TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-11-15, n. 202400320

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-11-15, n. 202400320
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400320
Data del deposito : 15 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2024

N. 00320/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00193/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di RM (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2023, proposto da
Consorzio IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Migale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di IS, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

del decreto del Prefetto della Provincia di IS del 29.03.2023, recante il rigetto della domanda di iscrizione in white list nei confronti del Consorzio IS, di cui al procedimento prot.n. IS, comunicato con nota del 29.03.2023;

- del verbale della riunione del Gruppo interforze del 21.02.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di IS e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 la dott.ssa Paola Pozzani e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo parte attrice ha chiesto l’annullamento, previa adozione della più idonea misura cautelare, del decreto del Prefetto della Provincia di IS del 29 marzo 2023, recante il rigetto della domanda di iscrizione in white list nei confronti del Consorzio IS, nonché del verbale della riunione del Gruppo interforze del 21 febbraio 2023.

La Prefettura di IS e il Ministero dell’Interno, costituitisi il 12 giugno 2023, hanno depositato in giudizio memoria difensiva il 13 giugno 2023.

Con ordinanza n. 138 del 21 giugno 2023, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare “ Ritenuta l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso in quanto il provvedimento impugnato è ampiamente motivato in ordine a plurimi e significativi elementi, sia in ordine ai consorziati che ai rapporti economico commerciali, tali da far apparire plausibile il prospettato pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata all’interno del consorzio ricorrente; - Considerato che quanto al periculum in mora, nella comparazione tra gli opposti interessi deve assumersi prevalente l’interesse pubblico ad evitare condizionamenti mafiosi nelle attività economiche ”.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024, udito il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Parte ricorrente, acquisiti i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di informazioni antimafia e di iscrizione alle white list , ritiene necessario che si proceda ad una lettura complessiva e non atomistica dei rilievi difensivi avverso il provvedimento emesso dalla Prefettura perché una mera ricostruzione formale, spesso “a tesi”, ossia basata su veri e propri pregiudizi, comprometterebbe la valutazione del quadro di insieme ed impedirebbe il formarsi di un giudizio corretto circa l’esistenza o meno di condizionamenti criminali: in fatto premette che il signor IS IS è il legale rappresentante della società ricorrente cui è stata negata, dopo 8 anni dalla richiesta, l’iscrizione alla White List, iscrizione che invece era stata ottenuta per l’anno 2015 come da provvedimento della Prefettura (doc. 2 - ricorrente).

Con il primo motivo di ricorso “ Eccesso di potere: per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, per falso supposto di fatto e travisamento. Violazione di legge: per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, L. 190/2012 nonché del Dlgs. 159/2011 ” la difesa attorea, evidenziato che a carico di IS IS non risultano precedenti penali né segnalazioni di polizia né rapporti parentali con soggetti attinti da precedenti penali né frequentazioni sospette, asserisce che nemmeno come amministratore del Consorzio IS sarebbe possibile rinvenire contiguità con la criminalità organizzata in quanto la ditta sarebbe di piccole dimensioni e si sarebbe consorziata con altri soggetti giuridici, che la Prefettura ritiene attinti o sospetti, esclusivamente per poter partecipare alle procedure di gara pubbliche non partecipando delle attività e degli interessi economici degli altri soggetti dei quali non conoscerebbe affatto la permeabilità mafiosa.

In particolare, parte attrice rileva che alla data del 21.02.2023 in cui si è riunito il Gruppo interforze per decidere sul diniego di iscrizione, emergevano i profili di seguito riportati, dei quali il Collegio, singolarmente, specifica la relativa contestazione e il conseguente scrutinio:

1. il Consorzio IS dal IS non fa più parte del Consorzio IS denominato IS, amministrata da IS IS attinto da un provvedimento di diniego di iscrizione nelle white list s in data IS, provvedimento del quale parte attrice non conoscerebbe comunque i motivi.

Sul punto il Collegio ritiene che la censura sia inconferente in quanto l’interruzione del rapporto nel 2022 non ne preclude certamente la rilevanza quale indizio sintomatico di permeabilità mafiosa in ragione del rapporto contrattuale comunque consumatosi; inoltre, la reclamata inconoscibilità delle ragioni poste a fondamento del provvedimento a carico di IS IS non è significativa, perché si tratta di atto comunque indicativo di un soggetto ad accertato rischio di collegamento con la criminalità organizzata e in ogni caso, risolvendosi ciò in una motivazione per LA , nulla si opponeva ad una richiesta di accesso agli atti da parte ricorrente al fine di verificarne la consistenza.

2. nel Consorzio IS dal IS era iscritta (uscita il IS e rientrata il IS e uscita nuovamente il IS) la società IS, con amministratore IS (già amministratore del ConsorzioIS di cui ha quote di partecipazione lo stesso Consorzio IS) destinataria anche essa di un provvedimento di rigetto di iscrizione nelle white list s del 3.09.2021: la contraddittorietà risiederebbe nel fatto che la Prefettura di IS aveva concesso l’iscrizione del Consorzio IS nel 2015, sapendo che all’interno del medesimo Consorzio era presente tale soggetto IS, iscritta nelle white lists della Prefettura di IS nel 2014 (doc. 7 - ricorrente); tale dato, omesso dalla Prefettura, farebbe comprendere in realtà che tale soggetto economico negli anni in cui ha fatto parte del Consorzio IS aveva tutti i requisiti per essere un soggetto privo di eventuali condizionamenti e comunque lontano da possibili infiltrazioni.

Il Collegio rileva che nel 2023 comunque risultava che nel 2021 la IS era stata raggiunta da diniego di iscrizione nella white list e che tale società aveva fatto parte del Consorzio IS a fasi alterne dal 2009 al 2016, conclamando la maturata cointeressenza economico-contrattuale; l’iscrizione di IS nel 2015, poi, risulta coerente con l’iscrizione della partecipata IS a sua volta iscritta nel 2014, dimostrando che quando non vi sono gli elementi il diniego non viene emesso.

3. il Sig. IS IS, soggetto ritenuto dalla Prefettura con forti segnali di criticità antimafia (e convivente con la moglie IS che a sua volta avrebbe parentele con forti criticità antimafia e pure legami parentali con soggetti pregiudicati in procedimenti penali rilevanti), anche lui consorziato all’interno del Consorzio IS sin dal IS, non sarebbe stato considerato quale elemento critico nel 2015 (anno dell’iscrizione di IS) mentre tale dato sarebbe stato valorizzato solo nel 2023.

Va considerato, secondo il Collegio, che parte ricorrente non contesta le parentele con “criticità” della moglie convivente con IS ISconsorziato, bensì la contraddizione del rilievo di tale dato solo nel 2023 anziché nel 2015; tuttavia, come ricordato dal ricorrente, la valutazione degli elementi, di indubbia criticità mafiosa, deve essere apprezzata unitamente ad altre evidenze che nel 2023 sono state riscontrate, determinando plausibilmente il giudizio prognostico di rischio di permeabilità mafiosa.

4. i Sig.ri IS e IS entrano nel Consorzio IS rispettivamente il IS e il IS e sono, il primo, soggetto sospetto in relazione alla Sig.ra IS moglie convivente di IS ISe, il secondo, non parente di IS IS, controllato nel 2015 insieme ad altri soggetti con criticità antimafia.

Il Collegio ritiene sul primo soggetto, in considerazione dei rapporti con IS ISdi cui al punto che precede, di confermare l’assunto sopra riportato della convergenza degli elementi sospetti nel 2023; lo stesso può dirsi per la posizione del secondo. La cennata assenza di parentela con IS IS, legale rappresentante e amministratore di IS, è irrilevante in considerazione delle incontestate criticità ascritte ai partecipanti al consorzio, avvinti come tali da un rapporto contrattuale ed economico con il Consorzio ricorrente.

5. IS, titolare di ditta individuale cancellata dal registro delle imprese nel 2020, e IS, titolare di ditta individuale cancellata dalla camera di commercio alla data del 12.01.2023, sono ancora presenti nell’elenco dei consorziati del Consorzio IS, tuttavia, tale rapporto – secondo il ricorrente – non sarebbe rilevante né in ordine alle presunte criticità individuate né su un possibile loro impiego effettivo per eseguire opere in quanto titolari di ditte cancellate dal registro delle imprese e quindi non più operative.

Quanto al primo, come sottolineato dall’Avvocatura dello Stato, si tratta di soggetto contraddistinto da numerose criticità (non contestate dalla ricorrente) e indicato dal provvedimento prefettizio come proprietario di quote del Consorzio IS, e lo stesso può dirsi per il secondo, rendendo palese – ad avviso del Collegio – l’inconsistenza dei rilievi attorei a fronte della rilevanza del possesso di quote da parte dei

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