TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2024-10-18, n. 202405501
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2024
N. 05501/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4477 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Scuola Secondaria di I-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
per l'annullamento
a. del prot. n. -OMISSIS-emesso dall’ Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- recante assegnazione di ore di insegnamento di sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e della Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il minore è affetto da “ disturbo dello spettro autistico, I specificatore con compromissione del linguaggio associata ”, e per tale patologia è stato riconosciuto come “ portatore di handicap ” qualificato grave ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92;
- frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe III della scuola primaria presso l’istituto indicato in epigrafe;
-con l’atto prot. n. -OMISSIS-, il dirigente scolastico del predetto istituto gli ha assegnato 22 ore di insegnamento di sostegno settimanali, rispetto alle 27 ore settimanali di frequentazione scolastica;
Rilevato che il ricorso è fondato, poiché tale assegnazione è priva di adeguata istruttoria e motivazione come dedotto in ricorso;
Rilevato che, nonostante