TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-12-21, n. 202307088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-12-21, n. 202307088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202307088
Data del deposito : 21 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2023

N. 07088/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03551/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della MP

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3551 del 2023, proposto da
UL GR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Faggella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;



Per l’ottemperanza del DECRETO della CORTE di APPELLO di NAPOLI resonel giudizio ex Lege Pinto RGV 1731/2021, cron 3599/2021; Rep 3753/2021, con cui è stato ingiunto al MINISTERO di GIUSTIZIA il pagamento della somma di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) in favore del ricorrente oltre alle spese di lite liquidate in favore degli avvocati Maria Lombardi e Salvatore Simioli per euro 400,00 (quattrocento/00) per compenso professionale, oltre Rimborso Spese Generali, Iva e Cpa se dovute

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, di cui in epigrafe, a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo – ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della parte ricorrente.

In particolare lamenta che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.

Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.

Non si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.



DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti

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