TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-09-09, n. 202102535
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Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 02535/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovico Bisconti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo -OMISSIS-con cui il dirigente Commissario capo della Polizia di Stato,ha decretato, in data 04.11.2019, il rigetto dell'istanza dal ricorrente presentata.
08.11.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di decisione della parte ricorrente del 13.5.2021;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo -OMISSIS-con cui il dirigente Commissario capo della Polizia di Stato ha decretato, in data 04.11.2019, il rigetto dell'istanza dal ricorrente presentata in data 08.11.2019, in quanto lo stesso, in data 17.06.2019, è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all'art 648 c.p.
Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico motivo di censura per “ insufficienza dell'attività istruttoria, mancanza illogicità ed irrazionalità del provvedimento finale, vizio di eccesso di potere e palese contrasto con le disposizioni normative vigenti in materia di rilascio di porto d'armi uso caccia ”, in quanto:
- è mancata una motivazione fondata su elementi attuali e sopravvenuti idonei a giustificare il rigetto dell'istanza avanzata dal ricorrente tesa al rinnovo del porto d'armi;
- secondo l'attività istruttoria della P.S. di Mazara del Vallo il ricorrente è un soggetto che ha serbato una buona condotta, che gode di stima dei concittadini e non è pericoloso con l'uso delle armi;
- la fattispecie penale è di lieve entità; nasce da un iniziale applicazione del decreto penale di condanna poi opposto; è' stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- il ricorrente possiede la licenza di porto di armi uso caccia da quasi 40 anni;
- la discrezionalità è sindacabile quando appare illogica ed irrazionale, come nel caso in questione;
- la presenza di precedenti penali o di una condanna non definitiva non possono costituire ex se elementi ostativi;
- l’amministrazione deve necessariamente effettuare un’adeguata istruttoria e deve raggiungere elementi univoci che fanno ritenere che il soggetto richiedente non sia affidabile con l'uso delle armi;
- a parte tale sentenza non definitiva, non vi sono