TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-07-01, n. 201900985

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-07-01, n. 201900985
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900985
Data del deposito : 1 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2019

N. 00985/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01561/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2017, proposto da
Bagno Doge di IA e LA S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli, Edoardo Brusco ed Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via La Marmora 14;



contro

Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

- della concessione demaniale marittima n. rep. 16.967 rilasciata dal Comune di Camaiore il 6 settembre 2017, relativa allo stabilimento balneare “DOGE”, limitatamente alle seguenti clausole: premessa ove si prevede l'incameramento ex art.49 cod. nav. nel corso del rapporto; art.1: (laddove viene previsto che per effetto della stipula del presente atto formale cessano gli effetti della precedente concessione demaniale marittima disciplinata mediante licenza Reg. n° 24, rep. 163 del 06/02/2006, nonché ogni successiva licenza ad essa collegata); artt. 8, 12 e 16, nella parte in cui consentono la revoca e la decadenza senza indennizzo di tale concessione demaniale, ex artt.42 e 47 cod. nav., nonché prevedano l'“incameramento” senza indennizzo delle opere eseguite dal concessionario alla scadenza del rapporto in applicazione dell'art.49 cod. nav., in tutte queste ipotesi prevedendosi altresì la corrispondente ablazione senza indennizzo dell'azienda creata dal concessionario;

- del diritto della ricorrente al conseguimento del giusto indennizzo corrispondente al valore di mercato dei beni della quale è proprietaria superficiaria nonché dell'azienda da essa creata sul bene demaniale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore, dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente è da molti decenni titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Camaiore per il mantenimento di uno stabilimento balneare con locali, impianti e strutture annessi, da ultimo rinnovata ai sensi dell’art.10 della legge n.88/2001 e successivamente interessata dalle proroghe di cui agli artt. 1 co. 18 del d.l. n. 194/2009 e 34-duodecies del d.l. n. 179/2012, rispettivamente convertiti con modificazioni in leggi nn. 25/2010 e 221/2012.

In costanza delle ricordate proroghe ex lege, destinate a concludersi il 31 dicembre 2020, essa ha chiesto all’amministrazione comunale il rilascio di una più ampia proroga ventennale ai sensi dell’art. 3 co. 4-bis del d.l. n. 400/1993 e dell’art. 9 del regolamento per l’esecuzione del Codice della

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