TAR Aosta, sez. I, sentenza 2017-03-15, n. 201700012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2017-03-15, n. 201700012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201700012
Data del deposito : 15 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2017

N. 00012/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00066/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2016, proposto da:
Andrea TT rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Spelgatti Davide Meloni , Andrea TT, Paola Balzarini, con domicilio eletto presso Nicoletta Spelgatti in Aosta, via De Tillier, 14;



contro

Comune di Valtournanche, non costituito in giudizio;



nei confronti di

LO RB non costituito in giudizio;



Per l’annullamento:

- della determinazione del Comune di Valtournenche prot. n. 15682/VI/3 in data 6 dicembre 2016, pervenuta a mezzo pec in data 12 dicembre 2016 di diniego della richiesta di accesso formulata dal ricorrente in data 19 ottobre 2016, nonché, ove occorra, del silenzio formatosi sulla predetta istanza di accesso al termine dei 30 giorni dal suo ricevimento,

nonché per l’accertamento:

- del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti amministrativi del 19 ottobre 2016, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'ostensione degli stessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’Avv. Andrea TT , quale proprietario frontista (collocato nelle immediate vicinanze), presentava al Comune di Valtournanche domanda di accesso concernente la pratica edilizia di ristrutturazione con sopraelevazione di immobile di proprietà del controinteressato che veniva respinta dall’Amministrazione sul rilievo della insussistenza di un “interesse qualificato” ad ottenere la relativa documentazione.

Il TT ha proposto ricorso avverso tale diniego nel dicembre 2016 esponendo l’intervenuta violazione degli artt. 3 e 22 della L. 241/1990.

Si sostiene, da parte dell’interessato, ai fini della propria qualificazione dell’interesse, che l’opera realizzata incide sul panorama (riducendolo) e necessita di verifica in ordine alle distanze fra costruzioni e confini.

Il Comune, che non si è costituito in giudizio, ha trasmesso al TAR il 6.3.17 una nota, con allegata documentazione fotografica, sostenendo sostanzialmente che l’accesso sarebbe inutile.

Tanto premesso, i profili di doglianza esposti col proposto gravame appaiono meritevoli di positivo apprezzamento

Invero l’Amministrazione ha sovrapposto illegittimamente un “proprio” giudizio in ordine alla rilevanza della

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