TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-12-04, n. 202301135
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Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 01135/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Sociale Comars Onlus - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Coppetti e Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda USL Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Babbucci e Pierluigi Mangogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Unione dei Comuni Montani del Casentino, Comune di Bibbiena, Comune di Pieve S. Stefano, Villaggio della Consolata s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 17.01.2023 a firma del Direttore D.A. UOC Zona Distretto Casentino Valtiberina, della nota dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 21.12.2022 a firma del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociali, entrambe inoltrate al consorzio ricorrente con la parimenti impugnata nota del 17.01.2023;
- della nota dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 9.03.2023 e dell'allegato nuovo schema di accordo contrattuale, nella specie dell’art. 7, ove è previsto che il corrispettivo di parte sanitaria per ricovero in RSA a carico dell'Azienda debba intendersi omnicomprensivo di IVA, nonché di tutte le altre parti dello schema di accordo ove viene ritenuto che il corrispettivo di parte sanitaria indicato sia comprensivo di IVA;
- della nota dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 28.02.2023 e dell'allegato nuovo schema di accordo contrattuale, nella specie dell’art. 7, ove anche in tal caso è previsto che il corrispettivo di parte sanitaria per ricovero in RSA a carico dell'Azienda debba intendersi omnicomprensivo di IVA, nonché di tutte le altre parti dello schema di accordo ove viene ritenuto che il corrispettivo di parte sanitaria indicato sia comprensivo di IVA;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
nonché per la condanna dell'Azienda USL Toscana Sud Est, anche come Zona Distretto Aretina - Valtiberina e Casentino, a considerare e/o a ridefinire la quota di parte sanitaria per ricovero in RSA a carico dell'Azienda come al netto dell'IVA;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- degli atti già impugnati col ricorso principale;
- del provvedimento dirigenziale del 21.03.2023 n. 830 dell'Azienda USL