TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2012-09-25, n. 201203925
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Testo completo
N. 03925/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02775/2000 REG.RIC.
N. 03223/2009 REG.RIC.
N. 03695/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2000, proposto da:
ED Costruzioni s.r.l. ed I.C.L.A. Costruzioni Generali s.p.a., entrambe in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Di Martino, Luigi Adinolfi e Domenico Di AL, con domicilio eletto presso il loro studio in PO, Riviera di Chiaia, 180;
contro
Prefettura di PO – Ufficio Territoriale del Governo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di PO, presso cui ha eletto domicilio in PO, via Diaz, 11;
Autorità Portuale di PO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spagna, presso cui ha eletto domicilio in PO, via A. D'Isernia, 16;
sul ricorso numero di registro generale 3223 del 2009, proposto da:
ED Costruzioni s.r.l. in Liquidazione, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con le mandanti I.C.L.A. Costruzioni Generali s.p.a., Coinpre e Savarese Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Capponi e Domenico Di AL, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
contro
Autorità Portuale di PO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spagna, presso cui ha eletto domicilio in PO, via A. D'Isernia, 16;
sul ricorso numero di registro generale 3695 del 2011, proposto da:
Autorità Portuale di PO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spagna, presso cui ha eletto domicilio in PO, via A. D'Isernia, 16;
contro
ED Costruzioni s.r.l. in Liquidazione, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con le mandanti I.C.L.A. Costruzioni Generali s.p.a., Coinpre e Savarese Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Di Martino e Bruno Capponi, con domicilio eletto presso Paolo Di Martino in PO, Riviera di Chiaia, 180;
per l’annullamento
I) quanto al ricorso n. 2775/2000:
del decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di PO n. 23 del 14 febbraio 2000 avente ad oggetto l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto in corso con l’a.t.i. ED, nonché degli atti presupposti e conseguenti, tra i quali gli adempimenti conclusivi del Responsabile del procedimento del 10 febbraio 2000, la deliberazione del Comitato Portuale del 9 febbraio 2000 n. 5, l’avviso del giusto procedimento del 26 novembre 1999 prot. 7932, il decreto n. 189 del 26 novembre 1999, l’atto di proroga del 23 dicembre 1999, il decreto del 23 dicembre 1999, l’atto di proroga del 19 gennaio 2000, il decreto del 19 gennaio 2000, la nota del Prefetto di PO del 4 ottobre 1999;
II) quanto al ricorso n. 3223 del 2009:
per l’accertamento della inefficacia delle rinunce operate dall’impresa contenute nel contratto di rep. 3514 del 1 luglio 1999, integrativo del contratto principale rep. 1524 del 6 dicembre 1991 concernente l’affidamento dei lavori di “adeguamento e ristrutturazione del Terminal contenitori al molo Flavio Gioia e Calata Granili del porto di PO”, nonché del diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma di euro 4.446.840,96, oltre rivalutazione ed interessi, con conseguente condanna dell’Autorità Portuale di PO;
III) quanto al ricorso n. 3695 del 2011:
per la condanna della ED alla restituzione della somma di Euro 3.639.676,72 oltre interessi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di PO – Ufficio Territoriale del Governo, dell’Autorità Portuale di PO e di ED Costruzioni s.r.l. in Liquidazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO TRA IL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI E A.T.I. FONDEDILE, IL RECESSO EX D.P.R. 252/1998 ED IL RICORSO R.G. N. 2775/2000.
Nell’anno 1990 il Consorzio Autonomo del Porto di PO deliberava l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione del Terminal contenitori al Molo Flavio Gioia e Calata Granili del Porto di PO (con importo pari a Lire 9.156.315.000 al netto del ribasso del 10,10% offerto in sede di gara) in favore dell’associazione temporanea di imprese composta dalla mandataria ED Costruzioni s.r.l. e dalle mandanti I.C.L.A. Costruzioni Generali s.p.a., Coinpre e Savarese Costruzioni s.p.a. (di seguito “a.t.i.”, “impresa” o “raggruppamento”).
In data 19 dicembre 1990 i lavori venivano consegnati sotto le riserve di legge, in attesa del perfezionamento degli atti contrattuali.
Il 30 gennaio 1991 si verificava una prima sospensione dei lavori, non essendo intervenute ancora né la sottoscrizione del contratto né l’approvazione formale da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
I lavori riprendevano il 1 febbraio 1992, dopo la stipulazione del contratto (registrato il 6 dicembre 1991): in tale occasione l’a.t.i. sottoscriveva il verbale di ripresa apponendo n. 3 riserve al registro di contabilità relative: 1) ai maggiori costi derivanti dalla illegittima sospensione dei lavori; 2) alla parzialità della consegna delle aree ed ai conseguenti oneri e danni che ne sarebbero derivati; 3) alla impossibilità di redigere un corretto programma dei lavori.
In data 21 aprile 1992 aveva luogo una ulteriore sospensione dei lavori non essendo ancora intervenuta la registrazione del contratto da parte della Corte dei Conti e a causa del mancato accreditamento delle somme che non consentiva la liquidazione dei primi certificati di pagamento e la esecuzione di ulteriori categorie di interventi.
Il contratto veniva approvato dal Ministero con decreto n. 2924 del 7 maggio 1993 e registrato dalla Corte dei Conti il 23 febbraio 1994.
In data 18 luglio 1994 la Direzione dei Lavori ordinava la ripresa delle opere, previa perizia di variante tecnica resa necessaria a causa della inadeguatezza del progetto posto in gara. Il relativo verbale veniva sottoscritto in pari data dall’impresa con reiterazione delle riserve già avanzate.
In relazione alla predetta perizia di variante, in data 9 settembre 1994 l’impresa sottoscriveva un atto di sottomissione che prevedeva un aumento del tempo contrattuale, la rinuncia a parte delle riserve apposte e l’obbligo della stazione appaltante di consegnare la totalità delle aree oggetto di appalto.
In data 25 luglio 1995 i lavori venivano nuovamente sospesi poiché, non risultando ancora approvata la perizia di variante, si era reso impossibile procedere ad ulteriori opere.
Pertanto, il raggruppamento proponeva una prima domanda di arbitrato con n. 18 quesiti formulando richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento dell’amministrazione e di pagamento della somma di Lire 6.800.220.950 oltre interessi e rivalutazione.
La committente Autorità Portuale (che, nel frattempo, era subentrata al Consorzio Autonomo del Porto di PO) e l’a.t.i. stipularono il 17 marzo 1998 un accordo transattivo, successivamente integrato con atto del 23 giugno 1998 che contemplava, tra l’altro, l’espressa rinuncia dell’a.t.i. a tutte le riserve pregresse (con esclusione soltanto della riserva relativa all’importo non pagato per lavori eseguiti fino alla data del 24 luglio 1995) e alla domanda di arbitrato proposta nel 1995 nonché la ridefinizione del quadro economico dei lavori.
In data 4 dicembre 1998 l’Autorità Portuale richiedeva al Prefetto l’informativa di cui all’art. 10 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
I lavori venivano ripresi in data 30 dicembre 1998. Decorso il termine di 45 giorni di cui all’art. 11, secondo comma del D.P.R. 252/1998, senza che l’Autorità avesse ricevuto l’informativa prefettizia, le parti stipulavano il nuovo contratto integrativo che veniva repertoriato al numero 3514 del 1 luglio 1999.
Nel prosieguo, il raggruppamento formulava le seguenti riserve: 1) anomalo andamento dei lavori dovuto al ritardo nella consegna delle aree, alla mancata definizione del prezzo relativo al “trasporto materiali di risulta”, alla installazione e messa in funzione della nuova cabina elettrica di distribuzione e alla mancata attivazione dei lavori di scavo e drenaggio dei fondali; 2) errata contabilizzazione del prezzo della partita di acciaio in barra; 3) prezzo per il trasporto dei materiali di risulta; 4) mancato pagamento, in sede di 1° Stato Avanzamento Lavori ( di seguito “SAL”), della revisione dei prezzi non rinunciata nel predetto atto di sottomissione.
Il 4 novembre 1999, nel corso dell’esecuzione dei lavori, la stazione appaltante riceveva la informativa prefettizia ex art. 10 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 nella quale si dava atto del “pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata nei confronti della società ED Costruzioni s.r.l. e della IC Costruzioni Generali s.p.a.” aggiungendo che la stazione appaltante “potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 11 D.P.R. n. 252/98”.
Con provvedimento n. 189 del 26 novembre 1999, il Presidente dell’Autorità Portuale trasmetteva la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’esercizio del diritto di recesso ex art. 11 D.P.R. 252/1998 con sospensione del contratto in corso.
Con nota del 14 dicembre 1999, l’a.t.i. depositava le proprie controdeduzioni contestando l’infondatezza della informativa prefettizia ed evidenziando i riflessi negativi di natura tecnica ed economica conseguenti all’eventuale esercizio del recesso, rappresentando inoltre che quest’ultimo avrebbe