TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-06-23, n. 202303794

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-06-23, n. 202303794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303794
Data del deposito : 23 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2023

N. 03794/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06136/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6136 del 2022, proposto da
IG LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

del giudicato per l'esecuzione di decreto monocratico depositato in data 20/11/2019 n. cronol. 2305/2020 opposto e definito con decreto collegiale depositato in data 21/4/2020 n. cronol. 918/2020 della Corte di Appello di Napoli

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

-con decreto collegiale n. 918/2020 depositato in data 21/4/2020, la Corte di Appello, revocando il precedente decreto monocratico, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di € 8.100,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale ai sensi della cd. Legge Pinto, oltre interessi legali dalla domanda (18/10/2019) fino al soddisfo;

-detto decreto non è stato opposto nel termine perentorio di trenta giorni e, pertanto, è passato in giudicato, come risulta dal certificato rilasciato dalla Corte di Appello di Napoli in data 28 maggio 2021, acquisito in atti;

-risultano altresì decorsi sia il termine dilatorio di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni, ai

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