TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2024-07-18, n. 202400086
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2024
N. 00086/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sull’istanza ex artt. 59 e 112 cod. proc. amm. introdotta nel ricorso numero di registro generale 104 del 2024, proposto dal sig. UC IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ruscigno, con domicilio digitale come da PEC estratta dal Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'esecuzione
dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 59/2024, recante la sospensione, ai fini del relativo riesame, dell’efficacia giuridica dei provvedimenti impugnati con l’epigrafato ricorso, con i quali l’Amministrazione aveva respinto l’istanza di trasferimento formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, e in particolare:
- della nota-provvedimento emessa dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, I reparto - SM Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, prot. n. 356480/T13-6 del 22.02.2024, notificata il 26.02.2024, recante il “non accoglimento” della istanza con cui il ricorrente aveva chiesto il trasferimento, ai sensi del n. 398 R.G.A., dal reparto di appartenenza alla Legione Carabinieri Puglia, nell'ambito dei Comandi provinciali carabinieri di Bari o Foggia;
- della nota del suddetto Comando prot. n. 356480/T13-3 del 26.05.2023, notificata il 30.05.2023, recante i motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza;
- di ogni