TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-05-25, n. 202200153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-05-25, n. 202200153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200153
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2022

N. 00153/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00146/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Dragogna e Giuliana Dragogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bolzano, Corso della Libertà, n. 36;



contro

Comune di Postal, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Manfred Schullian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Stazione, n. 5;
Provincia Autonoma di Bolzano, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza sindacale del Comune di Postal di “ Demolizione e ripristino dello stato originario -OMISSIS- ” n. -OMISSIS-, notificata a mezzo posta raccomandata al signor -OMISSIS-in data 6.6.2019 e con la quale è ingiunta la -OMISSIS-delle seguenti parti di edificio:

- parco serbatoi sotterraneo di 8,80x4,40m direttamente dietro al muro di confine del torrente;

- deposito di carri all'aperto di 8,50x9,80m, altezza 3m in cemento armato con capriate in legno;

- garage con 2 cantine, dimensioni 5,80x8,60, altezza 3m;

- estensione per uso residenziale 4,70x8,60, altezza 3m tra garage e fienile;

- bovindo sporgente sopra il muro di sostegno del ruscello;

- la destinazione dell'edificio da un appartamento in fienile

nonché di ogni ulteriore atto infraprocedimentale, presupposto, connesso e conseguente quali, espressamente conosciuti, l'avvio del procedimento ex art. 80 L.P. n. 13/1997 dd. 26.10.2017 e la richiesta di integrazione documentale dd. 22.5.2018, entrambi del Comune di Postal;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 17.1.2022:

del provvedimento del Sindaco del Comune di Postal prot.r.-OMISSIS-ad oggetto “ domanda di sanatoria presentata in data 10.06.1987 – dichiarazione di manifesta irricevibilità, inammissibilità o comunque improcedibilità ” dd. 21.10.2021 e notificata a mezzo pec in medesima data;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Postal;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti, comproprietari -OMISSIS-(-OMISSIS-), eretto tra il -OMISSIS-nel verde agricolo, in prossimità del -OMISSIS-, e destinato ad azienda agricola, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Postal ha intimato loro di demolire alcune opere realizzate sull’immobile in questione, senza previa acquisizione del necessario titolo edilizio e in violazione del divieto di edificare entro la fascia di 10 m dal limite dei corsi d’acqua pubblici (art. 4 delle disposizioni attuative del piano di sviluppo comunale), e ha loro imposto di ripristinare il legittimo stato dei luoghi.

2. I manufatti di cui l’Amministrazione resistente chiede la rimozione sono i seguenti: il parco serbatoi sotterraneo di 8,80 m x 4,40 m di superfice, sito direttamente dietro al muro d’argine del torrente; il deposito di carri all’aperto di 8,50 m x 9,80 m di superfice e 3 m di altezza, realizzato in cemento armato con capriate in legno; il garage e 2 cantine, con una superfice di 5,80 m x 8,60 m e 3 m di altezza; l’ampliamento ad uso residenziale, realizzato tra il garage e il fienile esistente, di 4,70 m x 8,60 m di superfice e 3 m di altezza; il bovindo sporgente sopra il muro d’argine del corso d’acqua; la trasformazione del piano terra del fienile in appartamento (doc. 1 dei ricorrenti).

3. I fatti di rilievo, nel cui contesto è maturata l’ordinanza gravata, sono puntualmente riassunti nel provvedimento impugnato, sulla base degli atti ivi richiamati, adottati dal Comune nel corso del tempo, e dall’Amministrazione resistente versati nel presente giudizio.

3.1. Nel -OMISSIS-, con nota del 7 ottobre, il Sindaco di Postal si rivolgeva all’allora proprietario -OMISSIS-, signor -OMISSIS-, informandolo del fatto che era stata rilevata la realizzazione -OMISSIS- di diversi manufatti sul muro di protezione del -OMISSIS-. Il successivo 14 ottobre veniva intimato a quest’ultimo di sospendere immediatamente i lavori.

3.2. Seguiva, il 30 ottobre, una nota provinciale con cui s’informava il Sindaco che, al posto dell’esistente parcheggio con legnaia, era stata realizzata un’area abitabile di circa 70 mc e un garage di superfice calpestabile pari a 68 mq.

3.3. Con provvedimento del -OMISSIS-, il Sindaco ordinava di conseguenza la cessazione dei lavori.

3.4. Vi faceva seguito, il -OMISSIS-, il rapporto del tecnico incaricato dal Comune, il quale rilevava i manufatti come descritti nell’ordinanza di demolizione oggetto dell’odierno ricorso, e concludeva per il loro carattere -OMISSIS-vo, essendo essi privi del necessario titolo edilizio e lesivi della distanza legale dal confine con il -OMISSIS-.

3.5. Il Comune, con nota del -OMISSIS-, chiedeva quindi all’interessato, -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”, di produrre i disegni dei lavori eseguiti senza autorizzazione. Questi riscontrava la richiesta dell’Amministrazione il seguente 9 marzo, presentando due planimetrie che riflettevano la situazione dei fabbricati.

3.6. La commissione edilizia comunale esaminava la documentazione tecnica presentata dal signor -OMISSIS- e constatava che le opere realizzate in assenza del titolo edilizio non rispettavano il regime distanziale a protezione delle acque pubbliche. Si esprimeva, dunque, con sfavore sul progetto presentato. Veniva perciò emessa -OMISSIS-, che tuttavia non veniva rispettata. Con nota del -OMISSIS-, il Comune chiedeva, quindi, all’allora commissione urbanistica provinciale un parere ai sensi dell’art. 27 del DPGP n. 20/1970, la quale, giusta nota del 14.12.1976, si esprimeva per la demolizione delle -OMISSIS-, realizzate dal signor -OMISSIS- sul muro d’argine a protezione del -OMISSIS- in violazione dell’art. 42 dell’allora vigente ordinamento urbanistico provinciale e dell’art. 15 della L.P. n. 35/-OMISSIS-.

3.7. Con nota del 18.3.1977 il Comune si rivolgeva però all’Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo della Provincia, per accertarsi dell’eventuale sanabilità delle opere.

3.8. La risposta provinciale interveniva il 30.3.1977. Vi si prospettava, per quanto di competenza dell’Autorità deputata alla tutela delle acque, la possibilità di regolarizzare i manufatti in deroga alla fascia di rispetto, purché venisse presentato il relativo progetto corredato di una perizia sulla stabilità del muro d’argine.

3.9. Ne veniva informato il signor -OMISSIS- che, con nota comunale del 10.6.1977, veniva invitato a presentare il progetto. Il -OMISSIS-, tuttavia, non reagiva e il 20.10.1977 il Comune lo invitava nuovamente a depositare il progetto, pena la demolizione delle opere da parte dell’Amministrazione.

3.10. Il 17.8.1978, finalmente, il signor -OMISSIS- presentava al Comune di Postal la relazione tecnica -OMISSIS-sulla stabilità del muro. Tuttavia, anziché depositare il progetto richiesto, si limitava a menzionare quello del -OMISSIS-, già depositato in Comune nel 1976. Successivamente, il 5.9.1978, integrava la documentazione con due dichiarazioni di notorietà sul pregresso uso abitativo (dal 1963) dei locali poi ristrutturati.

3.11. Il Comune inviava la documentazione ottenuta all’Azienda Speciale per la tutela dei corsi d’acqua con nota del 17.10.1978.

3.12. Qualche tempo dopo, l’8.11.1978, l’Azienda Speciale ribadiva al Comune che per ottenere l’autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto del torrente era necessaria la presentazione del progetto delle costruzioni realizzate -OMISSIS-mente.

3.13. L’anno successivo, con nota del 10.8.1979, l’Azienda informava il Sindaco di Postal che la precedente lettera dell’8.11.1978 era rimasta inevasa, sicché si ravvisava l’assenza d’interesse al buon esito della pratica che, pertanto, veniva archiviata.

3.14. Poi più nulla, fin quando, il 10.6.1987, il Signor -OMISSIS- faceva domanda di condono edilizio per opere non meglio individuate. Rispondeva il Comune con nota del 14.3.1988, con la quale invitava l’interessato a integrare la pratica, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 29 della L.P. n. 4/1987.

Si richiedevano in particolare: la descrizione delle opere edili oggetto di sanatoria; la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante lo stato dei lavori, il mese del loro inizio e quello di ultimazione; la documentazione fotografica; la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle -OMISSIS-; la certificazione sulla loro idoneità statica; la prova dell’avvenuta presentazione all’Ufficio del Catasto edilizio urbano della documentazione necessaria all’accatastamento del manufatto; il versamento dell’oblazione ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge citata; l’estratto catastale e quello tavolare; piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 con l’indicazione grafica colorata delle -OMISSIS-; il computo della cubatura (fuori terra e interrata).

3.15. Il 26.10.2017 il Comune inviava agli -OMISSIS-, attuali proprietari dell’immobile, una nota in cui, con riferimento a una precedente sua missiva del 13.12.2012, faceva presente che era giunta all’Amministrazione una segnalazione che denunciava l’esistenza sulla -OMISSIS-realizzate in difformità dal progetto approvato e precisava che la

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