TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-04-11, n. 202302212
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 02212/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04800/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4800 del 2022, proposto da
TA ET, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;
per l'esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli, depositato in data 31/12/2021 n. cronol. 4203/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO che con ricorso notificato in data 18/10/2022 e depositato in pari data, la ricorrente instava per l’esecuzione del decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte d’Appello di Napoli aveva condannato il Ministero resistente al pagamento, in proprio favore, della somma di €.3.300,00#, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda (13/09/2021) fino al soddisfo, premettendo in fatto che:
- detto decreto era stato notificato all’ente debitore, in data 01/02/2022, in forma esecutiva;
-avverso lo stesso non era stata proposta opposizione ai sensi dell’art.5ter l. 89/2001, sicchè poteva ritenersi formata la preclusione pro judicato ;
- in data 15/02/2022 la ricorrente aveva presentato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001;
-il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile;
CONSIDERATO che l’istante ricorre affinché questo TAR:
- disponga l’esecuzione dell’anzidetto decreto;
-nomini a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione resistente;
-condanni l’ente intimato al pagamento delle penalità di mora di cui all’art.114, comma 4 lett.e), c.p.a.;
- condanni l’ente intimato al pagamento delle spese di lite;
-condanni la controparte a una somma equitativamente determinata ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 96, comma 3, c.p.c. per aver resistito temerariamente alla pretesa di parte ricorrente;
- invii gli atti alla Procura della Corte dei Conti, competente per territorio, “per verificare gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari e la sussistenza dei presupposti per dar luogo a giudizio presso quell’organo giudiziario, in relazione ai maggiori oneri per l’Amministrazione derivanti dall’ingiustificata in esecuzione del predetto giudicato”;
RILEVATO che, all’udienza camerale del giorno 8 marzo 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
RITENUTO, preliminarmente, che:
- sussista la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.; v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021; T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);
- la ricorrente abbia adito correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente al decreto della Corte d’Appello di Napoli, indicato in epigrafe;
RITENUTO, quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa, che:
- siano ampiamente elassi: a) il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d. l. 31/12/1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»); b)l’ulteriore termine dilatorio, di cui all’art. 5 sexies della l. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della