TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202203092
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 03092/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2022, proposto da:
DI TY Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giada Civello e Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
NA CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assenza, Antonio Corrado Assenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) Del decreto di aggiudicazione n. 22 del 18 maggio 2022, del servizio di vigilanza privata armata degli Uffici Giudiziari di Siracusa per mesi dodici dal 1/6/2022 al 31/5/2023 nei confronti di NA CE srl;
2) dei verbali di gara, in particolare del verbale dell'11 maggio 2022;
3) del verbale di valutazione delle offerte tecniche del 6 maggio 2022, nella parte in cui attribuisce all'ATI capeggiata dalla DI TY srl 14 punti al criterio n. 7 e 3 punti al criterio n. 8;
4) del verbale con il quale è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della NA CE srl
5) delle note di rigetto dell'istanza di accesso, ovvero della nota prot. 2108 del 20 maggio 2022 e della nota prot. n. 2248 del 30 maggio 2022
6) dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto e disciplinare di gara, ove interpretato nel senso di consentire l'attribuzione del punteggio massimo di 30 punti all'offerta economica che contenga un ribasso superiore al 13%, fissato come valore soglia, non ribassabile;
7) di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale
quanto al ricorso incidentale presentato da NA CE S.r.l. il 15/7/2022:
1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva, OdS n. 22 del 18 maggio 2022, nella parte in cui, nell'approvare gli atti di gara, non dispone l'esclusione del RTI DI e comunque colloca lo stesso al secondo posto della graduatoria;
2) di tutti i verbali della Commissione, ivi inclusi i verbali delle sedute del 14, 21 e 28 aprile, del 6 maggio e dell'11 maggio 2022, e della relativa graduatoria, nei limiti di interesse specificati nel presente ricorso incidentale;
3) ove occorrer possa dell'art. 4 del Capitolato, ove interpretato nel senso di imporre alla SA l'esclusione o, comunque, l'attribuzione di un punteggio pari a zero all'offerta economica della NA CE, come domandato dalla DI nel secondo motivo del ricorso principale;
- di ogni altro provvedimento comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della controinteressata NA CE S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con determina dell’8 febbraio 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha indetto una procedura telematica - pubblicando la relativa richiesta di offerta sulla piattaforma Me.Pa. - per l’affidamento dei “servizi di vigilanza attiva armata presso gli uffici giudiziari di Siracusa per un periodo di 12 mesi dal 01/06/2022 al 31/05/2023”, con importo a base d’asta determinato in € 709.000,00 (di cui € 3.812,11 per oneri della sicurezza ed € 14.180,00 destinati al fondo per gli incentivi per funzioni ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016, entrambi non soggetti a ribasso) e criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un peso di 30 punti per la parte economica e 70 per la parte tecnica. In particolare per l’attribuzione del punteggio economico il disciplinare (art. 4, pag.11) prevedeva la “formula lineare semplice a punteggio assoluto”, con un valore soglia di € 604.494,00 (pari ad una riduzione del 13% sulla base d’asta soggetta a ribasso) con la precisazione che “ai fini dell’attribuzione del punteggio sul valore complessivo dell’offerta economica sarà applicata la formula lineare semplice a punteggio assoluto ove il valore soglia è stato calcolato come segue: importo posto a base d’asta soggetto a ribasso diminuito del 13% = € 604.494,00 comprensivo di un minimo utile di impresa. A tal proposito il ribasso non potrà essere superiore al 13% ”.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche la commissione individuava la società NA CE (già affidataria del medesimo servizio) quale aggiudicataria provvisoria, con il punteggio di 97,40, mentre al secondo posto collocava il R.T.I. DI TY spa – Sicilia CE S.r.l. – Europolice S.r.l. (d’ora in avanti DI) con attribuzione di 93,00 punti.
Con nota del 12 maggio 2022, DI rilevava la presentazione da parte di NA CE di un’offerta superiore al valore soglia del 13%, in violazione dell’art. 4 sopra citato e ne chiedeva l’esclusione, avendo proposto un ribasso del 13.0004%.
Con decreto n. 22 del 18 maggio 2022, la Stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore di NA CE precisando che l'offerta economica di € 604.490,00 (inferiore di € 4,00 al valore soglia di € 604.494,00 con un ribasso del 13,0004 %) “per la sua irrilevante differenza appare del tutto congrua e non presenta alcuna anomalia; infatti, il superamento del valore del 13%...è riferito esclusivamente all’attribuzione del punteggio economico massimo di 30 punti e non ad un eventuale esclusione del concorrente o inammissibilità dell’offerta essendo quest’ultima ipotesi prevista solo nel caso in cui le offerte economiche siano superiori o pari all’importo previsto come base d’asta ”.
2.Con ricorso introduttivo notificato il 14 giugno 2022, DI ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione per i seguenti motivi:
1)Violazione dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e violazione del principio di par condicio in conseguenza dell’omessa indicazione del costo della manodopera essendo del tutto irrilevante la mancanza della relativa voce del modello di offerta economico su supporto informatico.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 del D.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione della par condicio e dell’affidamento incolpevole; eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti. L’aggiudicataria andava, in ogni caso, esclusa avendo presentato un’offerta inferiore all’importo indicato dalla stazione appaltante come non ribassabile (art. 4 del disciplinare); per la medesima ragione, all’aggiudicataria non poteva, inoltre, essere attribuito lo stesso punteggio (30 punti) degli altri concorrenti si erano attenuti alle prescrizioni del bando.
3)Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione dei principi di ragionevolezza e logicità. Violazione dell’art. 97 Costituzione. Violazione art. 95 del Codice dei Contratti. Violazione dei criteri generali regolanti la valutazione e la ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; contraddittorietà, carente, insufficiente e superficiale motivazione; difetto di istruttoria e irragionevolezza nelle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dell’offerta rispettivamente presentata dall’ATI DI TY spa – Europolice – Sicilia CE e dalla NA CE S.r.l.
Parte ricorrente contesta l’attribuzione di 18 e 4 punti a NA CE per i criteri 7 (“ Struttura organizzativa atta a garantire un servizio efficace ed efficiente per la sede giudiziaria, anche in relazione a specifiche necessità manutentive aventi carattere di urgenza, attraverso la messa a disposizione in comodato d’uso o forme equipollenti di materiali e attrezzature idonee ”) e 8 (“ Esperienza nel ruolo del personale impiegato nel servizio ”), che ritiene incongrui a fronte dell’attribuzione di punti 14 e 3 punti alla propria offerta che fruirebbe di “ una struttura ed un esperienza maggiore rispetto all’aggiudicataria”.
4) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 87, 94 e 95 del D.lgs. n. 50/2016); violazione dei principi generali in materia concorsuale; difetto di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza; ingiustizia manifesta e sviamento di potere. In via subordinata, parte ricorrente censura l’omessa attivazione della verifica di anomalia dell’offerta e di congruità del costo del lavoro.
Parte ricorrente oltre alla richiesta di annullamento degli atti impugnati e di risarcimento del danno ha formulato domanda istruttoria finalizzata all’acquisizione dell’offerta tecnica della controinteressata con riserva di produrre ricorso per motivi aggiunti.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha depositato gli atti di gara. Con successiva memoria ha controdedotto ai motivi di ricorso evidenziando che:
1) la gara è stata gestita interamente in via telematica con il sistema Me.Pa.; il capitolato, in particolare, prevedeva la compilazione di tre sezioni telematiche, in nessuna delle quali era presente la voce relativa al costo della