TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-06-05, n. 201907308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-06-05, n. 201907308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907308
Data del deposito : 5 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2019

N. 07308/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05274/2018 REG.RIC.

N. 11098/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5274 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da IT SGR (IT SGR S.p.A. – Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Santa Maria in Via, 12;



contro

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 11098 del 2018, proposto dalla Regione ZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

MiBACT, Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, non costituiti in giudizio;



nei confronti

INIVIMIT SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lemon Green, non costituita in giudizio;



per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 5274 del 2018 :

- della comunicazione del 10 aprile 2018 n. 0004035 del MIBACT Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento per la ridefinizione del vincolo storico-artistico su ZZ AR;

quanto ai motivi aggiunti presentati da IT SGR S.P.A. il 18 maggio 2018 :

- della nota del 04/05/2018 n. 0006385 Cl.34.19.04/1156.1 del MIBACT Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma;

quanto ai motivi aggiunti presentati da IT SGR S.P.A. l’11 settembre 2018 :

- del decreto del MIBACT -Segretariato Regionale del ZI - Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del ZI - del 27 luglio 2018, pervenuto in data 30.7.2018, con cui - a seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 10.4.2018, e della successiva nota del 04/05/2018- si dichiara, in via definitiva, che l'immobile denominato ZZ AR, sito in via del Governo Vecchio da 36 a 42, in via del Corallo 9, in via della Fossa 13 e in via di Parione da 34 a 39, riveste interesse storico-artistico, ai sensi dell’art.10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, ed è conseguentemente sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso il verbale della riunione decisoria del 2.7.2018 della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del ZI;

Quanto ai motivi aggiunti presentati da IT SGR S.P.A. l’8 ottobre 2018 :

- del decreto del MIBACT -Segretariato Regionale del ZI Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del ZI- del 27 luglio 2018, pervenuto in data 30.7.2018,

nonché per il risarcimento del danno patrimoniale da quantificare in corso di causa.

Quanto al ricorso n. 11098 del 2018 presentato dalla Regione ZI, per l’annullamento:

del decreto n. 48/2018 del Segretariato Regionale del ZI - Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale.

Visti i ricorsi, gli atti di motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione nel giudizio n. 5274/2018 R.G. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma;

Visto l'atto di costituzione nel giudizio n. 11098/2018 R.G. di Invimit Sgr S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I. Con il ricorso n. 5274/2018 R.G., indicato in epigrafe, notificato e depositato il 2 maggio 2018, la IT SGR (IT SGR S.p.A. – Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.a.), impugna l’atto emanato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma in data 10 aprile 2018 con il quale veniva comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 42/2004 per la dichiarazione di interesse culturale di un immobile sito in Roma, e denominato “ZZ AR” in via del Governo Vecchio da nn. 36 a 42; Via del Corallo, 9; Via della Fossa, 13; Via di Parione, da 34 a 39, distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma con Foglio 485: part. 283 sub. 507, S1-5, cat. B/4 (F/4), con ingresso da Via del Governo Vecchio 39 (ex sub. 4); part. 284 sub. 501, 51-5, cat. B/4 (F/4), con ingresso da Via del Governo Vecchio 39 (ex sub. 6); part. 285 subb. 1, 508 (ex subb. 2,4, 505), 509 (ex sub. 3), 510 (ex sub. 5), 6, 7, 8, 9, 10, 504 (ex subb. 11, 12, 503), 13, 501, 502, 507 (ex sub. 506); part. 279 subb. I, 501, cat. B/4 (F/4), con ingresso da Via del Governo Vecchio 39.

In particolare l’immobile riferito al Foglio 485, particelle 283 e 284, risulterebbe già tutelato ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., Parte Seconda; con D.M. 14.04.1954 "ZZ con tutte le sue decorazioni esterne ed interne in Via del Governo Vecchio 36-42 Vicolo del Corallo” .. L’immobile riferito al Foglio 485 part 285, sarebbe invece tutelato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii, Parte Seconda; con D.M. 28.05.1954 "ZZ nel suo complesso con tutti i suoi elementi decorativi in Via di Parione, 34A-39”.

II. Con tale atto l’Ufficio comunicava di avere avviato l’istruttoria, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per la ridefinizione dei due precedenti e sopracitati provvedimenti di tutela del ZZ AR (partt. 283-284 e part. 285), da estendersi anche alla part. 279, ritenuta di interesse particolarmente importante in considerazione della sua appartenenza al nucleo storico dell'immobile (come da verbale della seduta del 24.02.2016 della Commissione Regionale per la tutela del Patrimonio Culturale del ZI - Segretariato Regionale del MiBAC per il ZI), ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. d) del D. Lgs. 42/2004.

III. In particolare, la Soprintendenza motivava la propria attività procedimentale alla luce della rilevanza storica del complesso che ha rivestito nei secoli la funzione di istituzione pubblica e che “dovrà mantenere la destinazione d'uso compatibile con il carattere storico e artistico, che non arrechi pregiudizio alla conservazione e che garantisca la fruizione pubblica del bene”.

IV. Parte ricorrente, premessi brevi cenni sull’autonoma impugnabilità dell’avviso di avvio del procedimento, in quanto atto idoneo a produrre effetti immediati e lesivi delle posizioni soggettive dei destinatari, si duole per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge e errata interpretazione del codice dei beni culturali.

Con tale motivo si intende far valere l’erronea interpretazione data dagli Uffici ministeriali all’art. 53 del d.lgs. 42/2004 in combinato disposto con l’art. 54 commi 1 e 2.

In particolare, l’art. 53, comma 1, stabilisce che “i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile, costituiscono il demanio culturale” ; l’art. 54, comma 1, stabilisce che sono inalienabili i beni del demanio culturale espressamente indicati dalle lettere da a) a d-ter) .

Il successivo comma 2, lettera a), estende il regime della inalienabilità anche ad altri beni del patrimonio culturale ovvero, in particolare, a quelli “ appartenenti ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1” , ossia “ allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ”.

Dalla lettura fattane da parte ricorrente risulterebbe che la tutela apprestata dal codice per i beni culturali posseduti da soggetti privati in senso stretto, diversi da quelli non aventi fine di lucro, non comprenderebbe in nessun caso l’inalienabilità.

Seguendo tale ragionamento, poiché ZZ AR è stato trasferito dalla Regione ZI sin dal 31 marzo 2016 a un fondo di investimento immobiliare gestito da una SGR, esso non sarebbe soggetto al regime della inalienabilità che la Soprintendenza ha inteso attivare con l’atto in contestazione.

Non sarebbe, infatti, revocabile in dubbio che il nuovo proprietario è un soggetto distinto dalla Regione ZI, operante in totale autonomia: i fondi operano in regime di libero mercato ai sensi dell’art. 33 ter del D.L. 6/7/2011 n. 98, inserito dall’art. 3, comma 2 bis, D.L. 30 novembre 2013 n. 133 convertito dalla L. 29/1/2014 n. 5, sotto la vigilanza della Banca d’Italia e della Consob.

Pertanto, dal 31 marzo 2016 ZZ AR sarebbe pienamente alienabile in ambito nazionale e non sarebbe neanche più soggetto al diritto di prelazione dello Stato, come chiarito dall’Ufficio Legislativo del Ministero preposto alla tutela, con la nota del 19 marzo 2015 prot. n. 0006328.

2. Eccesso di potere e violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990.

Parte ricorrente ritiene altresì che, anche ove si ritenesse corretta l’interpretazione delle disposizioni del codice sopra indicate fornita dalla Soprintendenza, l’atto sarebbe comunque illegittimo poiché costituirebbe una forma di autotutela dell’amministrazione rispetto al provvedimento di autorizzazione alla

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