TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-01-05, n. 202100023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-01-05, n. 202100023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100023
Data del deposito : 5 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2021

N. 00023/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00048/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2015, proposto da Le Macine Società Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Potenza, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Beato Junipero Serra n. 19;



contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Labellarte, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;



per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a. ed art. 2 bis 1. 241/1990, subiti in conseguenza del colpevole ritardo serbato dal Comune di Bari nella evasione dell'istanza di stipula della convenzione definitiva per l'assegnazione in diritto di proprietà nell'ambito dei piani particolareggiati nelle maglie 20-21-22 Bari località "Sant'Anna".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I. La Cooperativa edilizia ricorrente ha chiesto al Tar la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni che ritiene di aver subito a causa del colpevole ritardo dell’ente civico nell’evadere l’istanza di stipula della convenzione definitiva di assegnazione, in diritto di proprietà, di suoli nell’ambito dei piani particolareggiati nelle maglie 20-21-22 Bari località S. Anna.

II. La Coop. Le Macine espone che la Giunta Municipale del Comune di Bari approvava, con delibera n. 1105 del 15 dicembre 2005, il bando pubblico di concorso per la individuazione dei soggetti attuatori dei programmi di ERP agevolata (Cooperative edilizie e loro consorzi non proprietari dei suoli) per l’assegnazione in diritto di proprietà nell’ambito dei piani particolareggiati nelle maglie 20-21-22 e nelle zone di espansione C1-C2 del P.r.g. La ricorrente si collocava al terzo posto della graduatoria definitiva delle cooperative e dei consorzi non proprietari di suoli, aventi diritto a realizzare alloggi, così come stabilito con determinazione della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari n.95/2007. Con delibera di G.C. n. 914 del 31 ottobre 2007, l’Amministrazione resistente approvava lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71. Con nota prot. 83474 del 5 aprile 2011, la Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari comunicava alla ricorrente la disponibilità dell’ente civico alla stipula del contratto preliminare di preassegnazione dei lotti n. 6, 34, 35, 36, 37 e 38 nella zona di espansione C2 del P.r.g. – Maglia n. 22 – Comparto 2 – Sottomaglia 2/6 – Japigia – località “Sant’Anna”. Dopo la stipula del predetto contratto preliminare, avvenuta in data 21 giugno 2011, la Cooperativa sollecitava l’ente comunale a perfezionare la stipula della convenzione di assegnazione definitiva dei suoli. La stessa ricorrente ha ricostruito un fitto scambio di corrispondenza intercorso con il Comune di Bari nel periodo tra il mese di febbraio 2013 e il 2014, nel cui ambito l’Amministrazione comunale, dopo aver comunicato la propria disponibilità alla stipula, con nota del 13 febbraio 2013, rinviava più volte la data dell’adempimento, sul presupposto di dover acquisire con esattezza l’importo relativo al costo definitivo dei suoli e delle opere di urbanizzazione da realizzare. Emergeva, nel frattempo, la necessità di quantificare anche il costo delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica dei suoli assegnati alla ricorrente, così come la necessità di chiarimenti in merito alla esattezza dei dati catastali del suoli medesimi. Solo in data 1 luglio 2014, innanzi al notaio -OMISSIS- in Bari presso gli uffici della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, la Coop. Le Macine stipulava l'atto di convenzione definitivo a conclusione del procedimento illustrato.

III. La Cooperativa Le macine ha quindi proposto la presente azione risarcitoria a sostegno della quale ha articolato unico gruppo di censure come segue: I. Violazione dell'art. 97 della Costituzione – Violazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2 bis 1. 241/1990 - Violazione del termine per l'acquisizione di informazioni e pareri ex artt. 2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi