TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-07-28, n. 202000127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-07-28, n. 202000127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202000127
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2020

N. 00127/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00140/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2019, proposto dalla SS (già SS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

SS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso gli uffici dell’Avvocatura;
IS ad AC nominato con la sentenza del T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Sede di Trento, n. SS nella persona del Direttore del Dipartimento politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;



per l’annullamento o la declaratoria di nullità

del provvedimento prot. n. SS, adottato dal IS ad AC nominato con la sentenza n. SSdel T.R.G.A. per il Trentino Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, con il quale sono state dichiarate inammissibili le domande n. SS presentate SS, nonché della nota prot. n. SS, recante il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e di ogni ulteriore provvedimento mai comunicato o non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’SS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno SS - svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, commi 5 e 6, decreto legge n. 18/2020, convertito dalla n. 27/2020, e successivamente modificato dall’art. 4, comma 1, primo periodo del decreto legge n. 28/2020, convertito con legge n. 70/2020 - il dott. Carlo Polidori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La SS (già SS) - azienda dedita SS - con il presente ricorso riferisce quanto segue.

Nell’ambito dei regimi comunitari di sostegno al reddito previsti per gli agricoltori essa, in qualità di “nuovo agricoltore” , ha inviato telematicamente SS in data SS una “Domanda Unica di pagamento per l’anno 2016” , protocollata al n. SS, a modifica di altra presentata in data SS un’ulteriore “Domanda di accesso alla riserva nazionale” , protocollata al n. SS. Tali domande sono state redatte - in base alle istruzioni operative di SS, che consentivano ai richiedenti di avvalersi del supporto tecnico di un Centro autorizzato di assistenza agricola (di seguito CAAA) - avvalendosi di un CAA di SS, denominato AA s.r.l. (di seguito AA).

In assenza di un riscontro formale entro il termine di legge, la SS ha adito questo Tribunale ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm. e SS, convenuta in tale primo giudizio, si è difesa eccependo la non accoglibilità delle predette domande per motivi sostanziali, senza peraltro nulla addurre in ordine alla formale ammissibilità delle domande stesse. Questo Tribunale con la sentenza SS, ha accolto il ricorso avverso il silenzio e ha ordinato ad SS di provvedere, nominando contestualmente un IS ad AC nella persona del Direttore del Dipartimento politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali.

In ragione dell’ulteriore inerzia di SS, la SS ha quindi chiesto l’intervento del predetto IS ad AC , il quale con nota del SS ha comunicato alle parti del giudizio il proprio insediamento e con successiva nota del 30 novembre 2018 ha demandato all’SS lo svolgimento di attività istruttorie.

SS in data SS con la nota prot. n. SS ha provveduto autonomamente sulle suddette domande, statuendo che domanda n. SS, relativa ad una superficie di Ha 761,07, «può essere accolta per una superficie ammissibile di Ha 465,29 utili ai fini dell’attribuzione dei titoli di pagamento, stante l’esito istruttorio dei controlli tecnico amministrativi svolti ai sensi del Reg. UE n. 1307/2013 e del Reg. UE n. 640/2014» , senza osservare alcunché in ordine alla formale ammissibilità delle domande stesse. Ciononostante il IS ad AC con nota del SS ha chiesto alla ricorrente chiarimenti in merito al rappresentante legale della stessa (SS), al dichiarato fine di accertare se lo stesso «abbia svolto, direttamente o indirettamente per il tramite di partecipazione a SSnei cinque anni precedenti al 2016, esercizio in cui ha presentato la domanda di accesso alla riserva nazionale» . La richiesta è stata riscontrata con nota del SS, inoltrando documentazione ed un’autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, a firma di SS, ma il IS ad AC con nota del SS, adducendo ragioni del tutto nuove, ha comunicato il preavviso di rigetto delle domande in quanto «SS, a far data dal SS, avendo ceduto tutte le sue quote societarie, non aveva più alcun titolo a rappresentare la SS».

Al preavviso di rigetto la SS ha replicato con osservazioni procedimentali presentate in data SS, evidenziando che la sottoscrizione delle domande da parte del precedente amministratore (SS) era dipesa da essenzialmente a un problema di aggiornamento della posizione della società stessa nel registro delle Camere di Commercio e nel sistema telematico di SS (denominato SIAN), fermo comunque restando che SS era stato delegato dall’assemblea dei soci a sottoscrivere le domande.

Ciononostante, il IS ad AC con l’impugnato provvedimento in data SS ha disposto il rigetto delle suddette domande - «non riscontrando nella nota del SS e nella documentazione allegata, elementi utili per una revisione “in melius” delle valutazioni comunicate in data SS» - perché SS aveva sottoscritto il mandato a AA ed aveva sottoscritto e presentato la domanda iniziale in data SS, la domanda sostitutiva di quella iniziale in data SS e la domanda di accesso alla riserva nazionale per la superficie di ettari 761,07 in data SS in qualità di rappresentante legale della società, e ciò pur non rivestendo tale qualità, e perché in base alla normativa vigente «era fondamentale dichiarare chi realmente esercitava i poteri di amministrazione nella società al momento della presentazione della domanda».

2. In particolare nella motivazione del provvedimento impugnato si legge quanto segue: A) ai sensi dell’art. 12 dell’atto costitutivo della SS stipulato il SS, « Le assemblee dei soci sono convocate anche fuori dalla sede della società, purché in territorio della Provincia di SS, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattarsi» , mentre in data SS «è stato presentato solo il verbale dell’assemblea del SS(con allegata una copia della ricevuta di una raccomandata inviata al Sig. SS in data SS) senza dimostrare, invece, la spedizione, tramite raccomandata, della convocazione così come previsto dall’atto costitutivo» ; B) dal verbale dell’assemblea dei soci del SSrisulta che SS ha partecipato all’assemblea in qualità di nuovo socio in quanto (come si legge nel verbale) «Alle ore 18,10 l’amministratore della società SS, constatata la regolarità della seduta, con la presenza dei soci SS, SS, nonché del nuovo socio SS, dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di legge» ; però SS non poteva essere considerato un nuovo socio «in quanto, solo in conseguenza della cessione totale delle quote di quest’ultimo, avvenuta con l’Atto Modificativo del Contratto di Società Semplice (presentato allo scrivente con la medesima nota del 13 marzo 2019), il sig. SS è divenuto socio, rendendo da quel momento, pertanto, il sig. SS, privo di alcuna titolarità nella società» ; C) in ragione di quanto precede SS «non poteva esser nominato amministratore dall’assemblea» ; ciononostante «gli sono stati affidati la gestione e l’amministrazione della società, come previsto dall’articolo 13» ; D) di conseguenza la delega conferita a SS (documentata nel verbale dell’assemblea del SS), «a) ad espletare ogni formalità nonché adottare ogni provvedimento necessario per l’aggiornamento delle variazioni deliberate, presso gli enti competenti; b) a sottoscrivere ogni atto necessario alla prosecuzione dell’attività aziendale, fino all’intervenuto aggiornamento delle variazioni intercorse presso gli enti competenti» , avrebbe dovuto essere prevista all’interno dell’atto modificativo del contratto di società, fermo restando che tale atto e l’atto costitutivo della società prevedono (rispettivamente, all’art. 13 e all’art. 14) che l’amministratore «può delegare tutti o parte dei propri poteri a terzi, anche non soci, con procura autentica» ; ciononostante «nessuna procura autentica è stata presentata allo scrivente» ; D) nelle osservazioni procedimentali del SS si afferma che SS, «pur non essendo più amministratore ed avendo ceduto le proprie quote sociali della Società a far data dal SS, aveva in ogni caso mantenuto pieno titolo a compiere atti gestori e spendere in nome della Società nei confronti dei terzi, tra cui la SS. Anzi, il medesimo era obbligato a compiere tali attività, per non incorrere in una responsabilità da violazione del mandato» ; tuttavia la delega a SS «a sottoscrivere ogni atto necessario alla prosecuzione dell’attività aziendale, fino all’intervenuto aggiornamento delle variazioni intercorse presso gli enti competenti» - delega che doveva essere valida nei confronti di tutti i terzi - «nei fatti, ha riguardato unicamente le domande di aiuto della PAC presentate all’SS. Infatti, in contraddizione con quanto sostenuto dalla società, tra i documenti allegati alla nota del 10 dicembre 2018 (protocollo in ingresso n. SS), risulta che il sig.

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