TAR Lecce, sez. II, sentenza 2012-02-09, n. 201200254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2012-02-09, n. 201200254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201200254
Data del deposito : 9 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00207/2011 REG.RIC.

N. 00254/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00207/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2011, proposto da:
Centro Analisi Cliniche Labor S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pepe, con domicilio eletto presso Alberto Pepe in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;



contro

Regione Puglia, n.c.;



per l'annullamento

della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n° 461 del 26 Novembre 2010, recante in oggetto: “Centro Analisi Cliniche Labor S.r.l. c/o Regione Sentenza T.A.R. Puglia Lecce Seconda Sezione n° 2349/2010”, notificata in data 3 Dicembre 2010, con cui la Regione Puglia, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. di Lecce II^ Sezione n° 2349/2010 con la quale è stato dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione Regionale di concludere con provvedimento espresso il procedimento relativo alla domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla Labor S.r.l., ha dichiarato non accoglibile l'istanza di accreditamento istituzionale del Centro di Analisi Cliniche ricorrente;

della successiva determinazione dirigenziale n° 479 del 7 Dicembre 2010, con cui la Regione Puglia ha rettificato la precedente determinazione n° 461 del 26 Novembre 2010;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 Gennaio 2012 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e udito per la parte ricorrente l'avv.to Alberto Pepe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Centro di Analisi Cliniche ricorrente – autorizzato all’esercizio ed operante nel Comune di Cavallino (nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce) erogando prestazioni specialistiche ambulatoriali inerenti la branca della patologia clinica con costi a carico dell’utenza – impugna la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n° 461 del 26 Novembre 2010, notificata in data 3 Dicembre 2010, con cui (in ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n° 2349/2010, dichiarativa dell’obbligo dell’Amministrazione Regionale Pugliese di concludere con un provvedimento espresso il procedimento relativo alla domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura ricorrente in data 28 Luglio 2004 e reiterata il 24 Dicembre 2007, ai sensi della L.R. n° 8/2004) ha dichiarato non accoglibile la predetta istanza di accreditamento istituzionale (con la seguente motivazione: “l’istanza di accreditamento istituzionale del Centro di Analisi Cliniche LABOR S.r.l. è stata inoltrata il 28 Luglio 2004 e reiterata il 24 Dicembre 2007; date entrambe non rientranti nell’arco temporale stabilito dall’art. 24 comma 6 della L.R. n° 8/2004 e ss.mm.. Così come previsto dalle Leggi n° 296/2006 e 191/2010, la Regione sta provvedendo al completamento delle procedure di accreditamento definitivo delle strutture transitoriamente accreditate ai sensi dell’art. 6 comma 6 della Legge n° 724/1994 e pertanto, fino al termine

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