TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-07-25, n. 201901420

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-07-25, n. 201901420
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201901420
Data del deposito : 25 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2019

N. 01420/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01140/2012 REG.RIC.

N. 02033/2013 REG.RIC.

N. 00433/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di SA (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL OS US, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto, Pierluigi Morena, Oreste Cantillo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in SA, via L. Cassese, n. 30;



contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di SA, domiciliataria ex lege in SA, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Comune di SA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso il suo studio, in SA, largo Dogana Regia, n. 15;



nei confronti

CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Mario Sanino, Paolo Vosa, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in SA, corso Garibaldi, n. 103;

sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2013, proposto da
AL OS US, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Licia Claps, Oreste Agosto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in SA, via Sabato Robertelli, n. 51;



contro

Comune di SA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso il suo studio, in SA, largo Dogana Regia, n. 15;
Autorità Portuale di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Pisacane, con domicilio eletto presso il suo studio, in SA, via A. Sabatini, n. 8;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di SA, domiciliataria ex lege in SA, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Regione Campania, Provincia di SA, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Agenzia del Demanio, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum:
CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Mario Sanino, Paolo Vosa, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in SA, corso Garibaldi, n. 103;

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2015, proposto da
AL OS US, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Morena, Oreste Agosto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in SA, via Sabato Robertelli, n. 51;



contro

Comune di SA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso il suo studio, in SA, largo Dogana Regia, n. 15;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di SA, domiciliataria ex lege in SA, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania, Provincia di SA, Autorità di bacino regionale Campania Sud, Capitaneria di Porto di SA, Autorità Portuale di SA, non costituiti in giudizio;



nei confronti

CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il suo studio, in SA, corso Garibaldi, n. 103;
Sviluppo Immobiliare Santa TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Leone, con domicilio eletto presso il suo studio, in SA, via M. Testa, n. 8;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1140 del 2012:

del permesso di costruire prot. n. 15304 del 29 marzo 2012 e dei relativi atti presupposti, connessi e consequenziali, aventi per oggetto gli interventi di realizzazione dell’edificio “ CE ” nell’ambito del subcomparto 1 del comparto edificatorio CPS-1, disciplinato dal UA S. TE;

quanto al ricorso n. 2033 del 2013:

del permesso di costruire prot. n. 133254 dell’11 settembre 2012 e dei relativi atti presupposti, connessi e consequenziali, aventi per oggetto gli interventi di realizzazione dell’edificio “Torre T2” nell’ambito del subcomparto 1 del comparto edificatorio CPS-1, disciplinato dal UA S. TE;

quanto al ricorso n. 433 del 2015:

delle autorizzazioni paesaggistiche n. 88 e n. 89 del 6 novembre 2014, nonché del permesso di costruire prot. n. 75062 dell’11 ottobre 2016 e dei relativi atti presupposti, connessi e consequenziali, aventi per oggetto gli interventi di realizzazione dell’edificio “ CE ” nell’ambito del subcomparto 1 del comparto edificatorio CPS-1, disciplinato dal UA S. TE.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di SA, della CE S.r.l., dell’Autorità Portuale di SA, della Sviluppo Immobiliare Santa TE S.r.l., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l’intervento ad opponendum della CE S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A formare oggetto delle controversie instaurate con i ricorsi in epigrafe (iscritti a r.g. n. 1140/2012, n. 2033/2013 e n. 433/2015) ed i relativi motivi aggiunti sono gli interventi ricompresi nell’originario progetto denominato “Fronte del Mare – Area e piazza Santa TE ed Area e piazza della Concordia” (in appresso, “Fronte del Mare”), redatto dal RTP C. Lotti & Associati s.p.a. – Bofill Arquitectura s.l. e recepito nel piano urbanistico attuativo del comparto edificatorio CPS-1 – subcomparto 1, sito in SA, località S. TE (in appresso UA S. TE), approvato con delibera della Giunta comunale di SA n. 957 del 9 settembre 2008.

In particolare, nell’ambito del UA S. TE, il subcomparto 1 figurava suddiviso nelle seguenti 4 unità minime di intervento (UMI): a) realizzazione di opere di urbanizzazione (piazza della TÀ e parcheggio; deviazione del torrente DO) (UMI 1); b) costruzione dell’edificio pubblico, identificato come “Torre T4” (destinato ad ospitare uffici comunali) (UMI 2); c) costruzione di edifici pubblici, identificati come “Torre T2” (destinata ad ospitare la nuova sede dell’Autorità portuale di SA) e “ PE ” (destinato ad ospitare la nuova sede della Capitaneria di Porto) (UMI 3); d) costruzione dell’edificio denominato “ CE ” (UMI 4, ripartita nella sub UMI n. 1, corrispondente al settore 6 del CE e nella sub UMI n. 2, a sua volta ripartita in un primo lotto funzionale, corrispondente ai settori n. 2-5 del CE e in un secondo lotto funzionale, corrispondente al settore 1 del CE ).

Tanto premesso in funzione esplicativa, si illustrano in appresso nel dettaglio le vicende relative ai giudizi instaurati con i ricorsi in epigrafe.

1. Con ricorso notificato il 12 luglio 2012 e depositato il 27 luglio 2012, iscritto a r.g. n. 1140/2012, la AL OS US – Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione (in appresso, AL OS) impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: - permesso di costruire prot. n. 15304 del 29 marzo 2012 (prat. n. 6 T.U., in appresso, permesso di costruire n. 6/2012), rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasformazioni Urbanistiche del Comune di SA in favore della CE s.r.l. ed avente per oggetto la realizzazione del settore 1 del CE (secondo lotto funzionale della sub UMI n. 2 della UMI 4) nell’ambito del subcomparto 1 del CPS-1; - atto di acquisto dei diritti edificatori da parte della CE s.r.l.; - convenzione attuativa della sub UMI n. 2, secondo lotto funzionale, della UMI 4, rep. n. 52857, racc. n. 52034, del 5 dicembre 2011; - schema di convenzione quadro “ad adiuvandum all'obbligo sancito dall'art. 9 della convenzione attuativa”; - proposta di provvedimento del Responsabile del procedimento prot. n. 46586 del 13 marzo 2012; - parere del Dirigente del Servizio Trasformazioni Urbanistiche del Comune di SA, emesso con atto n. 6 T.U. del 27 marzo 2012; - permesso di costruire in variante prot. n. 15297 del 29 marzo 2012 (prat. n. 7. T.U., in appresso permesso di costruire in variante n. 7/2012); - nota del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di SA prot. n. 54959 del 22 marzo 2012; - autorizzazione paesaggistica n. 30 del 22 marzo 2012, rilasciata dal Dirigente del Servizio Trasformazioni Urbanistiche del Comune di SA; - parere favorevole espresso con nota del 20 marzo 2012, prot. n. 8241, dalla EN per i Beni Architettonici e Paesaggistici di SA e VE (in appresso, EN di SA e VE); - in parte qua, UA S. TE; - convenzione attuativa stipulata con la Società Sviluppo Immobiliare Santa TE s.r.l. (in appresso, ST); - atti di trasferimento dell'area di intervento dal demanio alla CE s.r.l.

2. A sostegno dell’esperito gravame, rassegnava le censure indicate in appresso.

2.1. Violazione del d.p.r. n. 380/2001 (art. 11). Violazione del PU di SA e del UA S. TE.

Dal permesso di costruire n. 6/2012 si evincerebbe che la superficie ceduta alla beneficiaria CE sarebbe pari a mq 1.632, a fronte dei mq 7.027,26 necessari a coprire la prevista superficie lorda di solaio (SLS) di mq 4.216,36. Di qui il deficit istruttorio per omessa verifica, a cura dell’amministrazione comunale, della superficie realmente edificabile. Tanto, per di più, nell’ambito di un lotto illegittimamente comprendente mq 2.400 di alveo e fascia fluviale, mq 3.695 di spiaggia e mq 1.736 di mare (pari a un totale di mq 7.831), nonché in presenza di un esubero volumetrico di mc 3.750, derivante dalla sopraelevazione di m 5,15 della piazza monumentale antistante all’edificio CE e dalla connessa trasformazione dei progettati piani

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