TAR Firenze, sez. III, sentenza 2023-03-20, n. 202300286
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 00286/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2023, proposto da
IG & C. ST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Giovannelli, Mauro Giovannelli, Francesca Bevilacqua e Luca Giagnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, corso Italia 2;
contro
Azienda U.s.l. NA RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Federigi e Liliana Molesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera/determina n. 2708 del 02.12.2022 del Direttore Generale dell'Azienda USL NA RO di aggiudicazione, in favore di BI Spa, della gara di affidamento dei “lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto – CUP 37H17000370005 – CIG 9359157CAC” e della comunicazione di aggiudicazione inviata all'odierna ricorrente;
- di tutti i verbali di gara, relativi sia alle operazioni dell'Organismo di verifica della documentazione amministrativa che all'attività della Commissione Giudicatrice, e quindi alle sedute pubbliche del 19.09.2022 e del 20.09.2022 (All. A del provvedimento di aggiudicazione), alla seduta pubblica del 23.9.2022 (All. B, al provvedimento di aggiudicazione), alle sedute riservate del 29.09.2022, 04.10.2022 e 10.10.2022 e relativo allegato (All. B al provvedimento di aggiudicazione) e alla seduta pubblica del 13.10.2022 e relativo allegato ( All. B al provvedimento di aggiudicazione), limitatamente alle parti in cui ammettono (e/o approvano l'ammissione) e/o comunque non escludono (e/o approvano la non esclusione) di BI Spa dalla richiamata selezione, valutano (e/o approvano la valutazione de) l'offerta dalla medesima presentata, le attribuiscono il punteggio (e/o approvano l'attribuzione del punteggio), inseriscono la controinteressata in graduatoria, valutano la congruità dell'offerta da essa presentata ed infine formulano la proposta di aggiudicazione in suo favore;
- della determina dirigenziale n. 2019 del 20.09.2022 con cui il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo-Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL NA RO ha approvato l'elenco degli ammessi alla gara limitatamente alla parte in cui include in esso BI Spa;
- della graduatoria approvata dall'Amministrazione resistente, limitatamente alla parte in cui classifica al primo posto BI Spa, anziché escluderlo e/o classificarlo al secondo posto;
- della nota del 24.10.2022 (All. D al provvedimento di aggiudicazione) con cui il RUP ha effettuato la verifica di congruità dell'offerta presentata da BI Spa senza ritenerla anomala e formulato la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata;
- della Relazione del RUP del 14.11.2022 (All. E al provvedimento di aggiudicazione) con cui sono state positivamente effettuate la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'aggiudicataria e la verifica del costo della manodopera indicato da BI Spa, ritenenuto congruo;
- del disciplinare di gara, limitatamente alla parte in cui prevede (al paragrafo 17.1, lett. a) e b), doc. 2, p. 49 e ss.) la riparametrazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e (al paragrafo 17.2, doc. 2, p. 51) la valutazione dell'offerta economica secondo il metodo non lineare, quadratico con coefficiente α 0,50 e la conseguente formula di attribuzione del punteggio;
- della determina dirigenziale n. 2021 del 20.9.2022 di nomina della commissione giudicatrice;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché incognito, ivi compresi la relazione del RUP del 28.11.2022 (All. C al provvedimento di aggiudicazione) e tutti gli atti (non conosciuti) dei sub-procedimenti di verifica di congruità dell'offerta avanzata dalla BI S.p.a. e di verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- nonché la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (ove eventualmente medio tempore intervenuta).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Usl NA RO e di Nbi S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IG & C. ST S.r.l. ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’Azienda U.s.l. NA RO, con bando pubblicato il 12 agosto 2022, per l’affidamento dei lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Santo Stefano di Prato.
La base d’asta era fissata nell’importo di 19.385.955,53 euro, I.V.A. esclusa.
Alla procedura ha partecipato un solo altro concorrente, BI S.p.a., impresa in concordato preventivo con continuità aziendale omologato dal Tribunale di Roma con decreto del 9 ottobre 2020.
In esito alla valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante ha attribuito il punteggio massimo di 70 a BI, conto i 48,07 punti di IG ST, la quale ha conseguito invece il miglior punteggio per l’offerta economica, a fronte di un ribasso del 12,71%.
La graduatoria finale, in virtù della sommatoria dei punteggi, ha visto BI collocarsi al primo posto con 83,76 punti complessivi. IG ST, seconda, ha ottenuto 78,07 punti. È seguita, da parte del R.U.P., la proposta di aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata.
IG ST ha quindi presentato un’istanza per denunciare asseriti vizi del procedimento e sollecitare l’annullamento in autotutela del disciplinare di gara, con contestuale richiesta di accesso agli atti.
Con provvedimento del 2 dicembre 2022, l’Azienda U.s.l. ha aggiudicato l’appalto a BI S.p.a..
1.1. L’aggiudicazione è impugnata da IG ST, che ne chiede l’annullamento sulla scorta di sei motivi in diritto.
Resistono all’impugnazione la stazione appaltante e l’aggiudicataria.
1.2. Nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023, il collegio ha respinto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.
1.3. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 1 marzo 2023, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche.
2. È impugnata l’aggiudicazione della procedura indetta dall’Azienda U.s.l. NA RO per l’appalto dei lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, disposta in favore della controinteressata BI S.p.a..
L’illustrazione dei motivi di ricorso e delle difese sarà contenuta nei limiti imposti dal rispetto del principio di sinteticità (artt. 3 e 120 co. 6 c.p.a.) e dalla rilevanza delle questioni.
2.1. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 80 co. 5 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
BI ha dichiarato, nel proprio DGUE, di trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale, ma di non necessitare di autorizzazione del giudice delegato ai fini della partecipazione alla gara, stante la già intervenuta omologa del concordato. Nondimeno, “anche nell’interesse della stazione appaltante”, essa ha allegato alla propria offerta l’asseverazione di un professionista attestante la conformità dell’appalto al piano concordatario e la ragionevole capacità dell’impresa di adempiere al contratto.
La ricorrente IG ST lamenta che, in disparte la necessità o meno dell’autorizzazione, la U.s.l. NA RO avrebbe ammesso la controinteressata alla gara senza in alcun modo verificarne l’effettiva capacità di adempimento. La normativa di riferimento andrebbe rinvenuta nel d.lgs. n. 14/2019 (“ Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ”) e nelle modifiche da esso apportate al d.lgs. n. 50/2016: in particolare, l’ammissione delle imprese in stato di crisi alle procedure di affidamento di contratti pubblici sarebbe subordinata alle due condizioni cumulativamente previste dall’art. 95 co. 3 e 4 del predetto d.lgs. n. 14/2019, vale a dire l’autorizzazione del Tribunale competente e il deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Ad avviso della ricorrente, mentre i più recenti orientamenti della giurisprudenza sembrerebbero non reputare essenziale il requisito dell’autorizzazione, l’attestazione della capacità del concorrente di adempiere al contratto sarebbe indispensabile anche nella fase successiva all’omologazione del concordato preventivo, non configurandosi alcuna cesura tra la fase concorsuale del concordato e quella della sua esecuzione. Di conseguenza, la stazione appaltante avrebbe il dovere non soltanto di accertare l’esistenza della relazione sottoscritta dal professionista indipendente, ma anche di esaminarne il contenuto onde verificare la coerenza, con il piano concordatario, degli impegni connessi all’eventuale aggiudicazione del contratto e la loro sostenibilità da parte dell’impresa in situazione di crisi, ancorché in regime di continuità aziendale.
L’Azienda U.s.l. NA RO, all’opposto, non avrebbe neppure esaminato il contenuto della relazione prodotta dal BI a corredo dell’offerta. Se lo avesse fatto, si sarebbe avveduta dell’erroneità e infondatezza delle conclusioni raggiunte dal professionista, a partire dalla mancata considerazione del ribasso percentuale offerto in gara, che porterebbe i margini di redditività della commessa al di sotto della percentuale minima occorrente per assicurare la rispondenza dell’operazione al piano concordatario e la sua sostenibilità finanziaria.
Con la memoria ex art. 73 c.p.a., IG ST reitera le proprie doglianze alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall’Azienda sanitaria, dalla quale emergerebbe la forte situazione debitoria di BI, per di più sottoposta al rischio di un pesante aggravio stante la condanna al pagamento di oltre 19 milioni di euro riportata all’esito di un contenzioso civile (più specificamente si riferisce a detta condanna il terzo motivo di ricorso, su cui infra ).
Aggiunge la ricorrente che la mancata considerazione del rischio connesso alla pendenza di detta condanna, senza l’accantonamento di somme a copertura del pagamento, integrerebbe la violazione dell’art. 80 co. 5 lett. c- bis ) del d.lgs. n. 50/2016, per avere BI fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
In ogni caso, sarebbe confermata l’inattendibilità della relazione asseverata prodotta in gara dall’aggiudicataria, che risulterebbe affetta da lacune e omissioni gravi, evidenziate dal parere del professionista incaricato dalla ricorrente, in atti.
Replica l’Azienda U.s.l. che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la procedura concordataria avrebbe termine con l’omologa del concordato, intervenuta la quale l’impresa in concordato con continuità aziendale non necessiterebbe di ulteriori autorizzazioni del giudice delegato o del tribunale, essendo il ruolo di quest’ultimo limitato al controllo dell’attività tramite il commissario giudiziale.
A sua volta, la controinteressata afferma che il piano e la proposta concordatari, omologati dal Tribunale di Roma nel 2020, espressamente consentirebbero anche l’acquisizione di nuove commesse e la partecipazione a gare per l’aggiudicazione di contratti. Posto che la partecipazione alla gara sarebbe, pertanto, conforme al piano e sottoposta unicamente al controllo del commissario giudiziale, la presentazione della relazione asseverata redatta da un professionista, finalizzata ad attestare la coerenza con il piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, avrebbe un valore meramente cautelativo.
BI, con la propria memoria di replica, eccepisce inoltre l’inammissibilità delle doglianze inerenti la pretesa violazione dell’art. 80 co. 5 lett. c- bis ) d.lgs. n. 50/2016 e la mancata acquisizione dell’autorizzazione del Tribunale fallimentare, tardivamente introdotte in giudizio dalla ricorrente, nonché dei rilievi inerenti la pretesa inattendibilità della relazione asseverata da essa prodotta in gara, nella misura in cui non coincidono con le critiche svolte in seno al primo motivo di ricorso.
2.1.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre circoscrivere l’esatto perimetro della censura che, per come proposta con il ricorso, non include alcun riferimento alla violazione dell’art. 80 co. 5 lett. c- bis ) del d.lgs. n. 50/2016, profilo introdotto solo con la memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e del quale non si terrà pertanto conto.
È altresì vero che le ragioni dell’impugnativa non afferiscono al fatto che BI abbia partecipato alla gara senza munirsi di autorizzazione giudiziale, ma esclusivamente al mancato esame, da parte della stazione appaltante, della relazione asseverata a corredo dell’offerta della controinteressata, nonché all’inidoneità di detta relazione a dimostrare la coerenza della partecipazione alla gara di appalto con il piano concordatario di BI e la capacità di quest’ultima di eseguire il contratto. Tuttavia, il tema dell’autorizzazione dovrà essere giocoforza affrontato perché inscindibilmente associato a quello del deposito della relazione sottoscritta da un professionista indipendente.
Tanto premesso, l’art. 80 co. 5 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, nel testo introdotto dall’art. 372 co. 1 lett. b) del Codice della crisi d’impresa, approvato, con d.lgs. n. 14/2019, stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla procedura l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, “ fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall'articolo 110 ”.
L’art. 110 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 rinvia parimenti all’art. 95 del Codice della crisi d’impresa, che, per quanto qui interessa, al comma terzo prevede che “ Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato ”, e, al comma quarto, che “ L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto ”.
IG ST sostiene che, ai sensi dell’art. 95 cit., la partecipazione a procedure di appalto pubblico delle imprese in concordato preventivo sarebbe sottoposta a due condizioni cumulative, il conseguimento dell’autorizzazione del giudice e il deposito della relazione attestante la conformità dell’iniziativa al piano concordatario e la capacitò di adempimento del contratto.
L’affermazione è senz’altro condivisibile per le imprese che si trovino nella fase successiva “ al deposito della domanda di cui all’art. 40 ”, rinvio che identifica la disciplina del procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.
Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, e fino al decreto di apertura del concordato, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, mancando la quale gli atti compiuti sono inefficaci. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato (art. 46 d.lgs. n. 14/2019).
Il combinato disposto delle norme appena richiamate chiarisce che l’autorizzazione del giudice è necessaria per tutto il periodo compreso tra la presentazione della domanda di accesso al concordato e fino all’omologazione. Conferma se ne trae dal successivo art. 94, che disciplina gli effetti della presentazione della domanda di concordato. Correlativamente, ai fini della partecipazione a gare pubbliche di appalto, l’autorizzazione deve essere preceduta dal deposito della relazione sottoscritta dal professionista indipendente, ai sensi dell’art. 95 co. 3 e 4 del medesimo d.lgs. n. 14/2019.
La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione, che segna l’inizio della fase di esecuzione del concordato, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Questi deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e, qualora rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al Tribunale. Il Tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti e può procedere alla nomina di un amministratore giudiziario affinché compia gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata (art. 118 d.lgs. n. 14/2019).
Dopo l’omologazione, e salvo che non intervengano la risoluzione o l’annullamento del concordato, viene meno l’esigenza dell’autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione e quella richiesta dall’art. 95, la cui necessità costituisce, come detto, uno degli effetti della presentazione della domanda di concordato. L’impresa è restituita alla disponibilità del debitore, tenuto all’adempimento degli obblighi assunti con la proposta concordataria e soggetto alla sorveglianza del commissario, mentre i poteri del giudice si spostano sul versante dei rimedi previsti per il caso di inosservanza di quegli obblighi.
D’altro canto, la continuità aziendale serve a tutelare l'interesse dei creditori ed a preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro (art. 84 co. 2 d.lgs. n. 14/2019), richiedendo comunque il voto favorevole dei creditori o il superamento degli eventuali dissensi secondo la disciplina all’uopo stabilita (art. 112 d.lgs. n. 14/2019). E il piano di concordato, oggetto dell’omologa, consta di un piano industriale che deve contenere l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, nonché l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Il piano deve essere inoltre accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità e fattibilità dello stesso e, in caso di continuità aziendale, la sua idoneità a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (art. 87 d.lgs. n. 14/2019).
A fugare ogni dubbio circa la non necessità dell’autorizzazione giudiziale, dopo l’omologa, è la previsione secondo cui la sentenza di omologazione chiude la procedura di concordato preventivo, determinando la cessazione del regime di amministrazione previsto nel corso della procedura, come già chiarito dalla stessa giurisprudenza civile invocata dalla ricorrente, pronunciatasi con riguardo alla disciplina dettata dal R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare). La circostanza che l’esecuzione del concordato preventivo non rappresenti una fase a sé stante rispetto a quella che l’ha preceduta sta a significare che il debitore deve conformare il proprio operato al conseguimento degli obiettivi prefigurati nel piano concordatario omologato, ma non che la sua attività continui a essere sottoposta al medesimo regime previsto durante il corso della procedura di concordato, oramai conclusa (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 2656; id., sez. I, 10 gennaio 2018, n. 380).
Se così è, gli artt. 80 co. 5 lett. b) e 110 co. 4 d.lgs. n. 50/2016 vanno intesi nel senso che, per le imprese in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, la partecipazione all’affidamento di pubbliche commesse è subordinata all’autorizzazione del giudice soltanto se non sia ancora intervenuta l’omologa del concordato. Dopo l’omologa, l’autorizzazione non occorre, come non occorre che la partecipazione sia accompagnata dal deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la conformità al piano concordatario e la capacità dell’impresa di adempiere al contratto, che, nel sistema delineato dall’art. 95 co. 3 e 4 del d.lgs. n. 14/2019, costituisce appunto il presupposto dell’autorizzazione.
Che la necessità dell’autorizzazione del giudice e la presupposta relazione indipendente si collochi nella sola fase che intercorre fra la presentazione della domanda di concordato preventivo e l’omologa del concordato trova conferma, oltre che dalla collocazione della norma nella sezione dedicata agli “ Effetti della presentazione della domanda di concordato ”, nella lettera dell’art. 95 co. 4. La norma esige che la relazione attesti la conformità al piano concordatario “ ove predisposto ”, la quale non avrebbe senso se riferita alla fase successiva all’omologazione; e ancora meno senso avrebbe in chiave sistematica, considerato che, lo si è visto, ai fini dell’omologazione è l’intero piano concordatario, e non la partecipazione a una singola gara pubblica d’appalto, a dover essere attestato, mediante relazione di un professionista indipendente, nella sua fattibilità e nella garanzia della sostenibilità economica dell’impresa.
Né, evidentemente, sarebbe ragionevole interpretare l’art. 85 co. 5 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 nel senso di riservare l’ammissione alle gare ai soli concorrenti per i quali la procedura di concordato sia pendente, con esclusione delle imprese per le quali il concordato sia stato omologato, cui l’art. 95 co. 3 e 4 d.lgs. n. 14/2019 non si applica.
2.1.2. La società ricorrente, a sostegno della necessità (dell’autorizzazione giudiziale e comunque) del deposito della relazione di un professionista indipendente a corredo della domanda di partecipazione, invoca la giurisprudenza amministrativa formatasi nel vigore del testo dell’art. 80 co. 5 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 come sostituito dal d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni in legge n. 55/2019, che per la partecipazione alle gare delle imprese in stato di concordato preventivo rinviava all’art. 186- bis della legge fallimentare (R.D. n. 267/2942 cit.), ancora applicabile in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 390 d.lgs. n. 14/2019.
Non occorre ricostruire il contrasto giurisprudenziale insorto, sulla base dell’art. 186- bis l. fall., circa la necessità dell’autorizzazione giudiziale anche a seguito dell’omologazione del concordato. Sul punto, basta ricordare che da ultimo si registra il ritorno all’orientamento maggioritario, che esclude la necessità dell’autorizzazione, dopo l’emersione di un indirizzo più rigoroso in forza del quale l’autorizzazione sarebbe stata necessaria anche dopo l’omologa (per una puntuale rassegna dei due orientamenti e delle rispettive ragioni, cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9147).
Il collegio condivide l’orientamento maggioritario, dovendosi ritenere che l’autorizzazione del giudice ai fini della partecipazione a procedura di affidamento di contratti pubblici sia richiesta nella sola fase compresa fra il deposito della domanda di concordato e l’omologazione, e questo sulla base sia dell’elemento testuale (il quarto comma dell’art. 186- bis prevede che la partecipazione deve essere autorizzata dal giudice