TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-03-08, n. 201701357
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2017
N. 01357/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06037/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS- integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati UI RI, ND De ON, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Polidoro in Napoli, via Santa Lucia n.123;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona dei legale rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
Per
- la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del Provvedimento emesso dalla Prefettura. C.T.G. di Napoli, Area I Quater Ordine e Sicurezza Pubblica del 22.07.2014, notificato in data 07.08.2014, con il quale è stata respinta l'istanza con la quale si chiedeva la nomina a guardia particolare giurata del Sig.-OMISSIS-, presentata dalla "-OMISSIS-ai sensi degli artt. 249 e ss. R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la declaratoria di illegittimità e l'annullamento di ogni atto non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato in data 6 novembre 2014 e depositato il successivo 2 dicembre,-OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura. C.T.G. di Napoli, Area I Quater Ordine e Sicurezza Pubblica del 22.07.2014, notificatogli in data 07.08.2014, con il quale era stata respinta l'istanza, presentata dalla "-OMISSIS-ai sensi degli artt. 249 e ss. R.D. 6 maggio 1940 n. 635, con la quale si chiedeva la sua nomina a guardia particolare giurata.
2. A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto che con comunicazione del 02.04.2014, notificatagli il 15.04.2014, la Prefettura di Napoli, Area I Quater Ordine e Sicurezza Pubblica - Prot. 129/16B Area I Quater - notiziava il ricorrente, ex. art. 10 bis 1. 241/90, dell’avvio del procedimento finalizzato al diniego del richiesto decreto di nomina a guardia particolare giurata, sulla base del rilievo che lo stesso era stato controllato in molteplici occasioni dall' 1.3.2004 al 2.2.2010 in compagnia di persone che annoveravano pregiudizi penali e di polizia per reati di grave allarme sociale.
2.1. Il ricorrente produceva dunque una memoria con la quale si fornivano spiegazioni in merito alle frequentazioni opposte dall'Amministrazione, rappresentando che era stato fermato in compagnia di -OMISSIS- ma che detta circostanza era giustificata dal fatto che entrambi avevano lavorato dal 2004 al 2010 presso le medesime società e che pertanto la loro frequentazione era limitata e contingente allo svolgimento dell’attività professionale.
2.2. Ciononostante con il provvedimento gravato si rigettava l'istanza presentata nell'interesse del ricorrente, sulla base dei seguenti rilievi : " valutato che dallo scritto difensivo, pervenuto in data 13.06.2014 non si evincono elementi favorevoli all'interessato; ritenuto che i citati controlli di polizia siano indicativi di una oggettiva condizione di vicinanza dell'interessato rispetto ad ambienti non compatibili con il delicato ruolo delle guardie particolari giurate; osservato, pertanto, che le citate circostanze possono ritenersi sintomatiche del venir meno dei requisiti di buona condotta ed affidabilità, imprescindibili per l'esplicazione dei citati compiti di g.p.g.: rilevato che, come affermato in varie sentenze dei giudici amministrativi, il giudizio di sussistenza di buona condotta e di non affidabilità implica una valutazione ampiamente discrezionale, che si svolge sulla base di un giudizio sintetico valutativo che investe nel complesso la condotta di vita del soggetto interessato, nonché il quadro del contesto e delle circostanze entro cui opera e agisce, con riguardo all'osservanza delle comuni regole di convivenza sociale e di quelli tradotti in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell'ordinamento: consideralo che, alla luce delle soprarichiamate motivazioni, debba respingersi l'istanza in premessa. Visti gli articoli 11, 43 e 138 del TULPS, nonché la legge n. 241/90 m e ss. mm. ii., decreta: è respinta, per i motivi in premessa, l'istanza con la quale si chiede la nomina a guardia particolare giurata del Sig.-OMISSIS- -OMISSIS-, sopra generalizzato ”.
3. Il ricorrente, ritenendo l’atto de quo illegittimo, ha quindi richiesto la declaratoria di illegittimità e l’annullamento del medesimo, articolando, in un unico motivo di ricorso, le seguenti censure:
- Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Carenza di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità.
In via prioritaria il ricorrente deduce l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché, conseguentemente, la carenza di motivazione.
Assume al riguardo che la Prefettura era pervenuta acriticamente al giudizio di inaffidabilità a svolgere l’incarico di guardia particolare giurata sulla base del mero richiamo ad un decreto del Questore di Napoli del 14.11.2012 di rigetto della domanda di "porto darmi uso tiro a volo” a sua volta motivato con il rilievo che il ricorrente era stato trovato, a seguito di normali controlli di polizia, in compagnia di persone che annoveravano pregiudizi penali e di polizia per reati di grave allarme sociale, ritenendo pertanto, senza alcuna autonoma valutazione, che i controlli di polizia citati nel provvedimento del 2012 fossero indicativi di un'oggettiva condizione di vicinanza dell'interessato rispetto ad ambienti non compatibili con il delicato ruolo delle guardie giurate particolari. Ciò senza tenere in alcuna considerazione quanto dedotto dal ricorrente in sede procedimentale circa le ragioni delle contestate frequentazioni, riconducibili a suo dire, alla sola frequentazione di -OMISSIS- giustificata da motivi professionali, come comprovato dalla dichiarazione resa dal sig. -OMISSIS-, suo datore di lavoro, e dalla circostanza che, come del pari rappresentato in sede procedimentale, cessato il rapporto di colleganza, in data 28.02.2010, non era stato più fermato in compagnia del medesimo.
Assume pertanto al riguardo anche la violazione del disposto dell’art. 10 bis l. 241/90, per non avere l’Amministrazione vagliato quanto rappresentato dal ricorrente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Lamenta inoltre l’insufficienza del richiamo al diniego di porto d’armi, senza alcuna autonoma valutazione rapportata al fatto che il provvedimento gravato finiva invece con l’incidere sulla sua capacità di lavoro e quindi sulla capacità di produrre reddito.
Deduce ancora la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, avuto riguardo alle ragioni della contestata frequentazione.
4. Si è costituita l’Amministrazione resistente con deposito di documenti e di memoria difensiva.
4.1. In particolare la stessa con memoria depositata in data 7 gennaio 2015 ha contestato gli assunti attorei, rappresentando che il ricorrente, come da documentazione prodotta in atti, era stato fermato in numerose circostanze con diversi soggetti con precedenti penali e di polizia e segnatamente:
“· In data 19.9.2004 controllato con -OMISSIS-con segnalazione per art. 8 D.L. 11/2009 (provvedimento di ammonimento del Questore di Napoli), art. 416 comma 1 c.p. (associazione per delinquere), art. 497 bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identità falsa), D.Lgs. 231/2007 art. 55 comma 9 (trasgressione di chi indebitamente utilizza / falsifica / altera carte di credito), art 477 c.p. (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni) art. 482 c.p. (falsità