TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-11, n. 202306159
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 06159/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09819/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9819 del 2022, proposto da
CE PI AM PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Istruzione (oggi: Ministero dell’Istruzione e del Merito);
Ministero dell’Università e della Ricerca;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dal ricorrente e non concluso entro il termine di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione (oggi: Ministero dell’Istruzione e del Merito) a fronte della richiesta di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Romania.
2. Va preliminarmente rilevato che, con memoria depositata in data 31 marzo 2023, parte ricorrente:
- nel rappresentare di aver “notificato via PEC il ricorso avente ad oggetto il Silenzio Inadempimento nei confronti del Ministero dell’Istruzione”;
- e nel soggiungere che “la notifica … effettuata via Pec al MIUR e nella relata di notificazione è stato inserito anche il Ministero della Ricerca (evidentemente Ministero dell’Università e della Ricerca) presso il domicilio ex lege individuato e cioè presso l‘avvocatura generale dello stesso … è stata effettuata con unica pec presso l’Avvocatura dello Stato”;
ha evidenziato che “la notifica effettuata al MIUR, anche a voler aderire ad una interpretazione formalistica è certamente valida in quanto il destinatario è correttamente individuato e la notifica è pervenuta presso il domicilio legale e ciò anche considerando la compresenza nella relazione di notificazione del Ministero della Ricerca in base al principio utile per inutile non vitiatur est che consente di affermare con certezza quanto meno la regolarità della notificazione al MIUR”.
Conseguentemente, la stessa parte ha chiesto:
- in via principale, ove si “ritenga validamente eseguita la notifica originariamente effettuata in data 26.08.2022, decidere il giudizio accogliendo la domanda”;
- in via gradata, ove si ritenga “valida la notifica rinnovata effettuata in data 30.03.2023, differire l’udienza per concedere il termine a difesa a parte resistente”;
- “in via ulteriormente gradata ritenere irregolare la notifica effettuata in data 26.08.2022 e concedere, previa fissazione di nuova udienza, un termine per il rinnovo della notificazione ex art 291 c.p.c.”.
Osserva il Collegio, in proposito, che – come infra illustrato – la parte resistente, quanto alla pretesa fatta valere, va individuata nel Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La notifica dell’atto introduttivo, effettuata via PEC – presso l’Avvocatura dello Stato, ex lege patrocinante e