TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-09-06, n. 202105714
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2021
N. 05714/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2017, proposto da
IL ON e IA ON, rappresentate e difese dagli avvocati Assunta Attanasio, Bruno Cimadomo, Francesco Cerulli, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Cimadomo in Napoli, via F. Lomonaco 3;
contro
Comune di Palma Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Gentile in Napoli, via Firenze n. 32;
PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
delle ricorrenti alla restituzione dei suoli di loro proprietà, siti in Palma Campania (NA) occupati in data 20 luglio 1970, in virtù di decreto prefettizio prot. 78374 del 13.1.1967, per la realizzazione dei lavori approvati con deliberazione Commissariale n. 170 dell’8.6.1962, previa rimozione delle opere compiute e rimessione in pristino dei suoli e, ove occorrente, bonifica degli stessi, nonché al risarcimento dei danni indicati nel corpo del ricorso e per la conseguente condanna del Comune resistente alla restituzione dei cespiti, all’esecuzione degli interventi di cui innanzi, nonché al pagamento delle somme indicate, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge; IN VIA SUBORDINATA, IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE, PER L’ACCERTAMENTO
del diritto delle ricorrenti al pagamento del valore venale dei predetti beni di loro proprietà, di cui sono state illegittimamente spossessate, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento degli indennizzi indicati nel corpo del ricorso, per la definitiva ablazione del diritto di proprietà, nonché per il periodo di occupazione illegittima, e per la conseguente condanna del resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle suddette somme, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palma Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 4 maggio 2021, tenuta da remoto ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e dal D.L. n. 44/2021, la dott.ssa Diana Caminiti e trattenuta la causa in decisione sulla base dei soli scritti difensivi, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato al Comune di Palma Campania in data 24 gennaio 2017 e depositato il successivo 1 febbraio IL ON e IA ON hanno richiesto l’accertamento del diritto alla restituzione dei suoli di loro comproprietà, in ragione del 50% ciascuna, siti in Palma Campania, occupati in data 20 luglio 1970, in virtù di decreto prefettizio prot. 78374 del 13.1.1967, per la realizzazione dei lavori approvati con deliberazione Commissariale n. 170 dell’8.6.1962, previa rimozione delle opere compiute e rimessione in pristino e, ove occorrente, bonifica degli stessi, nonché al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, e la conseguente condanna del Comune resistente alla restituzione dei cespiti, all’esecuzione degli interventi di cui innanzi, ivi compresa l’eventuale bonifica, ove necessaria, nonché al pagamento delle somme a titolo di risarcimento dei danni, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge; in via subordinata, in ipotesi di mancata restituzione dei suoli per ricorso all’acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropri da parte del Comune, hanno richiesto l’accertamento del loro diritto al pagamento del valore venale dei predetti beni di loro proprietà, di cui erano state illegittimamente spossessate, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento degli indennizzi indicati nel corpo del ricorso, per la definitiva ablazione del diritto di proprietà, nonché al risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, e la conseguente condanna del resistente al pagamento in loro favore delle suddette somme, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge.
2. A sostegno dell’impugnativa assumono in punto di fatto di essere figlie ed eredi della signora DO ON, già proprietaria - per successione ereditaria del compianto genitore, PI ON - degli immobili siti in Palma Campania e (già) riportati in catasto terreni di tale Comune al fol. 1, p.lle 8, di mq. 15.537 e 108, di mq. 53.982.
Tali particelle erano state, a suo tempo, occupate dal Comune di Palma Campania, rispettivamente, per mq. 1.280 e mq. 277, in virtù di decreto prefettizio n. 78374 del 13.1.1967, per la realizzazione dell’opera pubblica approvata con deliberazione commissariale n. 170 dell’8.6.1962.
Decorso infruttuosamente il biennio di efficacia del decreto di occupazione, le medesime superfici venivano peraltro assoggettate, da parte della medesima Amministrazione, ad una nuova procedura ablativa ai fini della costruzione dell’opera pubblica denominata “1° lotto fognature (II variante)”, approvata con D.P. 4590/4591 del 16.2.70 n. 23643/23901 del 16.6.70.
In esecuzione del predetto provvedimento e previa redazione, in data 11 agosto 1970, dei relativi verbali di consistenza, in virtù di decreto prefettizio prot. n. 6298920 del 24.8.1970, il Comune di Palma Campania veniva nuovamente autorizzato ad occupare, temporaneamente, per la durata di due anni, le maggiori superfici occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica, ivi comprese, appunto, quelle di proprietà di PI ON, innanzi indicate.
Le ricorrenti assumono pertanto che, eseguita la presa di possesso, il Comune dava inizio all’esecuzione dei lavori, mediante la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque, con relativo impianto di sollevamento posto in un fabbricato in muratura sul bordo della vasca, e di una condotta interrata, lungo il confine con la via comunale Carcarella, per lo scarico delle acque pluviali in eccesso nell’alveo di Quindici.
Nella prospettazione attorea la realizzazione di tali manufatti avrebbe dunque comportato l’occupazione permanente, in danno delle ricorrenti, di una superficie complessiva di circa mq. 1.645,00.
Nel corso degli anni l’impianto veniva poi dismesso e, allo stato, la vasca veniva utilizzata come invaso, per lo scarico di piena dell’impianto fognario comunale.
La medesima Amministrazione, tuttavia, non dava corso né al completamento dei lavori e della procedura espropriativa, né, d’altro canto, provvedeva alla restituzione delle aree occupate, previa rimessione in pristino delle stesse, nonostante la scadenza dei termini di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione comunale – che permaneva nel possesso, ormai illegittimo, delle aree oggetto di occupazione - con atto di citazione del 10 aprile 1984, la signora DO ON – nelle more divenuta proprietaria delle predette aree, per successione del compianto genitore, PI ON, deceduto in data 6 maggio 1977, e successivo atto di donazione e divisione rep. n. 83153 per notaio Tortora del 27.1.1983 - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Comune di Palma Campania, per ivi sentirlo condannare alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, oltre al risarcimento dei danni, ovvero in subordine, laddove la restituzione fosse risultata impossibile, per la effettiva destinazione di dette aree alla realizzazione dell’opera pubblica, al risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà, nonché derivante dalla occupazione illegittima.
Con comparsa del 15.5.1984, si costituiva il Comune di Palma Campania, deducendo, da un lato, l’infondatezza della domanda di restituzione, in conseguenza della irreversibile trasformazione del bene in opera pubblica, dall’altro, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
Nelle more del giudizio, con dichiarazione protocollata presso il Comune di Palma Campania al n. 6318 del 5.7.1984, la signora ON manifestava la propria disponibilità a convenire una cessione volontaria delle aree, purché fossero soddisfatte una serie di condizioni meglio specificate nella suddetta istanza.
A tale proposta – cui seguiva l’abbandono del giudizio pendente, nell’auspicio di una sua definizione bonaria - non faceva riscontro alcun formale atto di accettazione da parte del Comune, né, tanto meno, il perfezionamento di alcun atto di trasferimento, in suo favore, delle aree oggetto di occupazione.
Conseguentemente, stante il perdurare della illegittima occupazione, da parte del Comune di Palma Campania, degli immobili innanzi descritti, le ricorrenti - subentrate, per successione ereditaria della signora DO ON, deceduta il 9 agosto 2015, nella proprietà dei medesimi immobili - con nota del 16 dicembre 2015, a firma del loro difensore, diffidavano la predetta Amministrazione ad attivarsi, con immediatezza, per la cessazione dell’occupazione, alternativamente, mediante la formalizzazione di un idoneo titolo di acquisto, previa liquidazione del controvalore delle aree apprese, da maggiorarsi dei danni da occupazione illegittima e di quelli non patrimoniali, nonché del pregiudizio alle porzioni residue; ovvero, mediante la restituzione delle aree, previa rimessione in pristino e bonifica delle stesse, oltre, anche in tal caso, l’integrale risarcimento dei danni, medio tempore subiti per l’illegittima occupazione.
A tale nota non seguiva peraltro alcun riscontro.
Da ciò la proposizione dell’odierno ricorso, volto alla restituzione degli immobili di loro proprietà, occupati dal Comune, previa rimessione in pristino e, ove occorrente, bonifica, degli stessi, ovvero in subordine, qualora il Comune intendesse procedere alla relativa acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R 327/2001, alla liquidazione degli indennizzi per il