TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-18, n. 202304705

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-18, n. 202304705
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304705
Data del deposito : 18 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2023

N. 04705/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05411/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5411 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio NI OU NG in Roma, piazza di Pietra, 26;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza del 14/2/2017, riportante l'identificativo -OMISSIS-, notificato il 16/3/2017;

nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o collegato, ed in particolare: b) il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22/12/2016, ricevuto il 24/1/2017, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - Cittadinanza Area III bis , recante comunicazione, ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990. dei motivi ostativi alla concessione della cittadinanza al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame il ricorrente, cittadino extracomunitario e residente in Italia da diversi anni, ha domandato l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, del 12 febbraio 2017, con il quale il Ministero dell’interno ha rigettato la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, che era stata presentata in data 10 aprile 2014 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992.

L’amministrazione ha motivato il diniego richiamando due condanne penali sofferte dal richiedente, entrambe pronunciate con sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: l’una, per il reato di “ porto di armi ”, di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975 (pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS- in data 6 ottobre 2011); l’altra, per il reato di “ guida in stato di ebbrezza accertata mediante analisi dell’aria alveolare espirata ”, di cui all’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 (pronunciata dal Tribunale di Siena il 30 marzo 2012). La motivazione aggiunge che “ il richiedente, all’atto della presentazione dell’istanza, ha omesso di autocertificare la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ”. Dalle condanne riportate e dalla mancata loro autocertificazione l’amministrazione ha quindi desunto “ indici sintomatici di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale ”. Si dà atto, infine, dell’invio, al richiedente, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, e delle deduzioni difensive da lui presentate, “ dalle quali non emergono nuovi elementi utili per una definizione favorevole del procedimento ”.

Il ricorso è affidato a due motivi di gravame, entrambi riportanti in rubrica i seguenti vizi di legittimità: violazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 91 del 1992 e degli artt. 1, 3 e 10- bis della legge n. 241 del 1990; violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, omessa e/o insufficiente motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza. Tanto si deduce per sostenere che le due condanne riportate dal richiedente non sarebbero “ostative” alla concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91 del 1992, e che l’amministrazione avrebbe omesso di considerare elementi a favore del richiedente, in particolare l’avvenuto suo completo inserimento sociale e lo svolgimento, da parte sua, di attività lavorativa. Né l’amministrazione avrebbe valutato l’effettiva gravità e la risalenza nel tempo delle richiamate condanne penali, peraltro ormai entrambe estinte. Si sottolinea, ancora, la “buona fede” del ricorrente il quale, al momento della presentazione della domanda, si sarebbe affidato alle risultanze del certificato del casellario penale che non riportava le due condanne contravvenzionali, in quanto estinte.

2. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, provvedendo al deposito di documenti (tra i quali, una relazione sui fatti di causa predisposta, in data 8 novembre 2022, dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero stesso).

In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.

3. – Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Il ricorso non è fondato.

4.1. – Questa Sezione è costante nel ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana

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