TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-02, n. 202316268
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 16268/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10844/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10844 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Nunziante Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 luglio 2023, comunicato a mezzo PEC in pari data, con la quale Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha disposto l''esclusione di -OMISSIS- - in qualità di mandataria del RTI con -OMISSIS- e -OMISSIS- (mandanti) - dai lotti nn. -OMISSIS- della procedura aperta ai sensi dell''art. 60 del d.lgs. n. 50/2015, suddivisa in 7 lotti, per l''affidamento del “Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali” (Gara n. -OMISSIS-), per la durata di 36 mesi – con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi – ed un complessivo valore di € 63.279.726,21;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, con particolare riferimento:
- alla comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 14.12.2022 di avvio del procedimento istruttorio ordinato con le sentenze del Consiglio di Stato nn.-OMISSIS- (ricorso RG n.-OMISSIS-) e -OMISSIS- (ricorso RG n. -OMISSIS-), comunicata il 16.12.2022;
- al verbale del 2.5.2023 con il quale il RUP ha rilevato la sussistenza dei presupposti per disporre l''esclusione dell''odierna ricorrente;
- al provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 25.7.2023, non conosciuto nel contenuto, con cui è stata deliberata l''inefficacia dei contratti relativi ai lotti n. -OMISSIS- stipulati con -OMISSIS-
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/8/2023:
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 2.8.2023, comunicata a mezzo PEC in pari data e recante “comunicazione di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016” dei lotti nn. -OMISSIS- della procedura aperta ai sensi dell''art. 60 del d.lgs. n. 50/2015, suddivisa in 7 lotti, per l''affidamento del “Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali” (Gara n. -OMISSIS-), per la durata di 36 mesi – con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi – ed un complessivo valore di € 63.279.726,21.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 21/8/2023:
per l’annullamento
- degli atti di Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. nella parte in cui non hanno estromesso il rti-OMISSIS- dal medesimo lotto 2 della gara controversa n. -OMISSIS- del 2018 per i motivi infra dedotti in via incidentale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai - Radiotelevisione Italiana Spa e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La vicenda che ha portato ad emanare gli atti avversati con il ricorso all’odierno esame può essere così sinteticamente riepilogata:
- Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, RAI) ha indetto, con bando di gara pubblicato in data 28 maggio 2018, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016, articolata in sette lotti, per l’affidamento del “ Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali ”, avente ad oggetto le attività di vigilanza armata e controllo accessi, di sorveglianza e prevenzione incendio e di “reception” presso una serie di strutture di pertinenza della società, per la durata di 36 mesi;
- il lotto-OMISSIS- - di cui si controverte nel presente giudizio - è stato aggiudicato in favore del RTI -OMISSIS- (capogruppo/mandataria, di seguito denominata -OMISSIS-) con -OMISSIS- e -OMISSIS- (mandanti) e il relativo contratto è stato sottoscritto in data 26 ottobre 2020;
--OMISSIS-, collocatasi al secondo posto della graduatoria stilata per il lotto-OMISSIS-, ha impugnato la suddetta aggiudicazione; il relativo giudizio si è concluso in appello con la pronuncia n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2022 con la quale il Consiglio di Stato - dopo aver accertato che la ricorrente aveva violato gli obblighi dichiarativi posti a suo carico dall’art. 80 D.lgs n. 50/2016 - ha rimesso alla stazione appaltante il compito di verificare l’affidabilità professionale dell’operatore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), D.lgs. n. 50/2016, valutando (tra l’altro) le seguenti vicende professionali:
a) l’essere stato il presidente del collegio sindacale della capogruppo del RTI ricorrente (-OMISSIS-) rinviato a giudizio, nel febbraio 2018, nell’ambito di un’inchiesta per fatti di corruzione inerenti procedure fallimentari presso il Tribunale di Latina;
b) l’avere subito la mandante del ricorrente (-OMISSIS-) una risoluzione per inadempimento di un contratto pubblico nell’ottobre 2019 da parte del Politecnico di Torino;
- in dichiarata esecuzione delle statuizioni contenute nella suddetta sentenza, sono stati adottati da RAI gli atti avversati, con i quali è stato concluso il procedimento con una valutazione di insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di affidabilità, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, la stazione appaltante ha disposto:
- l’esclusione del RTI -OMISSIS- dalla procedura di affidamento relativa al lotto-OMISSIS- - ritenendo che i fatti sopra indicati incidessero sull’affidabilità dell’operatore - e ha dichiarato inefficace il contratto stipulato con l’aggiudicataria. Con il medesimo provvedimento (prot. -OMISSIS- del 25 luglio 2023) RAI ha altresì comunicato “ l’avveramento della condizione risolutiva di cui all’articolo “CONDIZIONE RISOLUTIVA” in ragione dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione e del completamento delle valutazioni e determinazioni assunte in ottemperanza alla sentenza n.-OMISSIS- ”;
- con provvedimento adottato in pari data (prot. -OMISSIS- del 25 luglio 2023), lo scorrimento della graduatoria per il lotto-OMISSIS- e la conseguente aggiudicazione in favore del terzo classificato, il RTI Security Service (dal momento che in data 29 ottobre 2021 era stata disposta l’esclusione della seconda graduata --OMISSIS- - in ragione della perdita dei requisiti di ordine generale).
2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente - in proprio e in qualità di mandataria del RTI -OMISSIS- - ha impugnato il provvedimento di esclusione articolando le censure di seguito ricapitolate.
Con il primo argomento di doglianza la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 in quanto “ il provvedimento [di esclusione] è intervenuto oltre il termine di conclusione del procedimento ”.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, negando l’esistenza di omissioni dichiarative rilevanti e, in ogni caso, deducendo l’irrilevanza delle vicende taciute ai fini dell’accertamento della propria affidabilità professionale.
Con il terzo motivo deduce la “ illegittimità derivata del provvedimento di dichiarazione di inefficacia del contratto ”.
3. Con decreto monocratico n. -OMISSIS- del 29 agosto 2023 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente e conseguentemente disposta la sospensione dell’esecuzione degli atti gravati fino alla camera di consiglio del 23 agosto 2023, fissata per la delibazione collegiale dell’istanza cautelare.
4. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, in virtù delle medesime ragioni già espresse nel ricorso introduttivo, la nota (prot. -OMISSIS- del 2 agosto 2023) con la quale RAI ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione del lotto-OMISSIS- in favore del RTI -OMISSIS-.
In aggiunta rispetto alle doglianze fatte valere con il ricorso introduttivo, la ricorrente denuncia la violazione, da parte della società resistente, del prima citato decreto monocratico n. -OMISSIS- del 29 agosto 2023 in quanto “ la comunicazione di aggiudicazione è stata adottata in data 2.8.2023, nonostante RAI fosse perfettamente a conoscenza della pubblicazione del decreto monocratico n. -OMISSIS- [che aveva accolto la domanda di misure cautelari interinali sospendendo l’esecuzione degli atti gravati fino alla camera di consiglio del 23 agosto 2023] sin dal 31.7.2023 ”.