TAR Napoli, sez. III, sentenza 2017-12-28, n. 201706106
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2017
N. 06106/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2012, proposto da:
EG IA, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Ferrari e Giuseppe Ferrari, con i quali elegge domicilio in Napoli, alla via Toledo n. 256, “Palazzo Berio”, presso l’avv. Luigi Tremante, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: fax: 0817761975; PEC: robertoferrari@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Comune di Portici, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Rosanna Russo dell'Avvocatura Comunale, con domicilio presso la Segreteria del TAR, e con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: fax 0817768578; PEC: protocollo@pec.comuneportici.it;
per l'annullamento:
1) dell’Ordinanza di demolizione di opere abusive n. 43 del 17 gennaio 2012, prot. n. 1456, notificata alla ricorrente il successivo 18;
2) della Relazione Tecnica di sopralluogo prot. n. 7597/UT del 12 dicembre 2011
3) della comunicazione di avvio del procedimento n. prot. 7876/UT del 21 ottobre 2011,
4) del verbale di sequestro preventivo del Comando di Polizia Municipale con apposizione di sigilli,
5) per quanto di ragione del regolamento edilizio del Comune di Portici se interpretato in modo da risultare lesivo degli interessi della ricorrente,
6) di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Portici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2017 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Riferisce la ricorrente, EG IA, di essere proprietaria di un immobile sito in Portici alla via Addolorata n. 21, al quarto piano del fabbricato con terrazzo a livello, sul quale aveva realizzato interventi che asserisce essere di manutenzione straordinaria e regolarmente autorizzati mediante permesso di costruzione n. 05/09 prot. n. 30794/4492/UT del 12 febbraio 2009.
Con l’ordinanza n. 43 del 17 gennaio 2012, l’Amministrazione comunale di Portici le ha intimato di provvedere alla demolizione delle opere in quanto considerate difformi dal permesso di cui sopra.
EG IA ha quindi impugnato la predetta ordinanza, nonché gli atti ad essa collegati, con l’odierno ricorso, notificato il 15 marzo 2012 e depositato il successivo 28.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, con memoria depositata il 18 marzo 2013, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza pubblica del 14 novembre 2017, le parti hanno prodotto memorie.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Parte ricorrente formula le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 d.p.r. n.380/2001; dell’art.3 L. n. 241/1990; difetto d’istruttoria; valutazione errata delle opere; contraddittorietà, difetto di motivazione.
La ricorrente avrebbe realizzato interventi di manutenzione straordinaria sul terrazzo di sua proprietà, autorizzati in virtù del permesso di costruire n. 5/2009, la cui difformità rispetto all’originario progetto approvato è soltanto di tipo “parziale” e segnatamente consisterebbe nell’impiegare materiali diversi da quelli indicati nella relazione tecnica asseverata (installazione di pannelli in alluminio, con annesso vetro, in sostituzione del pergolato in legno, resasi necessaria per rendere la struttura utilizzabile in modo da assicurare maggiore resistenza alle intemperie), senza incidere sulle dimensioni della superficie interessata e aumenti di cubatura o di volumetria sull’area pertinenziale del terrazzo. Si tratterebbe quindi di interventi compatibili con l’art. 12 del Regolamento edilizio comunale (REC).
Non sussistendo gli estremi della “totale difformità”, non sarebbero applicabili gli artt. 31 e 32 d.p.r. 380/2001 ma, semmai, l’art. 34 d.p.r. 380/2001.
2) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 in relazione all’art. 34 d.p.r. 380/2001, difetto d’istruttoria, erronea valutazione delle opere eseguite; contraddittorietà, mancata ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento; difetto di motivazione.
Ove l’amministrazione avesse proceduto ad una corretta istruttoria, non avrebbe potuto ordinare alla ricorrente la demolizione delle opere in contestazione, quantomeno se non dopo avere concretamente valutato la possibilità di procedere all’abbattimento delle stesse, senza rischio di arrecare pregiudizio alle installazioni conformi al permesso di costruire. L’amministrazione non avrebbe quindi adeguatamente motivato la sanzione demolitoria.
3) Violazione sotto altro profilo dell’art. 34 d.p.r. 380/2001; conseguenze sul piano sanzionatorio del presunto abuso edilizio; sanzione pecuniaria in luogo della sanzione dell’abbattimento; ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti da parte della PA: Violazione del PRG del comune di Portici e delle norme di attuazione del PTP dei Comuni vesuviani; violazione dell’art. 27 d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per carenza d’istruttoria; eccesso di potere per violazione dei presupposti di fatto alla base del provvedimento impugnato; falsa interpretazione.
In primo luogo, la demolizione