TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-05-03, n. 202301027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-05-03, n. 202301027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301027
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 01027/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00312/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di ER (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2018, proposto dalla società Giorgest s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Assunta Baratta, con domicilio eletto in ER, Case Rosse c/o Centro Direzionale Grande Fratello;



contro

Comune di Ariano Irpino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Pizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento del 9 gennaio 2018, prot. n. 768, adottato dal Comune di Ariano Irpino, con il quale è stata rigettata la comunicazione di attività libera, prot. n. 18681 del 10.7.2017;

- e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusa, ove necessario, l'ordinanza di Sospensione Lavori n. 85 del 7.11.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariano Irpino;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare di rigetto n. 166 del 29.03.2018;

Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 aprile 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente, quale proprietaria in Contrada Contessa del Comune di Ariano Irpino, di alcuni terreni, parte dei quali utilizzati, in passato, quale deposito di inerti fluviali (in Catasto al foglio 65, part. 837 e 599), ha impugnato il provvedimento prot. n. 768 del 9.01.2018 con cui il predetto Comune, dopo aver disposto la sospensione dei lavori, ha sostanzialmente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi interessato dalle attività edilizie di cui alla C.I.L.A. ex art. 6 comma 1 lett d) del DPR 380/2001, assunta al prot. n. 18861 del 10.07.2017, appresso indicate:

- realizzazione di un'area agricola terrazzata da destinare ad olivo-cultura e contemporaneo riutilizzo del terreno di risulta degli scavi per il ripristino dello stato di fatto dei luoghi e la riqualificazione paesistico ambientale di un altro terreno di proprietà sito sempre alla località Contessa;

- ripristino dello stato dei luoghi e riqualificazione paesistico ambientale di un appezzamento di terreno sito alla Contrada Contessa del Comune di Ariano Irpino (AV) precedentemente utilizzato per scopi non agricoli — da attuare mediante opere di ingegneria naturalistica, e movimenti di materiale -opere interessanti il materiale accumulato in soprassuolo e non incidenti sul suolo originario, completate da pratiche di dissodamento del substrato — con finalità di ricostituire in loco lo stato pre-ante del sito e conseguire in tempi medio lunghi il miglioramento fondiario del terreno. 1.2 Il Comune ha sostanzialmente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, sul presupposto del carattere abusivo delle attività di sbancamento e terrazzamento oggetto della summenzionata C.I.L.A., realizzate sine titulo in un’area paesaggisticamente vincolata.

Più precisamente, ad avviso dell’amministrazione, la società ricorrente avrebbe posto in essere, in prosecuzione rispetto ad analoghe attività precedentemente autorizzate sia dal punto di vista edilizio (permesso n. 133 del 31.12.2009) che paesaggistico (autorizzazione del 24.09.2009), movimenti terra finalizzati al ripristino di una destinazione agricola non più esistente. Tali attività avrebbero comportato una profonda alterazione dell’orografia del territorio, soggetto a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, e, come tali, avrebbero necessitato:

- del preventivo rilascio di un permesso di costruire, sfuggendo al regime della cd. attività edilizia libera, oltre che di una autorizzazione paesaggistica, rispetto alla quale non opererebbe l’esonero di cui all’art. 149 D.lgs. n. 42/2004 - D.P.R. n. 31/2017.

- di una autorizzazione del PRAE della Regione Campania, approvato con ordinanza commissariale n. 12/2006, avendo previsto 1'asportazione ed il riutilizzo di circa 60.000 mc di terreno su una superficie

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