TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-01-03, n. 202400001

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-01-03, n. 202400001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202400001
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00001/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00013/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Balì e Luigi Busso, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;



contro

Comune di Saint-Pierre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Callà, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;



per l’annullamento

- della diffida prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in pari data, ad effettuare la demolizione, entro il termine di giorni novanta dalla notificazione, del basso fabbricato ad uso deposito, ricadente parzialmente sul terreno censito catastalmente al foglio -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- e parzialmente su area asseritamente pubblica (ex mappale n. -OMISSIS- del foglio n. -OMISSIS-), sito in località -OMISSIS-, realizzato in totale difformità o, comunque, con variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo, nonché il ripristino dello stato dei luoghi;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Saint-Pierre;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della diffida loro notificata dal comune di Saint Pierre in data -OMISSIS- a demolire il basso fabbricato a uso deposito, parzialmente ricadente sul terreno censito catastalmente al foglio -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- e parzialmente ricadente su area asseritamente pubblica (ex mappale n. -OMISSIS-, foglio -OMISSIS-), sito in località -OMISSIS-, perché realizzato in totale difformità o, comunque, con variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo ex art. 78, commi 1 e 2 L.R. n. 11/1998, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi.

I ricorrenti hanno censurato il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

I.“ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, vizio di motivazione e violazione degli artt. 77 e 78 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, 950 c.c.” .

I ricorrenti, pur ammettendo che il manufatto è stato costruito in posizione diversa rispetto a quella indicata nell’elaborato progettuale del -OMISSIS-, che prevedeva che l’intera costruzione ricadesse sul mappale n. -OMISSIS-, evidenziano che l’errore è risultato visibile soltanto mediante l’uso di strumentazione tecnica moderna, che - all’epoca dei fatti - non era ancora disponibile. La scarsa precisione degli strumenti topografici avrebbe dunque giustificato l’errore nell’individuazione dei confini tra le differenti proprietà.

II. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, vizio di motivazione e violazione degli artt. 77 e 78 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e dell’art. 31 L. 17 agosto 1942, n. 1150 ”.

L’istruttoria condotta dal Comune sarebbe incompleta poiché non tiene conto del fatto che l’immobile in questione è stato integralmente realizzato nel -OMISSIS-, ossia in un’epoca in cui - per la costruzione di simili manufatti fuori dai centri abitati - non era richiesto il previo conseguimento di un titolo abilitativo, e comunque che la sua consistenza “ è del tutto analoga rispetto a quella del fabbricato approvato (e, in ogni caso, non comporta una variazione essenziale rispetto a quanto autorizzato)” (cfr. p. 11 del ricorso).

III. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi