte). Nel caso di specie, la chiusura del terrazzo comporterebbe un ampliamento di minima entità contenuto nei limiti indicati nella norma.

___2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04 – Eccesso di potere.

Sostiene la ricorrente che l’annullamento dell’autorizzazione paesistica sarebbe intervenuto tardivamente.

___3. Violazione di legge per carente e insufficiente motivazione, per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Lamenta la ricorrente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Inoltre non potrebbe essere riversato sulla ricorrente il vizio dell’atto derivante da difetto di istruttoria da parte dell’Amministrazione Comunale in merito alla “regolarità urbanistico-edilizia dell’edificio principale di cui i manufatti oggetto di condono costituiscono annessi e/o pertinenze”; peraltro, il riferimento alla porcilaia sarebbe ultroneo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi